Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Famiglia - Diritto di abitazione nella casa familiare - Domanda di assegnazione in sede di separazione giudiziale con richiesta di affidamento dei figli minori - Trascrivibilita' - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza nonche' lamentata carenza di tutela del genitore affidata...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2652 e 2653 del codice civile, promosso con ordinanza del 24 febbraio 2006 dal Tribunale di Alessandria nel procedimento civile vertente tra S.O. e M.A.R. ed altro, iscritta al n. 448 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, edizione straordinaria del 2 novembre 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 21 febbraio 2007 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, sul reclamo di O.S. - proposto, ai sensi degli artt. 2674-bis del codice civile e 113-bis delle disposizioni per l'attuazione dello stesso codice, nei confronti della trascrizione con riserva nei registri immobiliari, da parte dell'Ufficio del Territorio di Novi Ligure, del ricorso presentato dalla stessa O.S. per la separazione giudiziale dal proprio coniuge M.R., con richiesta di affidamento del figlio minore K. e di riconoscimento del diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare, e con richiesta di trascrizione del ricorso introduttivo -, reclamo cui il Conservatore si dichiarava remissivo, ed il coniuge M.R. resisteva, il Tribunale di Alessandria ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 29, 30 e 31 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli articoli 2652 e 2653 cod. civ., nella parte in cui non prevedono la trascrivibilita' della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare, al fine di rendere il provvedimento opponibile ai terzi che abbiano acquistato sull'immobile diritti dopo la proposizione della domanda;

che il giudice rimettente assume che, per effetto della sentenza n. 454 del 1989 della Corte costituzionale (e dell'art. 155-quater cod. civ., in corso di approvazione al momento dell'ordinanza), e' possibile la trascrizione del provvedimento di assegnazione, senza che cio' comporti anche la trascrivibilita' della domanda di assegnazione, non vigendo nell'ordinamento un principio di trascrivibilita' delle domande giudiziali volte ad ottenere pronunce suscettibili di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT