Giurisprudenza di legittimità

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 21 luglio 2004, n. 13603. Pres. Carbone - Est. Luccioli - P.M. Maccarone (diff.)Sperindio (avv. Modonesi) c. Pacassoni ed altro (n.c.).

Matrimonio - Scioglimento (divorzio) - Casa coniugale - Immobile concesso in comodato da un terzo - Assegnazione al coniuge affidatario dei figli minori - Possibilità per il comodante di chiedere la restituzione dell'immobile - Condizioni.

Nell'ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, ma determina concentrazione, nella persona dell'assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c. (C.c., art. 155; c.c., art. 1809) (1).

    (1) Sulla disciplina dell'opponibilità dell'assegnazione nei confronti del terzo proprietario dell'immobile, si rinvia all'orientamento espresso da Cass. 4 marzo 1998, n. 2407, in Giust. civ. mass. 1998, 510; Cass. 20 ottobre 1997, n. 10258, in Foro it. 1997, I, 849; Cass. 17 luglio 1996, n. 6458, ivi 1997, I, 205; Cass. 26 gennaio 1995, n. 929, in Giust. civ. mass. 1995, 181 e Cass. 27 maggio 1994, n. 5236, in Giust. civ. 1994, I, 2461.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. Quinto Sperindio conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Pesaro il figlio Giancarlo Sperindio e la nuora Ramona Pacassoni perché fosse accertato il suo diritto alla restituzione dell'unità abitativa di sua proprietà sita in Montelabbate, concessa in comodato al figlio ed assegnata, con ordinanza presidenziale emessa nel giudizio di separazione personale tra i coniugi, alla moglie, affidataria dei figli minori, con la conseguente condanna dei convenuti alla riconsegna ed al risarcimento del danno in caso di opposizione.

Costituitosi il contraddittorio, Giancarlo Sperindio confermava le circostanze in fatto dedotte dal padre e aderiva alla domanda di restituzione, mentre la Pacassoni invocava il proprio diritto ad abitare nell'immobile in forza del richiamato provvedimento.

Con sentenza del 21 aprile-21 maggio 1997 il Pretore rigettava il ricorso e condannava Quinto e Giancarlo Sperindio in solido al pagamento delle spese processuali.

Proposto appello da Quinto Sperindio e distinti appelli incidentali da Giancarlo Sperindio e dalla Pacassoni, con sentenza del 9-12 febbraio 1999 il tribunale rigettava tutte le impugnazioni e compensava le spese del grado.

Il tribunale affermava in motivazione che l'attore, concedente l'immobile in comodato al figlio, era tenuto a subire il provvedimento presidenziale di assegnazione alla nuora - non potendo considerarsi terzo rispetto a detto provvedimento - sino al momento in cui le proprie nipoti non fossero divenute economicamente autosufficienti.

Avverso tale sentenza Quinto Sperindio proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Giancarlo Sperindio e Ramona Pacassoni non svolgevano attività difensiva.

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione ed erronea applicazione degli artt. 155, 1803, 1810 c.c. e 11 della legge n. 74 del 1987, deduceva che l'assegnazione della casa familiare in sede di separazione personale o di divorzio non incide sul titolo in base al quale i coniugi godevano dell'immobile durante la convivenza, la cui natura rimane immutata, con la conseguenza che ove il godimento si fondi, come nella specie, in un contratto di comodato senza determinazione di tempo, il coniuge assegnatario è tenuto a restituirlo al comodante non appena questi lo richieda.

Con il secondo motivo, denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, il ricorrente osservava che la motivazione della sentenza impugnata non consente di ravvisare il nesso logico tra la giurisprudenza richiamata e la fattispecie concreta, stante la diversità delle situazioni prese in esame dalle sentenze invocate rispetto a quella in esame, in relazione alla quale doveva trovare applicazione il principio che l'originario rapporto di comodato non è suscettibile di modifica ad opera di un provvedimento successivo, emesso nell'ambito di un giudizio al quale il comodante è del tutto estraneo.

Con ordinanza del 19 novembre-11 dicembre 2002 il Collegio della prima sezione di questa Corte, cui il ricorso era stato assegnato, trasmetteva gli atti al Primo Presidente perché valutasse l'opportunità della rimessione a queste sezioni unite in considerazione della particolare importanza della questione sollevata nei motivi di ricorso.

Il ricorso era quindi assegnato a queste sezioni unite ai sensi dell'art. 374 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Queste sezioni unite sono state investite della questione, ritenuta di particolare importanza, della disciplina applicabile all'assegnazione della casa familiare disposta in favore di uno dei coniugi nell'ambito del giudizio di separazione nell'ipotesi in cui l'immobile sia stato precedentemente oggetto di comodato da parte del suo titolare perché fosse destinato ad abitazione familiare del comodatario, con particolare riferimento alla determinazione della durata dell'assegnazione ed alla posizione giuridica del coniuge assegnatario nei confronti del comodante.

Il quadro normativo al quale la questione va riportata appare certamente privo di completezza ed organicità, atteso che la disciplina dell'assegnazione della casa familiare nella se-Page 552 parazione e nel divorzio - peraltro segnata, come è noto, da ripetuti interventi del legislatore e della Corte costituzionale - è carente di espresse previsioni dirette a disciplinare (oltre l'ipotesi della locazione, specificamente considerata dall'art. 6 della legge n. 392 del 1978) tutte le situazioni giuridiche e tutti i titoli di detenzione con i quali il provvedimento di assegnazione può interferire.

L'importanza della questione è resa evidente dalla natura degli interessi coinvolti, ponendosi su un piano di contrapposizione, e sollecitando quindi un loro corretto componimento, l'interesse della comunità familiare, e specificamente della prole, alla conservazione dell'ambiente domestico, e quello del titolare del bene, che è estraneo alle vicende del nucleo ed al giudizio tra i coniugi, a recuperarne la disponibilità.

È peraltro noto che il ricorso al comodato senza determinazione di durata costituisce uno strumento frequentemente adottato da genitori o parenti quale soluzione del problema abitativo in favore delle giovani coppie che contraggono matrimonio.

Con sentenza n. 11096 del 2002 queste sezioni unite, investite della questione, oggetto di contrasto, della opponibilità del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al terzo proprietario, hanno affermato che detta statuizione, in quanto provvista per definizione di data certa, è opponibile al terzo che abbia acquistato l'immobile in data successiva anche se non trascritta, nei limiti del novennio, ovvero anche dopo i nove anni, nel caso di avvenuta trascrizione.

I principi richiamati in detta pronuncia rilevano in modo assai limitato nella presente fattispecie, caratterizzata dalla inversione temporale dei dati di riferimento, atteso che la concessione in comodato dell'immobile da parte del terzo proprietario si colloca in un momento anteriore al provvedimento di assegnazione della casa familiare.

Tale scansione temporale già rende evidente che nell'ipotesi in esame non si pone una questione di opponibilità al dominus della statuizione giudiziale, ma si investe la diversa problematica del coordinamento tra i due titoli di godimento e della interferenza della pronuncia del giudice della separazione (o del divorzio) rispetto al regime proprio del preesistente rapporto contrattuale.

Sulla questione si è pronunciata la sentenza n. 10977 del 1996 della I sezione di questa Corte, secondo la quale, nell'ipotesi in cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare sia opponibile al proprietario e l'alloggio sia stato utilizzato dai coniugi in forza di comodato senza determinazione di durata, la durata della utilizzazione dell'immobile è governata dalla disciplina propria dell'assegnazione, e non da quella dell'originario rapporto di comodato, da ritenere del tutto superato dalla successiva vicenda che ha interessato lo stesso bene, con la conseguenza che il comodante non può chiedere il rilascio ad nutum dell'immobile assegnato ad uno dei coniugi separati.

Tale pronuncia, che appare peraltro segnata dalla peculiarità di alcuni elementi fattuali, per vari aspetti difformi da quelli propri della fattispecie ora in discussione, si pone in termini di contrasto con numerose decisioni, precedenti e successive, di questa Suprema Corte, tanto da apparire del tutto isolata. Costituisce invero orientamento consolidato che la disciplina della opponibilità dell'assegnazione nei confronti del terzo proprietario dell'immobile riguarda le sole ipotesi in cui detta titolarità sia stata acquisita successivamente alla vicenda attributiva dell'alloggio al coniuge separato o divorziato, e non quelle in cui l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale sia anteriore, non potendo il provvedimento giudiziale incidere negativamente ed in modo diretto su una situazione preesistente facente capo ad un soggetto estraneo al giudizio nel quale è stata disposta l'assegnazione (Cass. 1998 n. 2407; 1997 n. 10258; 1996 n. 6458; 1995 n. 929; 1994 n. 5236, 1993 n. 1258; 1982 n. 3391).

Al principio costantemente richiamato in tali decisioni - pur nella diversità...

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