Sentenza nº 566 da Constitutional Court (Italy), 22 Dicembre 1989
Relatore | Gabriele Pescatore |
Data di Resoluzione | 22 Dicembre 1989 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.566
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Compagnoni Carlo, iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.
Considerato in diritto
-
- La Corte é chiamata a decidere se l'art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - nella parte in cui dispone la sospensione dell'indennità integrativa speciale nei confronti dei pensionati che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche se svolgano attività lucrativa-contrasti: a) con l'art. 36 della Costituzione, in quanto l'indennità integrativa costituirebbe l'ammontare minimo necessario per far fronte alle normali esigenze di vita, cosicchè non potrebbe essere legittima mente negata o sospesa; b) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto la norma impugnata porrebbe in essere una ingiustificata disparità di trattamento, a danno del personale in pensione rispetto al personale in servizio che, fruendo della ordinaria retribuzione, sia chiamato ad assumere incarichi o ad assolvere compiti altrimenti retribuiti, nonchè al personale in quiescenza che presti attività lavorativa a favore di datori di lavoro diversi da quelli indicati nella norma.
La questione é fondata nei limiti in seguito indicati.
-
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