Sentenza nº 566 da Constitutional Court (Italy), 22 Dicembre 1989

RelatoreGabriele Pescatore
Data di Resoluzione22 Dicembre 1989
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.566

ANNO 1989

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Compagnoni Carlo, iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Considerato in diritto

  1. - La Corte é chiamata a decidere se l'art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - nella parte in cui dispone la sospensione dell'indennità integrativa speciale nei confronti dei pensionati che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche se svolgano attività lucrativa-contrasti: a) con l'art. 36 della Costituzione, in quanto l'indennità integrativa costituirebbe l'ammontare minimo necessario per far fronte alle normali esigenze di vita, cosicchè non potrebbe essere legittima mente negata o sospesa; b) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto la norma impugnata porrebbe in essere una ingiustificata disparità di trattamento, a danno del personale in pensione rispetto al personale in servizio che, fruendo della ordinaria retribuzione, sia chiamato ad assumere incarichi o ad assolvere compiti altrimenti retribuiti, nonchè al personale in quiescenza che presti attività lavorativa a favore di datori di lavoro diversi da quelli indicati nella norma.

    La questione é fondata nei limiti in seguito indicati.

  2. -Va premesso che già la legge 27 maggio 1959, n. 324, nell'attribuire ai dipendenti statali in servizio e in quiescenza l'indennità integrativa speciale, aveva stabilito (artt. l e 2) che...

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