Ordinanza emessa il 16 maggio dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale centrale sul ricorso proposto da INPDAP contro Antonucci Luigi Previdenza e assistenza - Pensioni dei dipendenti pubblici - Soggetto titolare di piu' pensioni - Divieto di cumulo dell'indennita' integrativa speciale sui diversi trattamenti pensionistici - Ingiustificat...

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in in appello iscritto al n. 21972 del registro di segreteria proposto dall'istituto nazionale di previdenza per dipendenti dell'aministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.) rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Ravano Marini; Contro il sig. Antonucci Luigi rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Guerra, avverso la sentenza n. 2524/03 della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio depositata in data 3 dicembre 2003;

Vista a sentenza appellata resa tra e parti del presente giudizio;

Visto l'atto di appello notificato il 20 novembre 2004 e depositato il 2 dicembre 2004;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 31 marzo 2006, con l'assistenza dei segretario signora Gerarda Calabrese, il consigliere relatore Silvio Aulisi, l'avvocato Raffaele Genovesi, per delega dell'avvocato Maria Ravano Marini, per l'I.N.P.D.A.P. e l'avvocato Paolo Guerra per parte appellata.

Ritenuto in fatto

Che con l'appello in epigrafe, l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (di seguito I.N.P.D.A.P.) ha chiesto a questo giudice di appello di dichiarare - in riforma della sentenza n. 2504/03 del 3 dicembre 2003 della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio - che il sig. Antonucci Luigi, titolare dal 26 febbraio 1958 di trattamento pensionistico privilegiato e dal 1 aprile 1991 anche di pensione diretta, non ha diritto a percepire l'indennita' integrativa speciale (di seguito I.I.S.) in misura intera su ambedue i trattamenti di pensione di cui era divenuto, per l'appunto, titolare dal 1 aprile 1991;

Che l'appello e' stato avanzato dall'I.N.P.D.A.P. - che ha censurato la sentenza di primo grado per "violazione e falsa applicazione dell'articolo 99, secondo comma, del D.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1973" - nell'assunto che il divieto di cumulo di I.I.S. in ipotesi di plurimi trattamenti di pensione non sarebbe mai stato espunto da nostro ordinamento dovendosi riconoscere alle sentenze della Corte costituzionale (che hanno avuto diretta incidenza sul secondo comma dell'articolo 99 in questione) valenza "manipolativa additiva" nel senso che l'originario divieto sarebbe stato solamente "corretto" attribuendo al titolare di due pensioni il "solo" il diritto a vedersi integrare l'importo della pensione, sulla quale non compete l'I.S.S., fino al c.d. minimo INPS;

Che parte appellata si e' costituita in giudizio con memoria depositata il 21 marzo 2006 chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello e, in via subordinata, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per un nuovo scrutinio dell'articolo 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 - ove ritenuto "riformulativo" (a seguito della sentenza n. 494/93 della Corte costituzionale) nei termini indicati dall'I.N.P.D.A.P. - per violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione.

Cen in ordine alla richiesta principale il difensore di parte appellata si e' richiamato alla...

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