Sentenza nº 2 da Constitutional Court (Italy), 19 Gennaio 1987

RelatoreGabriele Pescatore
Data di Resoluzione19 Gennaio 1987
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 2

ANNO 1987

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:

prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici:

prof. Virgilio ANDRIOLI,

prof. Giuseppe FERRARI,

dott. Francesco SAJA,

prof. Giovanni CONSO,

prof. Ettore GALLO,

prof. Aldo CORASANITI,

prof. Giuseppe BORZELLINO,

dott. Francesco GRECO,

prof. Renato DELL'ANDRO,

prof. Gabriele PESCATORE,

avv. Ugo SPAGNOLI,

prof. Francesco Paolo CASAVOLA,

prof. Antonio BALDASSARRE,

prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 66 della legge 1ø giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico o storico), e 116, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (Legge doganale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 novembre 1984 dalla Corte di Appello di Roma nell'incidente di esecuzione proposto dall'Avvocatura Generale dello Stato nel procedimento penale a carico di Lucchetti Virgilio iscritta al n. 669 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1a serie speciale, dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 25 maggio 1985 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Bottega Livio, iscritta al n. 129 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1a serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione di Bottega Livio nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1986 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

  1. - La Corte di Appello di Roma, in sede di incidente di esecuzione, con ordinanza 19 novembre 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 66 della l. 1ø giugno 1939, n. 1089, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria delle cose d'interesse artistico o storico esportate abusivamente, appartenenti a terzi estranei al reato, anche quando nei confronti di costoro non emerga un difetto di vigilanza. L'incidente di esecuzione era stato promosso dopo che la Corte aveva dichiarato, con sentenza, di non doversi procedere per la sopravvenuta prescrizione del reato contro alcuni imputati, condannati in primo grado per appropriazione indebita e esportazione illegale di un dipinto del Velasquez, ricevuto in affidamento dal proprietario.

    Nell'ordinanza di rimessione si osserva che la confisca obbligatoria disposta dall'art. 66 della l. n. 1089 del 1939, rappresenta una deroga alla disciplina della confisca prevista dall'art. 240 cod. pen., la quale - in linea di massima - non si applica nei confronti di cose di proprietà di persone estranee al reato. Peraltro, se tale più rigorosa disciplina può essere ragionevole in riferimento ad attività illecite riguardanti beni d'interesse generale, secondo il giudice a quo essa non lo é più quando oggetto della confisca vengano ad essere beni di proprietà di terzi estranei al reato. In tale ipotesi la confisca potrebbe essere giustificata solo da un difetto di vigilanza da parte del proprietario; ma ove questo non vi sia stato, illegittimamente la norma che la dispone - contravvenendo all'art. 3 Cost. - tratterebbe allo stesso modo i proprietari della cosa che siano autori del reato e i proprietari di essa che non solo siano estranei al reato, ma ai quali non possa addebitarsi neppure un difetto di vigilanza.

    Dinanzi a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.

    Nell'atto di costituzione si osserva che l'art. 66 della l. n. 1086 del 1939, disponendo che la confisca ha luogo "in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando", fa attualmente rinvio all'art. 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale) il quale riproduce la disposizione dell'art. 116 della l. 25 settembre 1940, n. 1424. Tali articoli sono già stati dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte costituzionale nella parte in cui impongono la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il contrabbando, anche nell'ipotesi di cose di appartenenza a persone estranee al reato, alle quali non sia imputabile un difetto di vigilanza (sent. n. 229 del 1974), nonché nella parte in cui non prevedono l'esclusione della confisca per le cose oggetto di contrabbando che siano state illegittimamente sottratte a terzi, quando tale sottrazione risulti giudizialmente accertata (sent. n. 259 del 1976).

    Ciò premesso, nell'atto di costituzione si afferma che "la Corte di Appello di Roma, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, non ha considerato che la sentenza di non doversi procedere per prescrizione dei reati pronunziata contro gli imputati non ha...

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