LEGGE 25 settembre 1940, n. 1424 - Legge doganale

Coming into Force22 Gennaio 1941
End of Effective Date15 Dicembre 2009
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1940/10/24/040U1424/CONSOLIDATED/20081222
Enactment Date25 Settembre 1940
Published date24 Ottobre 1940
Official Gazette PublicationGU n.250 del 24-10-1940
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

Linea doganale.

Il lido del mare, le sponde nazionali del lago di Lugano opposte a quelle estere, i confini con gli altri Stati costituiscono la linea doganale. Sono tuttavia, considerati entro la linea doganale gli specchi d'acqua dei porti marittimi e delle rade destinati all'ancoraggio delle navi.

Sono considerati fuori della linea doganale: le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio; i due versanti fra la sommita' delle Alpi e le frontiere di Nizza e Susa, dichiarati neutrali con la convenzione italo-francese del 7 marzo 1861; il comune di Campione d'Italia; il comune di Livigno; il territorio di Zara con le isole Lagosta, e Pelagosa; la zona franca del carnaro; i Punti e i Depositi franchi.

Con Reali decreti, salva l'eccezione di cui all'art. 78, puo' essere stabilito quali altri territori siano da considerare fuori della linea doganale, e puo' altresi' essere modificata la linea doganale stessa.

Nei territori extra-doganali sopra elencati, il Ministro per le finanze, con suo decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno, puo' vietare depositi di determinate merci estere, soggette a diritti di confine, ovvero limitarli ai bisogni degli abitanti.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43

Art 2.

Edifici lungo la linea doganale.

E' vietato di eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie, sia permanenti, in prossimita' della linea doganale, nell'ambito dei porti e dei punti di approdo, nonche' di spostare o modificare quelle esistenti, o di stabilire abitazioni galleggianti, senza l'autorizzazione del Direttore superiore della circoscrizione doganale.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43

Art 3.

Espropriazione od occupazione temporanea di locali per la tutela degli interessi doganali.

Si puo' procedere, per causa di pubblica utilita', all'espropriazione od all'occupazione temporanea di terreni o di locali occorrenti per gli uffici e posti doganali o necessari per l'esercizio della vigilanza.

In caso di urgente necessita' gli organi dell'Amministrazione doganale o i competenti Comandi della Regia guardia di finanza, previa compilazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare, possono procedere alla immediata occupazione dei terreni o locali suddetti, dandone poi notizia al Prefetto della provincia, per gli ulteriori provvedimenti di sua spettanza.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43

Art 4.

Diritto dello Stato all'imposta doganale.

Il passaggio della linea doganale di merci soggette a diritti di confine stabilisce a favore dello Stato il diritto all'imposta. Tuttavia, il diritto all'imposta sulle navi estere sorge solo con il trapasso dalla bandiera estera a quella italiana e con il rilascio del relativo atto di nazionalita'.

La perdita delle merci, anche dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, non esonera dal pagamento dell'imposta, salvo che la perdita avvenga quando la merce si trova in temporanea custodia o in deposito sotto diretta custodia della dogana, e salvi altri casi stabiliti nel regolamento per l'applicazione di questa legge.

Art 4.

Diritto dello Stato all'imposta doganale.

Il passaggio della linea doganale di merci soggette a diritti di confine stabilisce a favore dello Stato il diritto all'imposta. Tuttavia, il diritto all'imposta sulle navi estere sorge solo con il trapasso dalla bandiera estera a quella italiana e con il rilascio del relativo atto di nazionalita'.

La perdita delle merci, anche dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, non esonera dal pagamento dell'imposta, salvo che la perdita avvenga quando la merce si trova in temporanea custodia o in deposito sotto diretta custodia della dogana, e salvi altri casi stabiliti nel regolamento per l'applicazione di questa legge. 1

Art 4.

Presupposto dell'obbligazione tributaria.

((Per le merci soggette a diritti di confine il presupposto dell'obbligazione tributaria e' costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso.

Si intendono destinate al consumo entro il territorio doganale le merci estere dichiarate per l'importazione definitiva e si intendono destinate al consumo fuori del predetto territorio le merci nazionali e nazionalizzate dichiarate per l'esportazione definitiva; l'obbligazione sorge alla data apposta sulla dichiarazione, in presenza dell'operatore, dal funzionario incaricato dell'accettazione.

Il presupposto dell'obbligazione tributaria si considera non avverato se la dichiarazione viene mutata ai sensi dell'articolo 19, ultimo comma, ovvero se, a norma delle leggi vigenti, l'operazione non puo' essere consentita. Rispetto alle merci nazionali e nazionalizzate dichiarate per l'esportazione definitiva il presupposto stesso si considera altresi' non avverato se dette merci non sono uscite dal territorio doganale.

Le navi e gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e 753 del codice della navigazione; le navi e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellati...

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