Sentenza nº 370 da Constitutional Court (Italy), 30 Dicembre 1985

RelatoreGiuseppe Ferrari
Data di Resoluzione30 Dicembre 1985
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 370

ANNO 1985

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LIVIO PALADIN, Presidente

Avv. ORONZO REALE

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO

Dott. FRANCESCO GRECO

Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8, seconda parte, legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani) e art. 7, legge 27 febbraio 1978, n. 41, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 dicembre 1980 dal Tribunale di Palermo nei procedimenti civili vertenti tra Ajello Giovanna ed altri c/Servizio contributi agricoli unificati, iscritta al n. 163 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 179 dell'anno 1981 e n. 68 dell'anno 1982;

2) ordinanza emessa il 12 marzo 1981 dal Tribunale di Palmi nel procedimento civile vertente tra Servizio contributi agricoli unificati e De Marco Concetta ed altri, iscritta al n. 394 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 dell'anno 1981;

3) ordinanza emessa il 12 giugno 1981 dal Tribunale di Cosenza nei procedimenti civili vertenti tra Zuccaro Francesco ed altri c/Servizio contributi agricoli unificati, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 220 dell'anno 1982.

Visti gli atti di costituzione di Ajello Giovanna ed altri, di Nola Gaetano ed altri, di Mazziotti Gaetano, di Salviati Cataldo e del Servizio contributi agricoli unificati, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1985 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

uditi gli avv.ti Salvatore Orlando Cascio e Giovanni Russo Bavisotto per Ajello ed altri; l'avv. Achille Morcavallo per Nola, Mazziotti e Salviati; l'avv. Federico Sorrentino per il Servizio contributi agricoli unificati e l'avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Il Tribunale di Palermo, con ordinanza emessa in data 11 dicembre 1980 nei procedimenti civili vertenti tra Giovanna Ajello ed altri e lo SCAU (Servizio contributi agricoli unificati), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 44, comma secondo, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, seconda parte, della legge 25 luglio 1952, n. 991, e 7 della legge 28 febbraio 1978, n. 41 (rectius: art. 7 del d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n. 41 del 1978) nella parte in cui escludono dall'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati l'intero territorio montano, limitando l'esenzione ai terreni situati ad un'altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare.

Si premette in ordinanza che gli appellanti Giovanna Ajello e Giovanni e Giuseppe Accardi, titolari di aziende agricole site in territori dichiarati montani ai sensi della legge n. 991 del 1952, con ricorsi proposti nel 1972 alla Commissione provinciale di Palermo di cui all'art. 4, legge 11 marzo 1970, n. 83, avevano chiesto l'annullamento del carico iscritto al ruolo dallo SCAU per l'anno 1972 assumendo che l'art. 12 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, aveva esteso all'intero territorio montano le agevolazioni fiscali che l'art. 8 della legge n. 991 del 1952 prevedeva, quanto all'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati, limitatamente ai terreni siti ad altitudine non inferiore ai 700 metri s.l.m.; onde dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 1102 del 1971 (8 gennaio 1972) dovevano ritenersi esenti dal pagamento dei contributi in questione tutte le aziende agricole ricadenti in zona montana, quale che fosse l'altitudine dei terreni.

Il ricorso veniva accolto e la decisione confermata dalla Commissione regionale per la mano d'opera agricola. Lo SCAU adiva allora il Pretore di Palermo in funzione di giudice del lavoro negando che la legge n. 1102 del 1971 avesse modificato il regime dell'esenzione dal pagamento dei contributi fissato dalla legge n. 991 del 1952. Il Pretore, rilevato che la controversa questione della estensione - ad opera della legge n. 1102 del 1971 - della esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati di cui all'art. 8 legge n. 991 del 1952 all'intero territorio montano doveva ritenersi ormai risolta e superata in senso negativo dall'art. 7 del d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in legge dalla l. n. 41 del 1978, il quale disponeva che "dalla estensione delle agevolazioni fiscali all'intero territorio montano disposta dall'art. 12 della l. n. 1102 del 1971 deve intendersi esclusa l'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati di cui al r.d.l. 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modifiche ed integrazioni", con sentenza del 18 gennaio 1980 accoglieva il ricorso dello SCAU.

I soccombenti interponevano appello al Tribunale, sollevando anche questioni di legittimità costituzionale.

Tanto premesso in fatto, il Tribunale di Palermo osserva che il dubbio interpretativo sulla portata dell'art. 12, ultimo comma, della l. n. 1102 del 1971 (il quale stabilì che le agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, erano estese all'intero territorio montano), concernente la sussumibilità nell'ambito delle agevolazioni fiscali dei contributi unificati in agricoltura, fu risolto in senso affermativo dalla Corte di cassazione con sentenza del 12 novembre 1977, n. 4909, alla quale fece seguito il d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, che, all'art. 7, con norma senza alcun dubbio interpretativa e dunque retroattiva secondo quanto stabilito anche dalla Corte di cassazione con sentenza 18 gennaio 1980, n. 245, stabilì doversi intendere esclusa dall'estensione all'intero territorio montano delle agevolazioni fiscali l'esenzione dal pagamento dei contributi in questione, riconosciuta invece solo alle imprese con terreni ubicati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare.

Tale situazione - continua l'ordinanza - induce a ritenere non manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità prospettati dagli appellanti. Dubbi sostanzialmente basati sull'assunto della irragionevole disparità di trattamento derivante dalla considerazione del solo criterio altimetrico ai fini del riconoscimento o meno di agevolazioni che, attenendo a territori che vengono qualificati montani in base a parametri anche di natura economica ed agraria pur quando difetti il requisito dell'altitudine di...

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