n. 182 SENTENZA 8 maggio - 4 ottobre 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), voce n. 1266 dell'Allegato 1, promosso dal Tribunale ordinario di Sondrio nel procedimento vertente tra la Societa' Agricola Melavi' - societa' cooperativa e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 6 aprile 2017, iscritta al n. 138 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visti gli atti di costituzione della Societa' Agricola Melavi' - societa' cooperativa e dell'INPS;

udito nella udienza pubblica dell'8 maggio 2018 il Giudice relatore Franco Modugno;

uditi gli avvocati Oronzo Mazzotta per la Societa' Agricola Melavi' - societa' cooperativa e Antonino Sgroi per l'INPS. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 6 aprile 2017 (r.o. n. 138 del 2017), il Tribunale ordinario di Sondrio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), nella parte in cui, alla voce n. 1266 dell'Allegato 1, dichiara la permanente vigenza dell'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani). Il giudice rimettente riferisce di essere chiamato a pronunciarsi sulla domanda della Societa' Agricola Melavi' - societa' cooperativa «di accertamento del proprio diritto a beneficiare dell'esenzione dal pagamento dei contributi», secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 991 del 1952, con la conseguente condanna dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) a restituirle, nei limiti della prescrizione, le somme versate a tale titolo. Il giudice a quo precisa che i fatti sono pacifici tra le parti. La parte attrice - la quale gestisce un'azienda agricola in un territorio classificato come montano, avvalendosi di personale avente la qualifica di operaio occupato a tempo determinato o indeterminato - sostiene che la norma che dispone l'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli non sia mai stata oggetto di abrogazione, ne' espressa ne' tacita. La fondatezza di tale tesi troverebbe riscontro nell'art. 1 del d.lgs. n. 179 del 2009, il quale, diretto a individuare le norme pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 di cui e' indispensabile la permanenza in vigore, all'Allegato 1, voce n. 1266, ha esplicitamente indicato il richiamato art. 8 della legge n. 991 del 1952. Circostanza, questa, che non potrebbe essere superata «a mezzo di una mera disapplicazione della norma avente forza di legge», come invece avrebbe fatto la Corte di cassazione, sezione lavoro, con le sentenze 22 agosto 2013, n. 1920 (recte: 19420) e 20 aprile 2016, n. 7976, potendo il giudice comune semmai sollevare questione di legittimita' costituzionale della citata disposizione del decreto legislativo. L'INPS chiede il rigetto della domanda sostenendo, al contrario, che il citato art. 8 sia stato tacitamente abrogato, come e' stato ritenuto, in particolare, dalla gia' richiamata giurisprudenza di legittimita'. 1.1.- Cio' premesso, il giudice di Sondrio rileva che, ai fini della decisione della controversia, occorre verificare, innanzitutto, se l'art. 8 della legge n. 991 del 1952 sia ancora in vigore. A tal proposito, ritiene di aderire al percorso argomentativo proposto dalla Corte di cassazione nella richiamata sentenza del 2013, trascritto e fatto integralmente proprio nell'ordinanza di rimessione. I passaggi rilevanti del complesso excursus normativo - ampiamente svolto dal giudice della nomofilachia e riferito nell'ordinanza di rimessione - sono i seguenti: 1) l'art. 8 della legge n. 991 del 1952, rubricato «Agevolazioni fiscali», aveva un duplice contenuto: per un verso, prevedeva agevolazioni fiscali per i territori montani, identificati come tali in virtu' dell'art. 1 della medesima legge e del richiamo al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 12 (Modificazioni al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 98, concernente l'esenzione dalla imposta fondiaria e sul reddito agrario per i terreni montani);

per un altro, prevedeva l'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati per i terreni situati a quota non inferiore ai 700 metri sul livello del mare;

2) gli artt. 58 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette), dettando una nuova disciplina in materia, hanno tacitamente abrogato l'art. 8 per la parte relativa alle agevolazioni fiscali;

3) la legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme sullo sviluppo della montagna), istituiva le Comunita' montane e, al suo art. 12, quinto comma, espressamente stabiliva che «le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono estese all'intero territorio montano»;

4) gli artt. 7 e 8 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942 (Provvedimenti in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, per un verso, con disposizione d'interpretazione autentica, hanno confermato l'esenzione contributiva in discorso per le sole imprese con terreni ubicati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare e, per un altro, hanno ridotto del 40 per cento i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti nei territori montani al di sotto dei 700 metri di altitudine;

5) la Corte costituzionale, con la sentenza n. 370 del 1985, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge n. 991 del 1952, nonche' degli artt. 7 e 8 del decreto-legge n. 942 del 1977, nella parte in cui non prevedevano l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati agricoli anche per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai 700 metri sul livello del mare;

6) a fini fiscali, una nuova definizione di territori montani, piu' ampia delle precedenti, veniva dettata dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie);

7) l'art. 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)», pone una generale disciplina di sgravi contributivi per le imprese agricole in territori montani;

da allora in avanti, si e' fatto riferimento, ai fini delle agevolazioni contributive in favore di datori di lavoro agricolo operanti nei territori montani, all'individuazione di questi ultimi dettata dall'art. 9 del d.P.R. n. 601 del 1973;

8) gli artt. 28 e 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), successivamente abrogati dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), hanno disposto l'abrogazione, tra gli altri, degli artt. 1 e 14, secondo comma, della legge n. 991 del 1952, nonche' degli artt. 3, 4, 5 e 7 della legge n. 1102 del 1971;

9) l'art. 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), ha sostituito il comma 5 dell'art. 9 della legge n. 67 del 1988, rideterminando la quota di sgravio contributivo spettante ai datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani, con riferimento ai lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato o determinato;

10) l'art. 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), ha previsto un esonero previdenziale totale per le assunzioni a tempo parziale da parte delle imprese e dei datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani;

regime, questo, che sarebbe coerente con quello di sgravi contributivi configurato dall'art. 9 della legge n. 67 del 1988, mentre sarebbe del tutto incompatibile con la sopravvivenza del regime generale di esenzione contributiva previsto dall'art. 8 della legge n. 991 del 1952: cio' perche' non avrebbe senso una norma diretta a prevedere una particolare ipotesi di esenzione per le assunzioni a tempo parziale, ove il regime generale fosse quello dell'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli;

11) in epoca piu' recente, con l'art. 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa), convertito, con modificazioni, in legge 11 marzo 2006, n. 81, e' stato introdotto un incremento - fino al 75 per cento - dello sgravio contributivo per i territori montani particolarmente svantaggiati, con richiamo della legge n. 67 del 1988;

12) tale regime e' stato oggetto di diverse proroghe, fino al 31 luglio 2010 (ad opera dell'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante «Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare», convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 2008, n. 205;

dell'art. 8-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario», convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33;

dell'art. 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»);

13) infine, l'art. 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e...

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