Sentenza nº 160 da Constitutional Court (Italy), 26 Giugno 1975

RelatoreLuigi Oggioni
Data di Resoluzione26 Giugno 1975
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 160

ANNO 1975

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. LUIGI OGGIONI

Avv. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE.ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI

Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale del d.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1490 (riforma fondiaria), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1973 dalla Corte d'appello di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra Boscarelli Rosario ed altri e l'Opera per la valorizzazione della Sila, iscritta al n. 61 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 27 marzo 1974.

Visti gli atti di costituzione di Boscarelli Rosario ed altri e dell'opera per la valorizzazione della Sila;

udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1975 il Giudice relatore Luigi Oggioni;

uditi gli avvocati Giuseppe Guarino e Carlo Leone, per Boscarelli ed altri, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per l'Opera Sila.

Ritenuto in fatto

Con rogito notarile 18 ottobre 1949 Boscarelli Nicola donava ai figli Pasquale, Michele e Rosario, terreni siti nel comune di Bisignano (Cosenza) spiegando che ciÚ avveniva "in contemplazione di matrimonio" e cioÈ (aggiungeva) del matrimonio, gi‡ avvenuto del figlio Pasquale e di quelli dei figli Michele e Rosario "che quanto prima avverranno".

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1490 detti terreni venivano compresi nel piano particolareggiato di espropriazione, disposto dall'Opera per la valorizzazione della Sila, in relazione alla legge-delega 12 maggio 1950, n. 230 (cosiddetta legge Sila) e della successiva legge 21 ottobre 1950, n. 841 (cosiddetta legge stralcio).

Il Boscarelli Nicola impugnava davanti al tribunale di Cosenza il predetto decreto presidenziale, a motivo che trattandosi di terreni donati "in contemplazione di matrimonio" avrebbero dovuto essere eccettuati dall'esproprio, ai sensi dell'art. 20 della citata legge n. 841 del 1950.

Il Boscarelli Nicola moriva nel 1952 durante il giudizio, nel quale gli succedevano i figli Pasquale, Michele e Rosario.

L'impugnativa veniva respinta con sentenza del tribunale, confermata dalla Corte d'appello di Catanzaro. I Boscarelli ricorrevano in Cassazione, la quale sollevava questione di legittimit‡ del decreto presidenziale di esproprio in riferimento all'art. 76 della Costituzione: ciÚ in quanto detto decreto sarebbe stato viziato da eccesso di delega legislativa, per avere ecceduto i limiti di materia fissati dall'art.27 della legge delegante n.230 del 1950, in relazione alle donazioni valide ad evitare il provvedimento di esproprio, avendo ritenuto tali solo quelle prevedute dall'art. 785 del codice civile fatte in riguardo di un matrimonio "futuro e determinato", contrariamente al generico disposto del citato art. 27 relativo alla semplice "contemplazione di un futuro matrimonio".

Questa Corte, con sentenza n. 73 del 1958, dichiarava non fondata la questione, ritenendo che il legislatore della riforma fondiaria aveva ritenuto di riferirsi al contenuto tipico della donazione obnuziale, previsto dall'art. 785 cod. civ., per cui, difettando nella specie nell'atto di donazione la prova di tali requisiti specifici, i beni donati non potevano ritenersi eccettuati dalla espropriazione.

Di conseguenza, la Cassazione respingeva poi con sentenza 18 aprile 1962 il ricorso dei sopraddetti Boscarelli.

Da parte del Boscarelli Nicola e poi da parte dei suoi eredi, costituiti in persona dei suindicati fratelli maschi Pasquale, Michele e Rosario, nonchÈ delle sorelle Giuseppina, Maria Antonietta e Francesca, si dava, poi, luogo ad altro giudizio, nel quale veniva riproposta la stessa questione di legittimit‡ costituzionale, gi‡ come sopra respinta, sotto diverso profilo e cioÈ sotto il profilo della possibilit‡ di rintracciare, anche al di fuori dell'atto di donazione, l'esistenza dei requisiti stabiliti formalmente dall'art. 785 cod. civ., dovendosi soprattutto avere riguardo alla effettiva volont‡ delle parti: ciÚ con riferimento a quanto ritenuto da questa Corte con una prima sentenza in proposito n. 78 del 1957.

Davanti alla Corte d'appello di Catanzaro veniva ammessa in proposito prova testimoniale, diretta a stabilire i precedenti dell'atto di donazione, i soggetti e le finalit‡ che lo avevano inspirato ed a chiarire la dizione "matrimoni che quanto prima avverranno" in relazione al fatto che il matrimonio del figlio Michele era seguito effettivamente dopo pochi mesi, e che, per sopravvenute circostanze, non era avvenuto quello del Rosario, mentre quello di Pasquale era gi‡ stato celebrato al tempo della donazione.

Espletata la prova, la Corte di Catanzaro ha di nuovo sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, la...

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