Sentenza nº 25 da Constitutional Court (Italy), 13 Febbraio 1974

RelatoreEdoardo Volterra
Data di Resoluzione13 Febbraio 1974
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 25

ANNO 1974

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. GIUSEPPE VERZÏ

Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 2237, secondo e terzo comma, del codice civile, e dell'art. 10, secondo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 144 (Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1969 dal pretore di Postiglione nel procedimento civile vertente tra Viggiano Nicola e Carleo Nicola, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 16 giugno 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 1973 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso del procedimento civile vertente tra Viggiano Nicola ed il geometra Carleo Nicola, il pretore di Postiglione con ordinanza emessa il 17 dicembre 1969 ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale degli artt. 2237, secondo e terzo comma, del codice civile e 10, secondo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 144, limitatamente alla parte in cui dispongono che il professionista puÚ recedere dal contratto solo per giusta causa ed in modo da evitare pregiudizio al cliente.

    Ritenuta la rilevanza della questione - trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo fondata su eccezione di avvenuto recesso del contratto senza giusti motivi da parte del geometra Carleo - il giudice a quo d'ufficio ha rilevato il contrasto delle norme denunciate con l'art. 3 della Costituzione, per la disparit‡ di trattamento tra le parti nel rapporto di prestazione d'opera intellettuale.

    Infatti l'esercizio del potere di recesso del professionista È subordinato alla sussistenza di una "giusta causa", cioÈ di un evento che renda impossibile la prosecuzione del rapporto, richiedendosi inoltre che il recesso stesso sia esercitato in...

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