Sentenza nº 137 da Constitutional Court (Italy), 22 Giugno 1971
Relatore | Ercole Rocchetti |
Data di Resoluzione | 22 Giugno 1971 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 137
ANNO 1971
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÏ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
Dott. LUIGI OGGIONI
Dott. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli artt. 29 e 36 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina della confezione delle paste alimentari, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1968 dal pretore di Nocera Inferiore nel procedimento penale a carico di Bottiglieri Carlo e Caruso Gaetanina, iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1971 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento penale a carico di Bottiglieri Carlo e Caruso Gaetanina, imputati, tra l'altro, dei reati di cui agli artt. 2 della legge 2 agosto 1948, n. 1036, e 44 della legge 4 luglio 1967, n. 580, per aver rispettivamente prodotto e venduto, e immesso al consumo pasta di segala, il pretore di Nocera Inferiore ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 41 della Costituzione, la questione di legittimit‡ costituzionale degli artt. 36, comma primo, e 29 (limitatamente all'avverbio "soltanto") della legge 4 luglio 1967, n. 580.
Secondo il giudice a quo, il divieto di produrre pasta di segala, previsto dalle norme impugnate, non puÚ essere giustificato con alcun motivo di utilit‡ sociale, di difesa della sicurezza, della libert‡ e della dignit‡ umana nÈ di raggiungimento di fini sociali: al contrario, la produzione di pasta di segala "non solo costituisce una tutelabile espressione di attivit‡ economica, ma risponde anche ad esigenze varie nella dietoterapia dei nefropatici diabetici e degli obesi" sicchÈ il legislatore avrebbe dovuto, non gi‡ vietare, ma proteggere la produzione e la vendita di tale tipo di cereale.
L'ordinanza È stata notificata...
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