LEGGE 2 agosto 1948, n. 1036 - Disciplina dei tipi e delle caratteristiche degli sfarinati, del pane e della pasta

Coming into Force08 Agosto 1948
End of Effective Date12 Agosto 1967
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1948/08/07/048U1036/CONSOLIDATED/19670729
Enactment Date02 Agosto 1948
Published date07 Agosto 1948
Official Gazette PublicationGU n.182 del 07-08-1948
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I tipi e le caratteristiche degli sfarinati, del pane e della pasta, prodotti per il commercio, sono stabiliti con decreto dell'Alto Commissario dell'alimentazione, sentito l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 LUGLIO 1967, N. 580

Art 2.

Chiunque produce per farne commercio o comunque immetta al consumo sfarinati, pane e pasta in tipo e con caratteristiche difformi da quelle stabilite a norma del precedente articolo, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a L. 500.000.

Nei casi gravi e in quelli di recidiva puo' essere disposta anche la chiusura dell'esercizio per un termine non superiore a tre mesi. Copia del provvedimento di condanna viene immediatamente comunicata, per l'esecuzione, al prefetto, il quale, ove ritenga per ragioni di pubblica necessita' di mantenere l'esercizio in attivita', ne affida la gestione ad un commissario.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 LUGLIO 1967, N. 580

Art 3.

Quando vi e' stata denunzia all'autorita' giudiziaria nei casi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente, il prefetto puo' disporre, a carico della persona denunziata, la sospensione per un termine non superiore a tre mesi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio o dell'industria, provvedendo, ove lo ritenga necessario per ragioni di pubblica necessita', alla nomina di un commissario di gestione.

Qualora sia pronunziata sentenza di condanna alla chiusura dell'esercizio, viene da questa detratta la durata della sospensione applicata dal prefetto.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 LUGLIO 1967, N. 580

Art 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 agosto 1948 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - GRASSI - VANONI - PELLA - LOMBARDO - SEGNI - FANFANI Visto, il Guardasigilli...

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