Sentenza nº 50 da Constitutional Court (Italy), 02 Aprile 1970

RelatoreMichele Fragali
Data di Resoluzione02 Aprile 1970
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 50

ANNO 1970

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÏ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimit‡ costituzionale dell'art. 546, primo comma, del codice di procedura penale, promossi con quattro ordinanze emesse il 20 giugno 1968 dal pretore di Massa nei procedimenti penali rispettivamente a carico di VenÈ Vittorio, Testasecca Giuseppe, Bruni Pasquale e Di Carlo Pasquale, iscritte ai nn. 240, 241, 242 e 243 del registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del 14 dicembre 1968.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1970 il Giudice relatore Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - In quattro ordinanze di identico contenuto e tutte emesse il 20 giugno 1968, il pretore di Massa ha espresso il dubbio della legittimit‡ costituzionale dell'art. 546, primo comma, del codice di procedura penale, che impone al giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per ciÚ che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.

    Secondo il pretore la norma predetta non si armonizza con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, che sottopone il giudice al solo vincolo della legge e non all'interpretazione che altro giudice d‡ alla legge; ma non si accorda nemmeno con l'art. 107, terzo comma, della Costituzione, che distingue i magistrati soltanto per diversit‡ di funzioni, perchÈ investe i magistrati della Corte di cassazione della potest‡ di vincolare altri magistrati, dando ai primi preminenza sui secondi. Il pretore sorregge il suo dubbio contestando le giustificazioni che si danno alla norma denunciata: È un sofisma assumere che È la legge che impone al giudice di rinvio il rispetto della regola di diritto enunciata dalla Cassazione, perchÈ viene impedito al giudice di rinvio di attingere dalla legge la norma da applicare alla fattispecie; È infondato che vi sia esigenza di uniformare l'interpretazione delle leggi, perchÈ la stessa Cassazione non si È sempre informata a sue precedenti pronunce e perchÈ l'art. 111 della Costituzione, che d‡ alla Corte di cassazione un controllo di legittimit‡ su tutte le sentenze degli organi giurisdizionali, non impone di conferire al risultato di quel controllo un valore impegnativo per il giudice di rinvio, che non vuol dire rispetto della...

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