Tribunale civile di Massa 6 novembre 2017

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giur giur
Arch. loc. cond. e imm. 3/2018
MERITO
3/2018 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
effettivo danno-conseguenza (26) ed indipendentemente
dalla dimostrazione di un danno per "sofferenza morale",
prova diabolica richiesta, secondo qualche pronuncia,
dalla ultima versione della legge Pinto (27).
In effetti, il riconoscimento del "danno in re ipsa" (28)
è in linea con la decisione del Tribunale di Roma nella
sentenza qui in commento che, proprio, in parallelo con
il trend giurisprudenziale amministrativo e seppur in am-
bito diverso da quello inerente interessi legittimi preten-
sivi, riconosce il ristoro patrimoniale per il solo fatto della
inerzia o del ritardo nell’attuazione del provvedimento
del giudice. In questa pronuncia, oltre a riconoscere il
risarcimento del danno che deriva, dalla lesione del dirit-
to soggettivo alla sollecita esecuzione del provvedimento
giurisdizionale, si afferma infatti esplicitamente che "Il
danno da lucro cessante può essere considerato in re ipsa,
discendendo dalla perdita della disponibilità del bene
immobile la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla
impossibilità di conseguire l’utilità da esso ricavabile…".
Si aggiunga che l’attribuzione al proprietario di una
indennità risarcitoria anche del tipo di quella prevista
dall’articolo 2045 c.c. per il caso che il danno sia stato ar-
recato da chi si trova in stato di necessità (29), può rende-
re in certi limiti accettabile il bilanciamento tra la funzio-
ne sociale della proprietà ed il diritto alla tutela del diritto
di proprietà e quindi al risarcimento in forma specif‌ica o
per equivalente nel caso che tale tutela sia mancata.
NOTE
(1) Sullo sfondo la c.d. emergenza abitativa alla quale ha attribuito
rilievo, seppure con qualche diff‌icoltà argomentativa, la copiosa giuri-
sprudenza costituzionale in tema di proroga dell’esecuzione degli sfratti:
Corte Costituzionale, sentenza 23 gennaio 1980 n. 3; Corte Costituzio-
nale, sentenza 23 maggio 2008 n. 166; Delib. C.I.P.E 13 marzo 1995, ed
articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge n. 47 /2014.
(2) Cass. Sez. II Pen., sentenza 27 giugno 2007, n. 35580; Cass. pen.,
17 gennaio 2008, n. 7183; Cass. pen., 27 giugno 2007, n. 35580; Cass. pen.,
26 gennaio 2006, n. 19811; anche giurisprudenza di merito più risalente:
Pret. Lecce-Gallipoli, 16 marzo 1995; Pret. Lecce-Nardò, 30 aprile 1994;
Pret. Genova, 28 gennaio 1991.
(3) Tuttavia "Non è antigiuridica, in forza dell’art. 2045 c.c., l’oc-
cupazione di un alloggio pubblico ove il soggetto agisca in ragione dello
stato di necessità. Il Comune proprietario dell’appartamento occupato
non è legittimato ad ottenerne il rilascio f‌inché perdura la situazione
necessitante del soggetto che vi si è immesso." (Tribunale Bologna, sez.
II, 7 maggio 2007).
(4) Cass. Sez. II pen., sentenza 15 gennaio 2016, n. 12840.
(5) Cass. Sez. Un. Civ., sentenza 26 maggio 1998, n. 5233.
(6) In effetti in linea di principio la discrezionalità tecnica non si
sottrae ad un limitato controllo giurisprudenziale. Si vedano L. GALLI,
Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica: pienezza e
bilanciamento del controllo, in Diritto Processuale Amministrativo,
2014/4, p. 1372, ma anche G. DE ROSA, La discrezionalità tecnica: natu-
ra e sindacabilità da parte del giudice amministrativo, in Diritto Proces-
suale Amministrativo, 2013/2, p. 513.
(7) Cass. Sez. Un. Civ., sentenza 18 marzo 1988, n. 2478.
(8) A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale, seconda edi-
zione, Jovene, Napoli, 1996.
(9) Si vedano Sentenza Corte costituzionale n. 204/2004 e sentenza
Corte costituzionale n. 191/2006 che restringono le ipotesi di giurisdi-
zione esclusiva del giudice amministrativo alle materie in cui la P.A. si
presenta come autorità, esercitando un potere attribuito dalla legge.
(10) Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 1970 ha respinto il dub-
bio di legittimità costituzionale dell’art. 546, primo comma, c.p.p., che
impone al giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di
cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa,
con riguardo all’art. 101 della Costituzione, poiché altrimenti la sentenza
del giudice di legittimità sarebbe posta nel nulla.
(11) Peraltro risalente a ben diverso clima politico ed attualmente
riferibile, in via eccezionale, alle sole fonti di produzione o di distribuzio-
ne della ricchezza dell’intero paese (Cassazione civile, sez. II, 25 maggio
2012, n. 8358; Consiglio di Stato, sez. VI, 13 giugno 2011, n. 3561).
(12) Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 28 settembre
1995, in causa Scollo c. Governo italiano.
(13) In merito all’applicazione del criterio della causa petendi, de-
clinato in base alla distinzione tra carenza e cattivo uso del potere, v.
Cass. Sez. Un. civ., ordinanza 28 maggio 2015, n. 11131, con la quale è sta-
ta affermata la giurisdizione del giudice ordinario in tema di sospensione
della carica elettiva ai sensi della Legge Severino, proprio sull’assunto
che il diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato passivo non am-
mette alcun potere discrezionale idoneo a determinare l’aff‌ievolimento
di detta posizione.
(14) L’Italia non disponendo di un rimedio interno paventava il peri-
colo di una espulsione dal Consiglio d’Europa, cfr. decisione del consiglio
d’Europa 3.5.2000, in La durata ragionevole del processo, in Quaderni
del Consiglio Superioredella Magistratura, 2000, n. 113, 41; risoluzio-
ne del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 15.7.1999 n. 437, in
Quaderni del consiglio Superiore della magistratura, 2000, n. 113, 403;
risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 11.7.1997 n.
336, in Quaderni del consiglio Superiore della magistratura, 2000, n. 113,
395. Inoltre vedi Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del
12 luglio 2011 – Ricorso n. 18290/02 – Causa Maioli c. Italia, in www.giu-
stizia.it, in cui la Corte afferma l’inesistenza di ricorsi interni effettivi che
possano porre rimedio alla situazione in questione combinati con l’osta-
colo al pieno godimento del diritto di proprietà e l’assenza di indennizzo.
(15) C. PENNISI, Prof‌ili di incostituzionalità della riforma della
c.d. Legge "Pinto", in Giustizia Civile, 2014/3, disponibile su http://www.
lexitalia.it/a/2014/10278.
(16) Cause Apicella c. Italia (ricorso n. 64890/01), Cocchiarel-
la c. Italia (ricorso n. 64886/01), Ernestina Zullo c. Italia (ricorso n.
64897/01), Giuseppe Mostacciuolo c. Italia (n. 1) (ricorso n. 64705/01),
Giuseppe Mostacciuolo c. Italia (n. 2) (ricorso n. 65102/01), Giu-
seppina e Orestina Procaccini c. Italia (ricorso n. 65075/01), Musci
c. Italia (ricorso n. 64699/01), Riccardi Pizzati c. Italia (ricorso n.
62361/00): la Grande Chambre, Sentenze del 29 marzo 2006. V. sin-
tesi delle sentenze e delle affermazioni della Corte in http://www.ca-
mera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/sentenza
/sintesi_sentenzas/000/000/204/SINTESI_MUSCI_FR.pdf: La Corte di
Strasburgo ha affermato che "tale indennità deve essere innanzitut-
to pagata tempestivamente da parte dello Stato inadempiente e, cioè,
al massimo, entro sei mesi dal momento in cui è stata def‌initivamente
accertata la violazione. Nelle fattispecie esaminate il pagamento era
invece concretamente intervenuto anche anni dopo l’accertamento del
diritto da parte delle Corti d’appello. […] La stessa indennità, prosegue
la Grande Camera, non deve essere erosa dal pagamento di tasse di giu-
dizio eccessivamente alte anche in considerazione del fatto che ad essa
non si accompagnano misure acceleratorie a favore del ricorrente. Nei
casi di specie, invece, la Corte ha ritenuto che le (già inadeguate) som-
me liquidate a titolo di ristoro per l’eccessiva durata dei procedimenti
siano state eccessivamente ridotte dal pagamento di tasse varie pagate
prima e dopo i giudizi. L’indennità, inf‌ine, deve essere quantitativamente
adeguata e deve comprendere tanto i danni materiali quanto quelli non
patrimoniali. Nelle fattispecie, la Corte ha ritento irragionevolmente ed
immotivatamente inadeguate le somme versate ai ricorrenti, poiché esse
corrispondono al massimo al 15 % di quanto mediamente riconosciuto
dalle Corti italiane in casi similari".
(17) Consiglio di Stato, sez. V, 1 ottobre 2010, n. 7260; Consiglio di
Stato, sez. III, 15 aprile 2013, n. 2058; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 4 marzo
2013, n. 2271; Consiglio di Stato, sez. VI, 26 settembre 2011, n. 5366; Cas-
sazione civile, sez. III, 10 ottobre 2014, n. 21426.
(18) S. BOCCALATTE, Le occupazioni abusive: una "compassione-
vole" scelleratezza, in IBL, focus, 6 settembre 2017, p. 281.
(19) In tema di ritardo dell’intervento della forza pubblica nell’e-
secuzione dei provvedimenti di sfratto del conseguente risarcimento
dovuto al locatore e dei limiti di tale diritto, la Corte appello Firenze
(sentenza sez. II, 11 luglio 2007, n. 1244) ha condivisibilmente affermato
che nella determinazione del risarcimento del danno conseguente all’in-
giustif‌icato procrastinarsi dell’esecuzione dello sfratto, il danno risarci-
bile è solo quello realizzato nel periodo compreso tra la prima e l’ultima
data f‌issate per l’esecuzione in cui sarebbe dovuta essere fornita la for-
za pubblica, escludendosi il periodo successivo in cui si è soprasseduto
all’esecuzione o in conseguenza di accordi tra le parti (se non proprio
di cause di forza maggiore) o a seguito di provvedimento giudiziale di
sospensione dello sfratto, ragioni tutte che avrebbero comunque reso
indifferente la presenza o meno della forza pubblica.
(20) Si vedano sentenza Corte costituzionale n. 204/2004 e sentenza
Corte costituzionale n. 191/2006 che restringono le ipotesi di giurisdi-
zione esclusiva del giudice amministrativo alle materie in cui la P.A. si
presenta come autorità, esercitando un potere attribuito dalla legge.
(21) Vedi A. GIUSTI, La responsabilità civile della Pubblica Ammi-
nistrazione a centocinquanta anni dalle leggi di unif‌icazione ammini-
strativa, in Responsabilità Civile e Previdenza, 2017/1, p. 47.
(22) Vedi H. SIMONETTI, La parabola del risarcimento per lesione
di interessi legittimi. Dalla negazione alla marginalità, in Foro Amm.
TAR, 2013/2, p. 731.
(23) P. SAGGIANI, Alcuni spunti di rif‌lessione sulla responsabili-
tà della Pubblica Amministrazione per il ritardo nella conclusione del
procedimento amministrativo, in Responsabilità Civile e Previdenza,
2015/4, p. 1229.
(24) F. CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, X edizio-
ne, DIKE Giuridica Editrice, Roma, p. 253.
(25) Così, Cons. Stato, Sez. V, sentenza 10 febbraio 2015, n. 675;
Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 6 maggio 2014, n. 2304; Cons. Stato, Sez.
VI, sentenza 2 settembre 2013, n. 4344.
(26) "1. La pubblica amministrazione procedente o, in caso di pro-
cedimenti in cui intervengono più amministrazioni, quella responsabile
del ritardo e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1-ter, della legge 7 ago-
sto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di conclusione del
procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale
sussiste l’obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio
qualif‌icato e dei concorsi pubblici, corrispondono all’interessato, a titolo
di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni
giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del
procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro .
(27) Cassazione civile, sez. VI, 23 dicembre 2016, n. 26969.
(28) Nella ipotesi di occupazione "sine titulo" di un cespite immo-
biliare altrui, il danno subito dal proprietario per l’indisponibilità del
medesimo può def‌inirsi "in re ipsa", purché inteso in senso descritti-
vo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all’impossibilità stessa di
disporre del bene, senza comunque far venir meno l’onere per l’attore
quanto meno di allegare, e anche di provare, con l’ausilio delle presun-
zioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli
avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell’immobile, l’a-
vrebbe subito impiegato per f‌inalità produttive, quali il suo godimento
diretto o la sua locazione (così Cassazione civile, sez. VI, 6 settembre
2017, n. 20856).
(29) Non si tratta di risarcimento con funzione di reintegrazione
in senso lato patrimoniale dovuta in conseguenza di atto illecito, ma di
attenuazione equitativa di eventuali conseguenze dannose di un com-
portamento necessitato, la cui quantif‌icazione può anche corrispondere
a quella oggetto di una obbligazione risarcitoria in senso proprio (Cassa-
zione civile, sez. III, 18 novembre 2010, n. 23275).
TRIBUNALE CIVILE DI MASSA
6 NOVEMBRE 2017
EST. X – RIC. Y C. W
Azioni giudiziarie y Legittimazione y Usufruttua-
rio y Impugnazione di delibera inerente l’approva-
zione di lavori straordinari y Sussistenza y Ragioni
Amministratore y Compenso y Mancata indicazio-
ne analitica y Nullità della delibera in parte qua y
Sia in caso di prima nomina che di successive ri-
conferme y Inserimento di una somma complessiva
tra le voci del preventivo di spesa y Equipollenza y
Esclusione.
. L’usufruttuario è legittimato ad impugnare le delibere
assembleari inerenti l’approvazione di lavori straordi-
nari, atteso che, a fronte della solidarietà fra usufrut-
tuario e nudo proprietario prevista dall’art. 67 att. c.c.,
la delibera è direttamente e immediatamente aziona-
bile contro entrambi, sì che a costoro va riconosciuta
la pari facoltà di agire per farne dichiarare l’invalidità.
(att. c.c., art. 67) (1)
. È nulla la nomina dell’amministratore condominiale –
con conseguente nullità della delibera in parte qua – in
assenza della specif‌icazione analitica del compenso a
quest’ultimo spettante per l’attività da svolgere, tanto
nel caso di prima nomina che di successive riconferme.
Né, a tal f‌ine, può rilevare la mera indicazione di una
somma complessiva inserita tra le voci del preventivo
di spesa. (c.c., art. 1129) (2)
(1) Non constano precedenti in termini.
(2) Sulla prima parte della massima v. in termini Trib. civ. Milano 3
aprile 2016, n. 4294, in questa Rivista 2016, 533.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è solo parzialmente fon-
data e deve essere accolta limitatamente alla richiesta
dichiarazione di nullità della nomina dell’amministratore.
Va peraltro osservato il singolare modo di procedere di
parte attrice, che ha precisato conclusioni preannuncian-
do produzioni unitamente alla comparsa conclusionale
(peraltro irrituali in quella sede) e altrettanto irritual-
mente introducendo in quella sede una domanda nuova in
ordine a diversi motivi nullità, poi non coltivati in sede di
comparsa conclusionale.
Altrettanto singolare che parte attrice si ostini a reite-
rare istanze istruttorie in cui elenca quali testimoni uni-
camente soggetti che rivestono la qualità di condomino,
sostenendo che costoro "sono gli unici a poter testimonia-
re sulla materia condominiale e, in particolare, sulle cir-
costanze avvenute in sede di assemblea" (pag. 7 comparsa
conclusionale).
Sulla mancata ammissione delle testimonianze sarà
suff‌iciente osservare che "I singoli condomini sono privi
di capacità a testimoniare nelle cause che coinvolgono
il condominio, poiché eventuale sentenza di condanna è
immediatamente azionabile nei confronti di ciascuno di

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