Diritto soggettivo alla esecuzione di provvedimenti di sgombero di immobili occupati sine titulo e responsabilità dello stato: rimedi politicamente corretti ma inefficaci

AutoreNino Scripelliti
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giur giur
Arch. loc. cond. e imm. 3/2018
MERITO
3/2018 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
in capo al condominio di una sia pure attenuata personali-
tà giuridica, e comunque sicuramente, in atto, di una sog-
gettività giuridica autonoma" (Cass. SS.UU. 19663/2014),
indicazione costantemente ribadita in giurisprudenza f‌ino
a Cass. 8150/2017: "Il Condominio è soggetto distinto da
ognuno dei singoli condomini, ancorché si tratti di sogget-
to non dotato di autonomia patrimoniale perfetta".
E nella lettura delle norme da ultimo modif‌icate si rin-
viene una serie di indici dell’esistenza di un patrimonio del
condominio stesso, come evidenziato nell’ordinanza Tribu-
nale di Milano 27 maggio 2014 (est. Dott.ssa Bottiglieri):
– il settimo comma dell’art. 1129 c.c. impone all’ammi-
nistratore l’obbligo di "far transitare le somme ricevute a
qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a
qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno
specif‌ico conto corrente, postale o bancario, intestato al
condominio";
– l’undicesimo comma del predetto articolo stigmatizza
"la gestione secondo modalità che possono generare pos-
sibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il
patrimonio personale dell’amministratore o di altri con-
domini".
Ritenuto che dalle considerazioni svolte tutti i con-
tributi versati dai partecipanti si confondono con le altre
somme sia ivi esistenti andando perciò ad integrare quel
saldo che è ad immediata disposizione del correntista
"condominio", secondo l’art. 1852 c.c., senza che mantenga
alcun rilievo lo specif‌ico titolo dell’annotazione a credito,
né la provenienza della provvista dall’uno o dall’altro con-
domino. Da ciò deriva che il credito pignorato è il credito
della restituzione delle medesime somme depositate, il
quale trova causa, appunto, nel rapporto di conto corren-
te, rimanendo del tutto prive di signif‌icato le ragioni per
le quali le singole rimesse siano state effettuate, come la
provenienza delle stesse dall’uno o dall’altro condomino.
Il pignoramento del saldo di conto corrente condomi-
niale da parte del creditore è allora volto a soddisfare in
via esecutiva la sola obbligazione per l’intero gravante
sull’amministratore e non interferisce col meccanismo del
benef‌icio di escussione ex art. 63, comma 2, disp. att. c.c.,
il quale è posto a presidio unicamente dei distinti obblighi
pro quota spettanti ai singoli" (ordinanza citata).
Effettivamente, come osservato dalla dottrina più at-
tenta, il difetto di soggettività del condominio e la con-
seguente diretta imputabilità delle obbligazioni ai singoli
condomini veniva, prima della riforma, fatta discendere
dall’inesistenza in capo al condominio di un patrimonio
autonomo atto a garantire l’adempimento delle obbligazio-
ni contratte dal condominio, cui applicare la regola di cui
all’art. 2740 c.c. in caso di inadempimento.
In altre parole era necessaria l’intestazione dell’obbli-
gazione – pro quota – del debito ai singoli condomini per
consentire al terzo creditore del condominio di rinvenire
un patrimonio sul quale soddisfarsi, almeno pro quota.
Ora, per effetto delle modif‌iche normative sopra richia-
mate, ciò è necessario solo in seconda battuta, perché, in
prima battura, un "patrimonio del condominio" esiste, ed è
costituito principalmente dalle somme presenti sul conto
corrente allo stesso intestato.
Se non può ancora parlarsi di patrimonio separato,
in quanto non parrebbe esservi un vero e proprio vinco-
lo di destinazione delle predette somme cui le stesse non
possono essere sottratte, tuttavia non può negarsi che il
conto corrente condominiale costituisca la prima garanzia
ex art. 2744 c.c. per i creditori del condominio stesso, che
potranno scegliere se agire:
– per l’intero nei confronti del condominio (pignoran-
do il conto corrente condominiale) o
– parzialmente nei confronti dei singoli condomini
(con l’osservanza, questa volta, del disposto dell’art. 63
disp. att. c.c.),
e ciò attesa "la contestuale esistenza delle distinte ob-
bligazioni, concernenti rispettivamente l’intero debito e
le singole quote, facenti capo la prima all’amministratore,
quale mandatario di tutti i partecipanti al condominio, e
le altre ai singoli condomini tenuti in ragione e nella mi-
sura della partecipazione. Fino a quando taluna delle di-
verse obbligazioni non si estingue, l’azione per conseguire
l’adempimento di ciascuna di esse, nei limiti di quanto ef-
fettivamente spettante, dal creditore può essere proposta
cumulativamente." (Cass. 8530/1996)
Pertanto, là dove il creditore agisca per il recupero
dell’intero credito in forza del contratto che lo lega al con-
dominio (e non nei confronti dei singoli condomini tenuti
alla contribuzione) non può trovare applicazione il dispo-
sto dell’art. 63 disp. att. c.c. perché lo stesso, pignorando
il conto corrente condominiale, non "agisce nei confronti
degli obbligati in regola con i pagamenti", ma aggredisce il
"patrimonio del condominio", patrimonio che al condomi-
nio obbligato fa direttamente capo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come
in dispositivo, in considerazione dello scarso impegno
della fase di trattazione e decisione.
Il valore della causa deve determinarsi in funzione
della somma concretamente assegnata nell’ambito del
giudizio esecutivo sopra indicato (che, anche se non indi-
cata nell’ordinanza di assegnazione, può desumersi dalla
dichiarazione di parte opponente ai f‌ini della determi-
nazione del contributo per l’iscrizione a ruolo e, indiret-
tamente, dalle spese liquidate dal GE nell’ordinanza di
assegnazione) non venendo in questione il diritto in sé
di procedere a esecuzione in generale, ma solo quello di
procedere a esecuzione forzata sulle somme portate dal
conto corre pignorato. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA (*)
SEZ. II, 14 NOVEMBRE 2017, N. 21347
EST. PAPOFF – RIC. O. F. S.R.L. (AVV. TORRESE) C. STATO ITALIANO MIN. INT.
(AVV. GEN. STATO)
Invasione di terreni o edif‌ici y Elemento ogget-
tivo y Occupazione abusiva di immobile y Sequestro
preventivo disposto dal Giudice per le indagini
preliminari y Esecuzione del provvedimento giudi-
ziario da parte delle Forze di Polizia y Omissione y
Entrata in vigore del D.L. n. 14/2017 - Poteri prefet-
tizi nella determinazione delle modalità esecutive
di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria concer-
nenti occupazioni arbitrarie di immobili y Rilevanza
y Esclusione.
Responsabilità civile y Amministrazione pubblica
y Occupazioni abusive y Responsabilità della P.A. ex
art. 2043 c.c. per mancata o ritardata esecuzione di
provvedimenti dell’Autorità giudiziaria che ordina-
no lo sgombero y Risarcimento dei danni subiti dal
proprietario y Presupposti.
. È giuridicamente tutelabile la pretesa del soggetto
proprietario di un edif‌icio arbitrariamente occupato
a non essere ulteriormente pregiudicato dalla com-
missione del reato, a seguito della valutazione positiva
operata da parte del Gip della opportunità di sottopor-
re a sequestro preventivo l’immobile per evitare che la
libera disponibilità dello stesso da parte dei rei aggravi
o protragga le conseguenze dannose o pericolose del
reato. A seguito di ciò, le Forze di Polizia divengono
quindi vincolate - nell’attività di tutela dell’ordine
pubblico e della pubblica sicurezza e del rispetto delle
leggi, ed in particolare nella tutela della legalità - ad
intervenire nell’interesse del singolo dando esecuzione
al sequestro. Né la condotta illecita omissiva da parte
delle Forze dell’ordine è destinata a cessare per effet-
to dell’entrata in vigore dell’art. 11 D.L. n. 14/2017, in
quanto la facoltà per la Prefettura di ingerire nelle mo-
dalità esecutive di un provvedimento giudiziario non
giustif‌ica la totale inerzia da parte degli organi delegati
per l’esecuzione. (c.c., art. 2043; c.p., art. 633; c.p.p.,
art. 321)
. Si conf‌igura una responsabilità diretta ex art. 2043 c.c.
del Ministero dell’Interno in virtù del principio di im-
medesimazione organica dei suoi funzionari, nel caso
di inerzia degli organi delegati o comunque competenti
alla esecuzione dei provvedimenti giudiziali di sgom-
bero degli immobili abusivamente occupati. Il danno
risarcibile da lucro cessante può essere considerato in
re ipsa, discendendo dalla perdita di disponibilità del
bene immobile la cui natura è normalmente fruttife-
ra, e dalla impossibilità di conseguire l’utilità da esso
ricavabile, e la sua liquidazione può essere operata dal
giudice sulla base di presunzioni semplici con riferi-
mento al c.d. danno f‌igurativo, quale il valore locativo
dell’immobile occupato. (c.c., art. 2043)
(*) La sentenza in oggetto è già stata pubblicata per esteso in questa
Rivista 2018, 75. In questo numero si pubblica un’ulteriore massima
con nota di commento di NINO SCRIPELLITI.
DIRITTO SOGGETTIVO
ALLA ESECUZIONE
DI PROVVEDIMENTI
DI SGOMBERO DI IMMOBILI
OCCUPATI SINE TITULO
E RESPONSABILITÀ
DELLO STATO: RIMEDI
POLITICAMENTE CORRETTI
MA INEFFICACI
di Nino Scripelliti
SOMMARIO
1. I termini della questione. 2. Le occupazioni abusive e la
relativa tolleranza dell’ordinamento. 3. La giurisdizione con-
dizionata dalla Pubblica Amministrazione ed il diritto sog-
gettivo alla effettività dei provvedimenti giurisdizionali. 4. Il
danno ingiusto e la responsabilità extracontrattuale dell’Am-
ministrazione.
1. I termini della questione
La vicenda che ha dato luogo alla sentenza che si an-
nota, è esemplare e signif‌icativa. A seguito di istanza della
Procura della Repubblica di Roma, il Giudice per le inda-
gini preliminari di quel Tribunale con provvedimento del
12 agosto 2014 disponeva il sequestro preventivo in appli-
cazione dell’articolo 321 c.p.p. di due edif‌ici di proprietà
privata, che oltre trecentocinquanta persone avevano abu-
sivamente occupato nell’aprile 2013. Tuttavia l’autorità
amministrativa competente (in primo luogo la Prefettura
e l’Amministrazione degli interni) non aveva provvedu-
to alla attuazione del provvedimento di sgombero, onde
la società proprietaria proponeva dinanzi al Tribunale di
Roma nei confronti del Ministero degli interni una azio-
ne risarcitoria per i danni conseguenti alla indisponibili-
tà dell’immobile. Quando il giudizio, iniziato nel 2014, si
concludeva con la sentenza che si annota, a quanto si può
dedurre dalla stessa, il provvedimento giudiziale non era
ancora stato attuato, anche se pur in assenza di provve-
dimenti amministrativi espliciti di rinvio dello sgombero,

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