Sentenza nº 22 da Constitutional Court (Italy), 20 Febbraio 1969
Data di Resoluzione | 20 Febbraio 1969 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 22
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. ALDO SANDULLI, Presidente
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZì
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
Dott. LUIGI OGGIONI
Dott. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 128, secondo comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1967 dal tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Cipriani Nicola e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 208 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 271 del 28 ottobre 1967.
Visto l'atto di costituzione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
udita nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1968 la relazione del Giudice Nicola Reale;
udito l'avv. Giorgio Cannella, per l'I.N.P.S.
Ritenuto in fatto
Il signor Nicola Cipriani, titolare del certificato di pensione per invalidità e vecchiaia n. 2070306/104 per l'ammontare di lire 14.500 mensili, si vedeva corrispondere dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, alle scadenze bimestrali prestabilite, la somma di sole lire 14.460 (invece di lire 29.000), in conseguenza di ritenuta operata dallo Istituto predetto nell'esercizio del diritto ad esso riconosciuto dall'art. 128, secondo comma del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155. Per tale via l'Ente di previdenza intendeva dare esecuzione alla condanna pronunziata, nei confronti del Cipriani, dal Presidente del tribunale di Bari con decreto ingiuntivo non opposto, concernente crediti per contributi previdenziali dal Cipriani stesso non versati, prima che fosse maturato il di lui diritto alla pensione, per prestatori di opera già suoi dipendenti.
Contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale il Cipriani proponeva, quindi, domanda giudiziale per l'accertamento della illegittimità della ritenuta, eccependo contestualmente la incompatibilità della disposizione del secondo comma del citato art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, con ìart. 38, secondo comma, della Costituzione.
Il tribunale di Bari con ordinanza 15 giugno 1967, ritenutane la rilevanza ai fini della decisione della causa, sollevava la questione di legittimità costituzionale della suddetta norma nei termini prospettati dall'attore, osservando essere il giudizio di non manifesta infondatezza sorretto dai seguenti motivi.
In relazione alla finalità sociale, che la legislazione in materia di invalidità e vecchiaia persegue, di assicurare, mediante la concessione di un assegno di pensione, il soddisfacimento delle fondamentali necessità di sostentamento a favore dei lavoratori che per età o invalidità subiscano una menomazione o l'annullamento della capacità lavorativa, l'art. 128 della legge in esame, nel primo comma, stabilisce la non pignorabilità e la non sequestrabilità dei redditi previdenziali, e quindi il divieto di distrarre tali somme da quella stessa destinazione assistenziale richiamata dall'art. 38 della Costituzione.
Dal precetto costituzionale (e dalle finalità sociali della legislazione ordinaria che ad esso deve adeguarsi), si discosta però il citato secondo comma dell'art. 128, in quanto riconosce all'Istituto previdenziale, senza alcuna limitazione o discriminazione, il diritto di "trattenere sulle pensioni, gli assegni e le indennità di cui al precedente comma, l'ammontare delle somme ad esso dovute in forza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria".
La facoltà affatto discrezionale accordata all'Istituto sarebbe quindi in contrasto con l'affermazione costituzionale del diritto dei lavoratori a che siano assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, invalidità e...
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