Sentenza nº 3 da Constitutional Court (Italy), 18 Gennaio 1958

Data di Resoluzione18 Gennaio 1958
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 3

ANNO 1958

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Dott. MARIO COSATTI -

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. MARIO BRACCI

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI. Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in riferimento all'art. 76 della Costituzione; delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, in riferimento agli artt. 42 e 44 della Costituzione; dei decreti del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 70, e 18 dicembre 1952, n. 3122, in riferimento alle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, promosso con ordinanza 13 maggio 1956 del Tribunale di Salerno nel procedimento civile vertente tra Agnetti Giuseppe e l'Opera nazionale combattenti, sezione speciale per la riforma fondiaria nella Campania, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 del 29 maggio 1957 ed iscritta al n. 56 del Registro ordinanze 1957.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 13 novembre 1957 la relazione del Giudice Tomaso Perassi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò per l'Opera nazionale combattenti e per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

Con atto di citazione notificato il 9 gennaio 1954 Agnetti Giuseppe residente in Battipaglia, azienda S. Mattia, conveniva dinanzi il Tribunale di Salerno l'Opera nazionale combattenti, Sezione speciale per la riforma fondiaria nella Campania, per sentir dichiarare illegittimo il piano di esproprio, relativo alla sua proprietà, pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Salerno del 18 dicembre 1952, nonché il correlativo decreto di esproprio del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1952, n. 3122, con la condanna dell'ente convenuto al rilascio dei beni espropriati e al risarcimento dei danni provocati con l'occupazione o, in via subordinata, al risarcimento dei danni derivanti dal definitivo spossessamento subito o, ancora più subordinatamente, all'integrazione nella giusta misura dell'indennità; in ogni caso, spese di giudizio a carico dell'O.N.C. e sentenza provvisoriamente esecutiva.

A fondamento della domanda l'Agnetti assumeva:

  1. di essere stato assoggettato ad esproprio di una quota erroneamente determinata in base ad un reddito imponibile di lire 116.851,27 mentre il reddito dominicale alla data del 1 gennaio 1943, da tener presente a norma dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, era di lire 89.796,96, la superficie di ettari 137.76.72 e l'imponibile medio per ettaro di lire 650;

  2. che doveva ritenersi incostituzionale la legge 21 ottobre 1950, n. 841, per aver attribuito al Governo la potestà di provvedere con atti aventi forza di legge per l'esercizio di funzione diversa da quella legislativa ed aver consentito, in violazione degli artt. 42 e 44 della Costituzione, l'espropriazione dei terreni non accompagnata da congruo indennizzo;

  3. che doveva ritenersi illegittimo, per eccesso di delega rispetto all'art. 1 della legge n. 841 del 1950, il D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 70, per aver demandato all'O.N.C. l'attuazione della riforma fondiaria in terreni a livello di cultura estremamente elevato;

  4. che l'azienda S. Mattia di sua proprietà andava in ogni caso esentata a norma dell'art. 10 della legge n. 841 del 1950 avendo essa tutti i requisiti dell'azienda modello;

  5. che l'indennizzo accordato non corrispondeva al valore venale dei terreni.

    Costituitasi l'O.N.C., con comparsa del 10 marzo 1954 impugnava la domanda...

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