"Nuovi interventi in campo ambientale"

Art. 1.

(Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di

bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua

marittimi, lacuali, fluviali e lagunari in concessione, anche in caso di loro dismissioni,

nei limiti e con i presupposti di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonché per gli impegni

attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del

Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, del piano

straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e

depurazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e degli accordi e contratti di

programma di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, sono

autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno

1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 16.200 milioni a

decorrere dall'anno 2000. Per le medesime finalità è altresí autorizzata la spesa di

lire 130.000 milioni per l'anno 2000; per gli anni successivi, al finanziamento degli

interventi di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,

lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed

integrazioni.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono concorrere le ulteriori

risorse destinate dal CIPE al finanziamento di progetti di risanamento ambientale, nonché

quelle attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi

disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e per la utilizzazione delle

relative risorse finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma nazionale di

bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che individua gli interventi di

interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di

finanziamento dei singoli interventi e le modalità di trasferimento delle relative

risorse. Il programma tiene conto dei limiti di accettabilità, delle procedure di

riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma

1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

4. Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi

nelle seguenti aree industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti sono

perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente sulla base dei

criteri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5

febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni

a) Venezia (Porto Marghera); b) Napoli orientale; c) Gela e Priolo; d) Manfredonia; e) Brindisi; f) Taranto; g) Cengio e Saliceto; h) Piombino; i) Massa e Carrara; l) Casal Monferrato; m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli); n) Pitelli (La Spezia); o) Balangero; p) Pieve Vergonte.

5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del programma di cui al comma 3, determina

altresí le modalità per il monitoraggio e il controllo, con la partecipazione delle

regioni interessate, delle attività di realizzazione delle opere e degli interventi

previsti nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per la revoca dei

finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, assicurando

il rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse. Per le attività di cui

al presente comma il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia nazionale per la

protezione dell'ambiente (ANPA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente

(ARPA).

6. Gli enti territoriali competenti, sulla base del programma di cui al comma 3, sono

autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa

depositi e prestiti e altri istituti di credito. Le regioni sono autorizzate a

corrispondere, sulla base di apposita rendicontazione degli enti territoriali competenti,

direttamente agli istituti mutuanti interessati le rate di ammortamento per capitale e

interessi, avvalendosi delle quote di limiti di impegno rispettivamente assegnate dal

Ministero dell'ambiente.

7. Nel caso di cambio di destinazione dei siti oggetto degli interventi di messa in

sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ovvero di alienazione entro dieci anni

dall'effettuazione degli stessi in assenza di cambio di destinazione, il contributo di cui

all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e

successive modificazioni, è restituito allo Stato in misura adeguata all'aumento di

valore conseguito dall'area al momento del cambio di destinazione, ovvero della sua

cessione, rispetto a quello dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale. Con

decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica, verranno determinati i criteri e le modalità della

restituzione.

8. All'articolo 17, comma 1, alinea, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,

dopo le parole: "il Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti: ",

avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),".

9. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive

modificazioni, dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti

"15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed

informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra

imprese industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi e finanziamenti per la

ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.

15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica, rispettivamente,

la lista di priorità nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare".

10. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 15-bis dell'articolo

17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dal comma 9 del presente

articolo, è emanato entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della presente

legge.

11. All'articolo 17, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è

aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le predette spese sono altresí assistite da

privilegio generale mobiliare".

12. All'articolo 22, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio

1997, n. 22, dopo le parole: "priorità degli interventi" sono aggiunte le

seguenti: ", basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato

dall'ANPA".

13. All'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e

successive modificazioni, le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle

seguenti: "entro due anni".

14. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e

successive modificazioni, le parole: "devono conformarsi alle disposizioni del

presente decreto entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 33, comma 6" sono

sostituite dalle seguenti: "devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto

entro e non oltre il 31 dicembre 1998".

15. All'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e

successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai medesimi

fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori

firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di

programma non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, della

tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della

preventiva autorizzazione e della iscrizione all'Albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28

e 30 del presente decreto".

16. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e

successive modificazioni, sono soppresse le parole: "derivanti dalle lavorazioni

industriali e artigianali" e sono aggiunte, alla fine dell'ultimo periodo, le

seguenti: "limitatamente alla quantità conferita".

17. All'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive

modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. Al fine di

consentire l'avviamento ed il funzionamento dell'attività dell'Osservatorio nazionale sui

rifiuti, in attesa dell'attuazione di quanto disposto al comma 5, è autorizzata la spesa

di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscrivere in apposita unità previsionale di base

dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente".

18. All'onere di cui al comma 17 si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità

previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di

previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

19. All'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole

da: "Le imprese che svolgono" fino a: "anche se da essi prodotti" sono

sostituite dalle seguenti: "Le imprese che svolgono attività di raccolta e...

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