"Nuovi interventi in campo ambientale"
Art. 1.
(Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).
1. Al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di
bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua
marittimi, lacuali, fluviali e lagunari in concessione, anche in caso di loro dismissioni,
nei limiti e con i presupposti di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonché per gli impegni
attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, del piano
straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e
depurazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e degli accordi e contratti di
programma di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, sono
autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno
1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 16.200 milioni a
decorrere dall'anno 2000. Per le medesime finalità è altresí autorizzata la spesa di
lire 130.000 milioni per l'anno 2000; per gli anni successivi, al finanziamento degli
interventi di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono concorrere le ulteriori
risorse destinate dal CIPE al finanziamento di progetti di risanamento ambientale, nonché
quelle attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi
disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e per la utilizzazione delle
relative risorse finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma nazionale di
bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che individua gli interventi di
interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di
finanziamento dei singoli interventi e le modalità di trasferimento delle relative
risorse. Il programma tiene conto dei limiti di accettabilità, delle procedure di
riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma
1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
4. Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi
nelle seguenti aree industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti sono
perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente sulla base dei
criteri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni
a) Venezia (Porto Marghera); b) Napoli orientale; c) Gela e Priolo; d) Manfredonia; e) Brindisi; f) Taranto; g) Cengio e Saliceto; h) Piombino; i) Massa e Carrara; l) Casal Monferrato; m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli); n) Pitelli (La Spezia); o) Balangero; p) Pieve Vergonte.
5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del programma di cui al comma 3, determina
altresí le modalità per il monitoraggio e il controllo, con la partecipazione delle
regioni interessate, delle attività di realizzazione delle opere e degli interventi
previsti nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per la revoca dei
finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, assicurando
il rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse. Per le attività di cui
al presente comma il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente
(ARPA).
6. Gli enti territoriali competenti, sulla base del programma di cui al comma 3, sono
autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa
depositi e prestiti e altri istituti di credito. Le regioni sono autorizzate a
corrispondere, sulla base di apposita rendicontazione degli enti territoriali competenti,
direttamente agli istituti mutuanti interessati le rate di ammortamento per capitale e
interessi, avvalendosi delle quote di limiti di impegno rispettivamente assegnate dal
Ministero dell'ambiente.
7. Nel caso di cambio di destinazione dei siti oggetto degli interventi di messa in
sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ovvero di alienazione entro dieci anni
dall'effettuazione degli stessi in assenza di cambio di destinazione, il contributo di cui
all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, è restituito allo Stato in misura adeguata all'aumento di
valore conseguito dall'area al momento del cambio di destinazione, ovvero della sua
cessione, rispetto a quello dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale. Con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, verranno determinati i criteri e le modalità della
restituzione.
8. All'articolo 17, comma 1, alinea, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo le parole: "il Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti: ",
avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),".
9. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti
"15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed
informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra
imprese industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi e finanziamenti per la
ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.
15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica, rispettivamente,
la lista di priorità nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare".
10. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 15-bis dell'articolo
17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dal comma 9 del presente
articolo, è emanato entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della presente
legge.
11. All'articolo 17, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le predette spese sono altresí assistite da
privilegio generale mobiliare".
12. All'articolo 22, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, dopo le parole: "priorità degli interventi" sono aggiunte le
seguenti: ", basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato
dall'ANPA".
13. All'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle
seguenti: "entro due anni".
14. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, le parole: "devono conformarsi alle disposizioni del
presente decreto entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 33, comma 6" sono
sostituite dalle seguenti: "devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto
entro e non oltre il 31 dicembre 1998".
15. All'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai medesimi
fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori
firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di
programma non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, della
tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della
preventiva autorizzazione e della iscrizione all'Albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28
e 30 del presente decreto".
16. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, sono soppresse le parole: "derivanti dalle lavorazioni
industriali e artigianali" e sono aggiunte, alla fine dell'ultimo periodo, le
seguenti: "limitatamente alla quantità conferita".
17. All'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. Al fine di
consentire l'avviamento ed il funzionamento dell'attività dell'Osservatorio nazionale sui
rifiuti, in attesa dell'attuazione di quanto disposto al comma 5, è autorizzata la spesa
di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscrivere in apposita unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente".
18. All'onere di cui al comma 17 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
19. All'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole
da: "Le imprese che svolgono" fino a: "anche se da essi prodotti" sono
sostituite dalle seguenti: "Le imprese che svolgono attività di raccolta e...
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