Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo 2006 (della Regione Friuli-Venezia Giulia) Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa pubblica - Riduzione dell'ammontare dei trasferimenti erariali spettanti alle regioni e alle province autonome per l'...

Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 264 del 20 febbraio 2006 (doc. 1), rappresentata e difesa - come da procura a margine del presente atto - dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova, con domicilio eletto in Roma presso l'ufficio di rappresentanza della Regione, in piazza Colonna n. 335;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzione dell'art. 1, commi 24, 26, 88, 148, da 166 a 169, 198, 204, 276, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 337, 340, 357, 359, 366, 368, da 483, a 492 escluso il comma 484), 556, 586 593, da 597 a 600, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 211, per violazione:

dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle relative norme di attuazione;

del Titolo V della parte seconda della Costituzione, in collegamento con l'art. 10 legge cost. n. 3 del 2001;

del principio di leale collaborazione, del principio di ragionevolezza di imparzialita' e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.), nei termini di seguito esposti.

D i r i t t o

  1. - Illegittimita' dell'art. 1, commi da 24 a 26.

    Il comma 24, primo periodo, prevede che per garantire "effettivita' alle prescrizioni contenute nel programma di stabilita' e crescita presentato all'Unione europea, in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica... e ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica... ....come principio di equilibrio tra lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti erariali... nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di stabilita' interno, delle regioni a statuto speciale, delle Province autonome... i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti sono ridotti in misura pari alla differenza fra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalita".

    Il secondo periodo del medesimo comma dispone che "nei confronti delle regioni e delle Province autonome viene operata un'analoga riduzione sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti".

    Il comma 25 precisa, poi, che le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 non si applicano all'acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili.

    Il comma 24 riguarda sicuramente anche le regioni speciali, che vi sono espressamente nominate.

    La disposizione e' in primo luogo di difficile intellezione.

    Di difficile comprensione e' il senso del "principio di equilibrio tra lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti erariali". La stessa "differenza fra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalita" appare casuale: potrebbe non esserci alcuna differenza, o potrebbe indifferentemente esserci un aumento o una diminuzione per circostanze del tutto accidentali. Si puo' supporre che parlando di differenza la norma sottintenda "in aumento", ma gia' si tratta di mera interpretazione.

    Qualunque sia - se ve ne e' uno - il suo esatto significato, la norma in questione appare indubbiamente lesiva dell'autonomia finanziaria regionale assicurata dallo statuto e, in quanto occorra, dall'art. 119 Cost, per una doppia serie di ragioni.

    In primo luogo, i "trasferimenti" statali alla Regione non sono altro che la realizzazione delle norme statutarie: non si tratta dunque di somme che lo Stato possa discrezionalmente decidere di ridurre a proprio piacere, ma della semplice attuazione dello Statuto. Le somme spettanti alla Regione non possono dipendere da qualunque valutazione si voglia dare del trend di spesa relativa agli immobili, ne' la riduzione dei trasferimenti si giustifica ad alcun altro titolo.

    In secondo luogo, la disposizione si presenta anche come una compressione delle possibili decisioni di spesa per il futuro. Se infatti si ammette che lo Stato possa ridurre i propri trasferimenti a seconda della propria valutazione positiva o negativa in relazione all'oggetto della spesa della Regione, ne risulta un potere statale di indirizzo della spesa, che funziona in modo analogo a vincoli puntuali nei settori di spesa (gia' ritenuti illegittimi da codesta ecc.ma Corte costituzionale), e che e' in diretta contraddizione con il principio di autonomia delle scelte, a base sia dello statuto che del sistema costituzionale dell'autonomia finanziaria regionale.

    La stessa "esenzione" dal calcolo degli immobili "da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili" costituisce riprova di quanto ora affermato circa l'interferenza nelle autonome scelte di spesa della Regione, la cui protezione costituzionale non viene, dunque, tenuta in alcuna considerazione.

    L'illegittimita' del comma 24 e della deroga "finalizzata" del comma 25 si riflette, poi, sull'illegittimita' del comma 26, che prevede la soggezione al monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze delle operazioni immobiliari di cui sopra e gli oneri di trasmissione dei dati relativi ad acquisti e vendite degli immobili all'Agenzia del Territorio, con conseguente obbligo di segnalazione agli organi competenti (Corte dei conti) per eventuali responsabilita', e cio' per le medesime ragioni sopra evidenziate, di contrasto con l'ordinamento delle autonomie e con la disciplina stabilita dalle norme di attuazione.

    In ogni caso, si tratta di oneri di comunicazione arbitrari ed irrazionali: e' appena il caso di dire - con riferimento ai presunti "fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di manovra concordati con l'Unione europea" - che in sede comunitaria nessuna attenzione specifica si pone alla questione ... dell'acquisto di immobili. Inoltre, la "verifica di congruita" di cui allo stesso comma realizza una forma di controllo del tutto avulsa dal sistema statutario ed una ingerenza simile ad un controllo di merito sulla attivita' amministrativa della Regione.

    Nel loro insieme, dunque, le norme statali di cui ai commi da 24 a 26 si pongono, dunque, in contrasto con gli artt. da 48 a 54 dello Statuto - e segnatamente con l'art. 49 - oltre che con il principio di ragionevolezza delle leggi, che codesta Corte ha individuato come parametro autonomo di legittimita', quanto alla correlazione tra proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza delle scelte del legislatore, in relazione agli obiettivi (sentenza n. 175/2005 che richiama le precedenti, nn. 14/2004 e 272/2004).

  2. - Illegittimita' costituzionale del comma 88.

    Il comma 88 aggiunge il comma 6-ter nell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

    La nuova norma prevede una singolare forma di sanatoria urbanistica degli immobili delle Ferrovie S.p.A. Essa, disponendo che "i beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato S.p.A. ed alle societa' dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate si presumono costruiti in confonnita' alla legge vigente al momento della loro edificazione", introduce una presunzione legale di regolarita' urbanistico-edilizia degli immobili delle Ferrovie, che prescinde dalla situazione reale, e disciplina poi una procedura per consentire, entro tre anni, la costruzione di una documentazione attestante la stessa regolarita', anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ("Indipendentemente dalle alienazioni di tali beni, Ferrovie dello Stato S.p.A. e le societa' dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono procedere all'ottenimento di documentazione che tenga luogo di quella attestante la regolarita' urbanistica ed edilizia mancante, in continuita' d'uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti").

    Tale procedura prevede che la societa' "proponga" al comune una "dichiarazione sostitutiva della concessione", allegando alcuni documenti, fra i quali l'"attestazione del versamento di una somma pari al 10 per cento di quella che sarebbe stata dovuta in base all'Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380" (cioe', per le opere di ristrutturazione edilizia).

    Addirittura, la dichiarazione sostitutiva "produce i medesimi effetti di una concessione in sanatoria, a meno che entro sessanta giorni dal suo deposito il comune non riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia e lo notifichi all'interessato" (subito dopo la disposizione precisa che "in nessun caso la dichiarazione sostitutiva potra' valere come una regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia").

    La possibilita' di beneficiare della procedura di cui sopra e' data anche "ai soggetti che acquistino detti immobili da Ferrovie dello Stato S.p.A. e dalle societa' dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate", ma "la somma da corrispondere e' pari al triplo di quella sopra indicata".

    Le norme appena illustrate rappresentano il tentativo di correggere le conseguenze dell'art. 1, comma 6-bis, del d.l. n. 351/2001 (come modificato dall'art. 26, comma 10, d.l. n. 269/2003 e poi dall'art. 1, comma 277, legge n. 311/2004) che, nella prospettiva della privatizzazione degli immobili pubblici, dispone che "i beni immobili non piu' strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprieta' di Ferrovie dello Stato S.p.A.,... nonche' i beni...

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