Ordinanza emessa il 20 febbraio 2006, dal tribunale di Parma nel procedimento civile vertente tra Parmalat S.p.a. in amministrazione straordinaria ed altra contro Sanpaolo IMI S.p.a. ed altre 9 Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Imprese insolventi ammesse alla procedura in base alla c.d. ...

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza, ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87.

Nella causa proposta da Parmalat S.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario straordinario dott. Enrico Bondi, parte attorea, con l'avv. prof. Alberto Maffei Alberti;

Contro Sanpaolo IMI S.p.a., convenuta, con gli avv. G. Bertora, C. Taccagno Benassia, M. Longo e M. Rollo; Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.c. a r.l., convenuta, con gli avv. A.M. Piazza e prof. G. Scorza del Foro di Milano; Centrobanca - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.a., convenuta, con gli avv. G. Pizzigoni e C. Marconcelli del Foro di Bergamo; Banca Popolare di Cremona S.p.a., convenuta, con gli avv. G. Iannaccone, M. Lagana' del Foro di Milano e A. Pangrazi Liberati e G. Maghenzani Taverna; Banco di Brescia San Paolo CAB, convenuta, con gli avv. P. Anelli, M. Molinari Tosatti del Foro di Brescia e Marina Ghiretti; Credito Siciliano S.p.a., convenuta, con l'avv. prof. A. Mora; Monte dei Paschi di Siena - Banca per l'impresa S.p.a., convenuta, con gli avv. prof. L. Stanghellini del Foro di Milano e A.M. Piazza; Banca Carige S.p.a., convenuta, con gli avv. G. Villani del Foro di Genova e D. De Michele; Banca delle Marche S.p.a., convenuta, con gli avv. prof. E. Ginevra del Foro di Milano e R. Menoni; Banco Popolare di Verona e Novara S.c. a r.l., convenuta, con gli avv. prof. G. Tarzia del Foro di Milano e prof. G.U. Tedeschi; e con l'intervento di Parmalat S.p.a. con l'avv. prof. Alberto Maffei Alberti.

Il giudice istruttore dott. Pietro Iovino, letti gli atti ed a scioglimento della riserva, osserva in fatto ed in diritto quanto segue.

F a t t o

Con atto di citazione ritualmente notificato, Parmalat S.p.a. esponeva che, con decreto del Ministro delle attivita' produttive del 24 dicembre 2003, era stata assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria ex d.l. n. 347/2003 (conv. nella legge n. 39/2004) e d.lgs. n. 270/1999; che con sentenza depositata il 27 dicembre 2003, l'intestato tribunale aveva dichiarato l'insolvenza della societa' attrice, con estensione della procedura concorsuale a Parmalat Finanziaria S.p.a. ed a quasi tutte le altre societa' riconducibili alla famiglia Tanzi; che la societa' attorea aveva stipulato nel dicembre 1999 con un pool di banche - capofila Sanpaolo IMI Spa - ciascuna partecipante per la propria quota, un contratto di finanziamento per un ammontare complessivo di vecchie ". 300 miliardi, concordando un piano di restituzione che prevedeva la restituzione del capitale in un'unica soluzione alla pattuita scadenza (30 dicembre 2004) e degli interessi maturati dalla data di utilizzo in due rate scadenti il 1° giugno ed il 1° dicembre di ciascun anno di vigenza del rapporto.

Chiedeva, quindi, revocarsi ai sensi dell'art. 67, secondo comma, L. F., applicabile in virtu' del richiamo operato dal combinato disposto degli artt. 6, d.l. n. 347/2003 e 49 d.lgs. n. 270/1999, i pagamenti effettuati e portati in diminuzione dell'esposizione debitoria nel corso del periodo sospetto, chiedendo la condanna delle banche al pagamento della corrispondente somma percepita ed indicata in citazione, ovvero di quella diversa risultante nel corso del processo.

Costituitesi ritualmente in giudizio, gli Istituti, pur affrontando per completezza il merito della causa col negare il fondamento dell'azione revocatoria, hanno sollevato le eccezioni pregiudiziali di incostituzionalita' ed incompatibilita' dell'art. 6, legge Marzano con gli artt. 3 e 41 della Costituzione e con i principi di concorrenza sanciti dagli artt. 3, 10, 82, 87 e 88 del Trattato CE.

Cio' premesso, in proposito giova ricordare che questo stesso tribunale nella persona del g.i. dott. Nicola Sinisi, con ordinanze 18 novembre 2005 e 27 dicembre 2005, ha gia' sollevato la questione di costituzionalita', dichiarandola rilevante e non manifestamente infondata, cosi' rimettendo cosi' gli atti alla Consulta.

Questo stesso g.i. ritiene condivisibile tale giudizio per le seguenti ed in parte coincidenti ragioni, gia' ritenute con le suddette ordinanze e per quelle che andranno ulteriormente ad esplicarsi.

D i r i t t o

A) Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale

La rilevanza e' insita nella possibilita' stessa di proporre l'azione revocatoria di cui all'art. 67 L.F., richiamato dall'art. 49 del d.lgs. n. 270/1999, pur in presenza di autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione. Tale possibilita' e' concessa, appunto, dall'art. 6, comma 1, d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, conv. con mod. in legge 18 febbraio 2004, n. 39, e succ. mod. (per il proseguimento anche legge Marzano), senza la cui previsione tale azione non sarebbe altrimenti proponibile, come meglio si vedra' in seguito.

In particolare le stesse conclusioni di parte attrice rendono rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1, cit., in quanto, una volta eliminata tale norma dall'ordinamento non sarebbe piu' possibile proporre l'azione revocatoria intentata, giova ribadirlo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67 L.F.

La rilevanza riverbera, poi, anche sotto il profilo del computo dei termini del cosi' detto periodo sospetto, cosi' come previsti dall'art. 6, comma 1-ter, cit, in quanto e' evidente che, qualora si superasse la questione precedente, nel corso del processo sarebbe indispensabile esaminare i crediti revocandi a partire da un determinato momento storico in poi, integrante, appunto, il gia' detto periodo sospetto, all'interno del quale deve ricadere l'atto solutorio oggetto dell'azione revocatoria. E' evidente, quindi, che tale aspetto potra' essere esaminato, perche' rilevante, soltanto in caso di mancato accoglimento del precedente rilievo.

B) Non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale

  1. - Assunta incostituzionalita' dell'art. 6, comma 1, legge Marzano per contrarieta' ai principi di cui all'art. 3 Cost.

    La Corte costituzionale ha, in piu' occasioni, sancito che il principio d'eguaglianza inibisce al legislatore di operare arbitrarie discriminazioni fra soggetti in situazioni identiche o affini; il giudizio di legittimita' costituzionale, ai sensi dell'art. 3 Cost. ha, pertanto, ad oggetto la ragionevolezza delle classificazioni legislative.

    Per valutare il rispetto del principio d'uguaglianza, e' fondamentale l'esatta identificazione degli interessi sottesi alle norme messe a raffronto: se esse coinvolgono interessi omogenei, per essere gli stessi partecipi di fattispecie identiche o analoghe, assicurandosi cosi' una tutela di diversa intensita' (senza che esista un ulteriore interesse atto a giustificare due i diversi regimi di tutela), la norma che tutela in maniera diversa gli interessi comuni ad entrambe, dovra' reputarsi irragionevole e contraria al precetto costituzionale di cui all'art. 3 cit.; laddove, invece, gli interessi sottesi non siano omogenei, dovra' considerarsi irragionevole una disciplina di tipo identico od analogo, che non tenga conto delle disuguaglianze fra le situazioni di fatto disciplinate.

    La giurisprudenza costituzionale ha, piu' volte, dichiarato l'illegittimita' di norme di legge per violazione del solo art. 3 Cost., senza la necessita' di rilevarne il conflitto con altri valori costituzionali (cosi', ad es., le sentenze n. 260 del 23 luglio 1997, a 162 del 28 maggio 2001, n. 254 del 20 giugno 2002), in ragione dell'evidente rilevanza assegnata al principio di ragionevolezza nel senso indicato, quale parametro fondante il precetto costituzionale d'eguaglianza.

    Nell'ipotesi in esame, vanno messi a raffronto gli articoli 6 e 4-bis del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, conv. con mod. in legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificata dal d.l. 3 maggio 2004, n. 119, conv. con mod. in legge 5 luglio 2004, n. 166 e dal d.l. 28 febbraio 2005, n. 22, conv. con mod. in legge 29 aprile 2005, n. 71, e gli artt. 49 e 78 del d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270 (in prosieguo anche legge Prodi bis).

    Entrambi i provvedimenti regolano la procedura d'amministrazione straordinaria, applicabile alle imprese di grandi dimensioni che versino in stato d'insolvenza, perseguendone la ristrutturazione economica e finanziaria, a difesa degli interessi dei lavoratori e dei fornitori, oltre che dei creditori; essi si differenziano nelle sole fasi d'ingresso e nei requisiti dimensionali d'ammissione alla procedura (cfr art. 1, d.l. n. 347/2003 e 2 d.lgs. n. 270/1999), in termini di personale ed ammontare dei debiti, senza che a tali differenze possa assegnarsi il rango della ragionevolezza costituzionalmente necessario a preservarne il sindacato sotto il profilo indicato.

    In particolare, come osservato dalla unanime dottrina, comparando i richiamati presupposti, si ricava che in tutti i casi in cui risulta applicabile la legge Marzano e' sempre applicabile anche la legge Prodi bis, e l'opzione per l'una o per l'altra procedura e' rimessa, dal legislatore interamente alla impresa insolvente, la quale manifesti l'intenzione di «avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270». In altri termini la legge Marzano rimette alla sola impresa insolvente l'iniziativa d'apertura della procedura, nell'intento di salvaguardare e perseguire con immediatezza quello stesso programma di ristrutturazione economica e finanziaria, cui la legge Prodi bis da' ingresso solo in esito alla fase di valutazione delle «concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attivita' imprenditoriali» di cui agli artt. 27-30 della citata legge.

    Il richiamo alla legge Prodi bis rende, pertanto, evidenti gli estremi di stretta continuita' esistenti con la legge Marzano, ponendosi questa come opzione ulteriore dell'impresa insolvente, il cui mancato esercizio da parte del debitore non preclude il suo assoggettamento alla procedura regolata dal d.lgs. n. 270/1999...

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