Norme per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale

della Regione Emilia-Romagna n. 18 del 10 febbraio 2006)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La presente legge, ai sensi delle direttive comunitarie in materia recepite nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/6l8/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e successive modifiche, di seguito indicato come decreto legislativo, nonche' dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 (Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche), istituisce e disciplina un sistema regionale di controllo in riferimento alle attivita' che comportano l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, al fine di garantire la tutela sanitaria della popolazione e dei lavoratori in relazione ai rischi connessi a tale impiego.

    Art. 2.

    Oggetto e definizioni

  2. La presente legge individua:

    1. le procedure per il rilascio del nullaosta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti classificato di categoria B, in base alle condizioni fissate dall'Art. 27 del decreto legislativo per le pratiche comportanti esposizioni a scopo medico;

    2. le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti prodotti nell'ambito di pratiche che implichino un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti;

    3. le autorita' competenti, sul territorio regionale, al rilascio dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b);

    4. gli organismi tecnici incaricati di suportare le autorita' di cui alla lettera c);

    5. le strutture incaricate di esercitare le funzioni di vigilanza e di controllo sul corretto uso delle sorgenti di radiazioni ionizzanti;

    6. le modalita' di organizzazione di un'anagrafe delle sorgenti di radiazioni ionizzanti al fine di consentirne un'effettiva conoscenza;

    7. le modalita' di organizzazione della rete regionale di controllo della radioattivita' ambientale.

  3. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalita' per l'espressione del parere al competente Ministero nell'ambito del procedimento di rilascio del nullaosta di categoria A e del nullaosta per le installazioni di deposito e smaltimento dei rifiuti radioattivi previsti rispettivamente dall'Art. 28 e dall'Art. 33 del decreto legislativo.

  4. Ai fini della presente legge si richiamano integralmente le definizioni di cui al capo II del decreto legislativo.

  5. Per pratica deve intendersi un'attivita' omogenea, in relazione alle finalita' di impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, svolta in una sede operativa...

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