DECRETO 25 luglio 2012 - Revisione dei diritti aeroportuali, di cui al decreto n. 391 dell''11 novembre 2011. (12A11825)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, che prevede, per il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile, il pagamento dei diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili e del diritto di imbarco per i passeggeri;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui sono stati fissati i parametri sui quali articolare la determinazione dei livelli tariffari ed e' stata assegnata al CIPE la competenza di individuarne i criteri attuativi;

Visto il decreto interministeriale del 14 novembre 2000, n. 140T, con cui sono stati aggiornati i diritti aeroportuali con i tassi di inflazione programmata previsti fino all'anno 2000;

Visto il comma 1 dell'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha sostituito il comma 10 dell'art. 10 della predetta legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilendo che «la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e' determinata, per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

Visto il comma 2, dell'art. 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha disposto quanto segue: «fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, secondo le modalita' previste nel comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 11-nonies del presente decreto, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore e' ridotta in misura pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di cui al comma 1 del presente articolo. Detta misura e' ulteriormente ridotta del 10% per i gestori che non adottano un sistema di contabilita' analitica, certificato da societa' di revisione contabile, che consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio»;

Vista la delibera CIPE n. 38 del 15 giugno 2007, registrata alla Corte dei conti il 10 settembre dello stesso anno, con la quale, in attuazione dell'art. 11-nonies, comma 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' stata approvata la «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva»;

Vista la sentenza n. 51/2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - prima serie speciale - n. 12 del 12 marzo 2008, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11-nonies della legge n. 248/2005, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata, nonche' dell'art. 11-undecies, comma 2...

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