DECRETO 11 maggio 2011 - Definizione delle tipologie dei visti d''ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento. (11A15229)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE

SOCIALI, IL MINISTRO DELLA SALUTE, IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE

REGIONI E PER LA COESIONE TERRITORIALE ED IL MINISTRO PER IL

TURISMO

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico suddetto, e successive modifiche ed integrazioni, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare l'art. 5;

Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388, recante ratifica ed esecuzione:

  1. del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni, di seguito indicato: «Accordo di Schengen»;

  2. dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato Accordo di Schengen, di seguito indicata: «Convenzione di applicazione», con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonche' la convenzione, il relativo atto finale, con annessi all'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato;

  3. dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b), firmati a Parigi il 27 novembre 1990;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 209, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione Europea, i Trattati che istituiscono le Comunita' europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, e del Protocollo allegato denominato «acquis» di Schengen;

Vista la legge 8 agosto 2008, n. 130, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona;

Vista la direttiva del Ministero dell'interno di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'articolo B del Protocollo precitato prevede che l' «acquis» di Schengen, incluse le decisioni del comitato esecutivo, si applica immediatamente ai Paesi firmatari degli Accordi di Schengen;

Considerato quanto previsto dal Regolamento CE n. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (di seguito indicato come «Codice Visti»);

Considerato che i cittadini dei Paesi terzi di cui all'allegato n. II del Regolamento (CE) 539/2001 del 15 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni sono autorizzati a soggiornare in esenzione dall'obbligo del visto fino a novanta giorni, ad eccezione di ingressi motivati da cure mediche o dall'esercizio di un'attivita' remunerata;

Considerato che, in base all'art. 21 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, i cittadini dei Paesi terzi titolari di uno dei documenti di soggiorno di cui all'allegato 22 del manuale istituito ai sensi del codice comune delle frontiere e dell'allegato 2 del manuale per il trattamento delle domande di visto, istituito ai sensi del Codice Visti, sono autorizzati, in forza di tali documenti a fare ingresso ed a soggiornare, fino a 90 giorni, in esenzione dall'obbligo del visto per tutte le tipologie d'ingresso individuate dall'art. 1 del presente Decreto;

Considerato che:

1) i visti d'ingresso previsti dagli articoli 24 e 26 del Codice Visti sono denominati «visti schengen uniformi», di seguito indicati: «V.S.U.», e si dividono in:

visti di «tipo A», per transito aeroportuale, validi esclusivamente per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti;

visti di «tipo C», per soggiorni di breve durata o di viaggio, con validita' massima di novanta giorni;

2) i visti suddetti possono essere limitati nella validita' territoriale, ai sensi dell'art. 25 del Codice Visti, assumendo la denominazione di visti a «validita' territoriale limitata», di seguito indicati: «V.T.L.»;

3) i visti d'ingresso previsti dall'art. 18 della Convenzione di applicazione, cosi' come modificata dal Regolamento n. 265/2010 sono denominati «visti nazionali», di seguito indicati:

V.N.

, e che tali visti di lunga durata, di «tipo D», hanno validita' superiore a novanta giorni;

Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per le pari opportunita', il Ministro per le riforme per il federalismo ed il Ministro della gioventu';

Acquisito il parere del Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie;

Decreta:

Art. 1

  1. Le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi d'ingresso sono: Adozione, Affari, Cure Mediche, Diplomatico, Gara Sportiva, Invito, Lavoro Autonomo, Lavoro Subordinato, Missione, Motivi Familiari, Motivi Religiosi, Reingresso, Residenza Elettiva, Ricerca, Studio, Transito Aeroportuale, Transito, Trasporto, Turismo, Vacanze-lavoro, Volontariato.

    Art. 2

  2. Fatti salvi i controlli di sicurezza richiesti in ambito Schengen e fermo restando quanto previsto circa il rilascio dei visti d'ingresso dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, e successive modifiche ed integrazioni, i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascuna tipologia di visto sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

    Art. 3

  3. L'ingresso in territorio nazionale di minori stranieri in possesso dei requisiti previsti per ciascuna delle tipologie di visto e' subordinato all'acquisizione, da parte della rappresentanza diplomatico-consolare, anche dell'atto di assenso all'espatrio sottoscritto da ciascuno degli esercenti la potesta' genitoriale che non accompagnino il minore nel viaggio, o in loro assenza dal tutore legale. L'assenso all'espatrio viene fornito secondo le norme vigenti nel paese di residenza del minore.

  4. L'ingresso di minori stranieri nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea e' subordinato all'esplicita autorizzazione espressa da parte del Comitato per i Minori stranieri, di cui all'art. 33 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

    Art. 4

  5. Secondo quanto previsto dal Reg. (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti, nell'esame delle richieste di visto di breve durata e' richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull'uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto.

  6. Ai fini di tale valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza diplomatica o consolare, puo' essere richiesta l'esibizione di apposita documentazione, relativa anche allo scopo del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente. Fondamentale rilevanza riveste altresi' il colloquio con il richiedente il visto.

    L'analisi di tali elementi viene effettuata anche per i visti di lunga durata, limitatamente allo studio.

    In caso di negativo riscontro sull'autenticita' e sull'affidabilita' della documentazione presentata, nonche' sulla veridicita' e sull'attendibilita' delle dichiarazioni rese, la rappresentanza diplomatico-consolare si asterra' dal rilascio del visto.

    Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 11 maggio 2011

    Il Ministro degli affari esteri

    Frattini

    Il Ministro dell'interno

    Maroni

    Il Ministro della giustizia

    Alfano

    Il Ministro dello sviluppo economico

    Romani

    Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

    Sacconi

    Il Ministro della salute

    Fazio

    Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

    Gelmini

    Il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale

    Fitto

    Il Ministro per il turismo

    Brambilla

    Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2011 Ministeri istituzionali - Affari esteri, registro n. 15, foglio n. 196

Allegato A

REQUISITI E CONDIZIONI

  1. Visto per "adozione" (V.N.)

    Il visto per adozione consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, presso gli adottanti o gli affidatari, al minore straniero destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento a scopo di adozione, emesso dalla competente autorita' straniera in conformita' alla legislazione locale.

    Il visto e' rilasciato in presenza di specifica autorizzazione nominativa all'ingresso ed al soggiorno permanente in Italia del minore straniero, adottato o affidato a scopo di adozione, rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, secondo quanto stabilito dalla legge 184/1983 (articoli 32 e 39, lettera h), cosi' come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149.

    Al di fuori di tali casi, e anche in presenza di una sentenza di adozione di un Tribunale straniero delibata in Italia, il rilascio del visto per adozione e' subordinato al rilascio del nullaosta da parte della Commissione per le Adozioni Internazionali. 2. Visto per "affari" (V.S.U.)

    Il visto per affari consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT