DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 2011 - Indizione del referendum popolare per l''abrogazione parziale di norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di nuo...

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 12 gennaio 2011, depositata in cancelleria il 26 gennaio 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª serie speciale - n. 5 del 28 gennaio 2011, con la quale e' stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale di norme, in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia», del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo», e del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

E m a n a il seguente decreto:

E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione parziale dei seguenti testi normativi, recanti disposizioni in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare:

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», limitatamente alle seguenti parti:

art. 7, comma 1, lettera d: «d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare; »;

legge 23 luglio 2009, n. 99, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia», limitatamente alle seguenti parti:

art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: «della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,»;

art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: «Con i medesimi decreti sono altresi' stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attivita' di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.»;

art. 25, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: «, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali e' fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali»;

art. 25, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole: «che i titolari di autorizzazioni di attivita' devono adottare»;

art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole: «la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per»;

art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alla particella «per» che segue le parole «dei rifiuti radioattivi o»;

art. 25, comma 2, lettera i): «i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, gia' concesse negli ultimi dieci armi dalle...

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