DECRETO 21 febbraio 2011 - Autorizzazione alla «Aisico S.r.l.», in Roma a svolgere attivita'' di organismo di valutazione della conformita'' alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione. (11A03395)

IL DIRETTORE GENERALE

per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di attuazione della direttiva 89/106/CEE;

Visto il decreto 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47;

Vista la richiesta della societa' «Aisico S.r.l.», con sede legale in viale Bruno Buozzi n. 47 - 00197 Roma, di autorizzazione ad effettuare la valutazione di conformita' alla direttiva 89/106/CEE;

Considerato che la richiesta concerne solo i requisiti di cui all'art. 9, punto 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Decreta:

Art. 1

  1. La societa' «Aisico S.r.l.», con sede legale in viale Bruno Buozzi n. 47 - 00197 Roma, e' autorizzata a svolgere attivita' di organismo di valutazione della conformita' alla direttiva 89/106/CEE, per i prodotti da costruzione di cui alle norme armonizzate sotto riportate con i relativi requisiti e sistemi di attestazione:

    Parte di provvedimento in formato grafico

  2. L'autorizzazione ha validita' di sette anni a decorrere dalla data del presente decreto.

    Art. 2

  3. L'attivita' di valutazione della conformita' dovra' essere svolta secondo la normativa CEN in vigore all'atto della richiesta di autorizzazione.

    Art. 3

  4. L'attivita' di cui all'art. 1 deve essere svolta dall'organismo notificato con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalita' e procedure previste dalla direttiva 89/106/CEE. L'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attivita' o di parti di esse e' regolato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2003, n. 156.

  5. Gli oneri per il rilascio ed il mantenimento della presente autorizzazione sono a carico dell'organismo notificato e sono determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

  6. Ogni sei mesi l'organismo notificato invia alla Direzione generale M.C.C.V.N.T - Divisione XIV, via Sallustiana n. 53 - 00187 Roma, su supporto...

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