IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI e IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
Visto in particolare l'articolo 8 che disciplina gli organismi di certificazione, di ispezione e i laboratori di prova preposti al rilascio dell'attestato di conformita' di cui all'articolo 6 del medesimo decreto;
Visto altresi' l'articolo 9, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del richiamato decreto 21 aprile 1993, n. 246, il quale prevede la fissazione, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, dei criteri di valutazione degli organismi di cui all'articolo 8 comma 1, anche ai fini del rilascio dell'attestato di conformita' nonche' le modalita' di presentazione della relativa domanda di abilitazione;
Sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che si e' favorevolmente espresso con parere n. 311 reso nell'adunanza del 20 ottobre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;
Sentito il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, reso nell'adunanza del 17 gennaio 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;
Ritenuto di non poter condividere interamente il citato parere del Consiglio di Stato con riferimento alla lettera c) nella parte relativa alla previsione di un modello per la predisposizione del manuale di qualita' in quanto i contenuti di detto manuale derivano direttamente dalle norme armonizzate UNI CEI EN45011-UNI CEI EN45012, nonche' i rilievi di cui alla lettera d) in quanto si ritiene di qualificare il silenzio sull'istanza come accoglimento implicito anziche' come silenzio rigetto realizzandosi in tal modo una tutela piu' efficace dell'interessato;
Ritenuto, altresi', di non condividere il citato parere con riferimento alla seconda parte della lettera g), in quanto il comma 7 dell'articolo 9 del presente regolamento fissa criteri di carattere generale che l'Organismo deve rispettare in materia di riservatezza e sicurezza delle informazioni acquisite nell'ambito dell'intera attivita' e non limitatamente al manuale di qualita';
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 20263/R3C/100 in data 17 aprile 2003; A d o t t a n o il seguente regolamento: Art. 1. Requisiti degli Organismi
Gli Organismi di certificazione, di ispezione e i laboratori di prova preposti al rilascio dell'attestato di conformita' di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (di seguito denominati «Organismi»), sono abilitati secondo le modalita' ed i criteri di cui al presente decreto.
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Possono ottenere l'abilitazione di cui al comma 1, le societa' di persone o di capitali o gli enti pubblici o privati che svolgono o intendono svolgere attivita' nel campo del rilascio dell'attestato di conformita' dei prodotti da costruzione e che possiedono i seguenti requisiti:
operano da almeno due anni nell'ambito di controlli e/o delle prove ovvero delle valutazioni sui prodotti da costruzione;
applicano al loro interno regole e procedure che garantiscono l'indipendenza e l'imparzialita' dell'organismo nonche' competenza e affidabilita' nel rilascio dell'attestato di conformita', secondo quanto stabilito nell'allegato IV della direttiva 89/106/CEE ed in coerenza con quanto indicato nelle norme tecniche della serie UNI - EN 45000.
L'Amministrazione competente accerta l'esistenza e l'applicazione di tali regole e procedure, nonche' impone, ove la ritiene necessaria, l'istituzione di comitati tecnici che garantiscono la correttezza delle procedure impiegate.
Non possono conseguire l'abilitazione gli Organismi direttamente interessati in attivita' di produzione, rappresentanza, commercializzazione, manutenzione e messa in opera di prodotti destinati alle opere di costruzione oggetto di prove, ovvero certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246, oppure i cui titolari, soci o rappresentanti legali sono direttamente interessati in alcuna delle suddette attivita'.