DECRETO 9 maggio 2003, n. 156 - Criteri e modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246

Coming into Force18 Luglio 2003
End of Effective Date08 Agosto 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/07/03/003G0180/CONSOLIDATED/20170710
Enactment Date09 Maggio 2003
Published date03 Luglio 2003
Official Gazette PublicationGU n.152 del 03-07-2003
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI e IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Visto in particolare l'articolo 8 che disciplina gli organismi di certificazione, di ispezione e i laboratori di prova preposti al rilascio dell'attestato di conformita' di cui all'articolo 6 del medesimo decreto;

Visto altresi' l'articolo 9, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del richiamato decreto 21 aprile 1993, n. 246, il quale prevede la fissazione, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, dei criteri di valutazione degli organismi di cui all'articolo 8 comma 1, anche ai fini del rilascio dell'attestato di conformita' nonche' le modalita' di presentazione della relativa domanda di abilitazione;

Sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che si e' favorevolmente espresso con parere n. 311 reso nell'adunanza del 20 ottobre 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;

Sentito il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, reso nell'adunanza del 17 gennaio 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;

Ritenuto di non poter condividere interamente il citato parere del Consiglio di Stato con riferimento alla lettera c) nella parte relativa alla previsione di un modello per la predisposizione del manuale di qualita' in quanto i contenuti di detto manuale derivano direttamente dalle norme armonizzate UNI CEI EN45011-UNI CEI EN45012, nonche' i rilievi di cui alla lettera d) in quanto si ritiene di qualificare il silenzio sull'istanza come accoglimento implicito anziche' come silenzio rigetto realizzandosi in tal modo una tutela piu' efficace dell'interessato;

Ritenuto, altresi', di non condividere il citato parere con riferimento alla seconda parte della lettera g), in quanto il comma 7 dell'articolo 9 del presente regolamento fissa criteri di carattere generale che l'Organismo deve rispettare in materia di riservatezza e sicurezza delle informazioni acquisite nell'ambito dell'intera attivita' e non limitatamente al manuale di qualita';

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 20263/R3C/100 in data 17 aprile 2003; A d o t t a n o il seguente regolamento: Art. 1. Requisiti degli Organismi

  1. Gli Organismi di certificazione, di ispezione e i laboratori di prova preposti al rilascio dell'attestato di conformita' di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (di seguito denominati «Organismi»), sono abilitati secondo le modalita' ed i criteri di cui al presente decreto.

  2. Possono ottenere l'abilitazione di cui al comma 1, le societa' di persone o di capitali o gli enti pubblici o privati che svolgono o intendono svolgere attivita' nel campo del rilascio dell'attestato di conformita' dei prodotti da costruzione e che possiedono i seguenti requisiti:

    1. operano da almeno due anni nell'ambito di controlli e/o delle prove ovvero delle valutazioni sui prodotti da costruzione;

    2. applicano al loro interno regole e procedure che garantiscono l'indipendenza e l'imparzialita' dell'organismo nonche' competenza e affidabilita' nel rilascio dell'attestato di conformita', secondo quanto stabilito nell'allegato IV della direttiva 89/106/CEE ed in coerenza con quanto indicato nelle norme tecniche della serie UNI - EN 45000.

  3. L'Amministrazione competente accerta l'esistenza e l'applicazione di tali regole e procedure, nonche' impone, ove la ritiene necessaria, l'istituzione di comitati tecnici che garantiscono la correttezza delle procedure impiegate.

  4. Non possono conseguire l'abilitazione gli Organismi direttamente interessati in attivita' di produzione, rappresentanza, commercializzazione, manutenzione e messa in opera di prodotti destinati alle opere di costruzione oggetto di prove, ovvero certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246, oppure i cui titolari, soci o rappresentanti legali sono direttamente interessati in alcuna delle suddette attivita'.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 106

Art 2.

Istanza di abilitazione

  1. L'istanza per il rilascio dell'abilitazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato A al presente decreto, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'Organismo richiedente, indica il tipo di abilitazione richiesto nonche' i tipi di prodotti e di prove per i quali l'Organismo intende operare.

  2. L'istanza, in originale e duplice copia, e' presentata, corredata dai documenti indicati nell'allegato B al presente decreto, al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e per la competitivita' - Ispettorato tecnico.

Art 2.

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Art 3.

Registrazione e controllo dell'istanza

  1. Il Ministero delle attivita' produttive, appena pervenuta l'istanza, la registra in ordine cronologico, controlla la sua completezza e la sua correttezza formale e, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, la invia all'Amministrazione competente al rilascio dell'abilitazione ai sensi dell'articolo 9, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.

  2. Il Ministero delle attivita' produttive, nei casi di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, individua le Amministrazioni competenti al rilascio dell'abilitazione e designa l'Amministrazione addetta al coordinamento dell'istruttoria, alla quale trasmette gli atti.

Art 3.

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Art 4.

Istruttoria

  1. L'istruttoria sull'istanza di cui all'articolo 2 si conclude entro centoventi giorni dalla data in cui l'Amministrazione competente o l'Amministrazione addetta al coordinamento di cui all'articolo 3, comma 2, ha ricevuto l'istanza.

  2. L'istruttoria si effettua mediante:

    1. esame e valutazione della documentazione prodotta;

    2. ispezioni presso le strutture dell'organismo richiedente l'abilitazione, nonche' presso le strutture di eventuali soggetti convenzionati con lo stesso;

  3. L'Amministrazione competente al rilascio dell'abilitazione chiede i chiarimenti e le integrazioni necessari: in tal caso il termine di cui al comma 1 e' sospeso e riprende a decorrere dal momento del ricevimento della documentazione o dei chiarimenti richiesti.

  4. L'abilitazione e' rilasciata con provvedimento dirigenziale dell'Amministrazione competente entro trenta giorni dalla chiusura dell'istruttoria e su presentazione della documentazione attestante la stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 13.

  5. Qualora l'Amministrazione non si pronunci entro il termine di cui al comma l, l'istanza si intende accolta.

Art 4.

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Art 5.

Rinnovo dell'abilitazione

  1. L'abilitazione e' valida per sette anni ed e' rinnovabile.

  2. L'istanza di rinnovo e' presentata dall'interessato al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e per la competitivita' - Ispettorato tecnico, almeno 6 mesi prima della scadenza di cui al comma precedente, a pena di decadenza. All'istanza e' allegata una relazione attestante l'attivita' svolta dall'Organismo richiedente nel precedente periodo di abilitazione.

  3. All'istanza di rinnovo si applicano i medesimi criteri, termini e procedure previsti negli articoli 2, 3, e 4 tenendo altresi' conto dell'attivita' svolta dall'Organismo nel precedente periodo di abilitazione.

Art 5.

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Art 6.

Attivita' degli Organismi

  1. Gli Organismi abilitati eseguono in proprio le attivita' per le quali essi assumono l'incarico.

  2. Previa autorizzazione del committente e comunicazione all'Amministrazione che ha rilasciato l'abilitazione, nell'ambito di un incarico, e' ammesso l'affidamento a terzi dello svolgimento di singole attivita' o di parti di esse. L'affidatario deve essere abilitato, in conformita' a quanto previsto nel presente decreto, per l'attivita' oggetto di affidamento. Nel rapporto di certificazione deve essere chiaramente indicata l'attivita', o la parte di essa affidata al terzo, e ad esso e' allegata la documentazione relativa.

  3. Il contratto tra Organismo e terzo affidatario e' stipulato in forma scritta, e contiene la disciplina del rapporto, prevedendo in ogni caso, l'estensione al terzo degli obblighi di riservatezza in conseguenza dell'attivita' affidata.

  4. In caso di affidamento a terzi dello svolgimento di attivita' o di parte delle attivita' necessarie per procedere alla certificazione, restano ferme tutte le responsabilita' gravanti in capo all'Organismo incaricato della certificazione ovvero della prova.

  5. In ogni caso, sono vietate:

    1. la delega sistematica di singole attivita';

    2. la delega di tutte le attivita' relative ad un incarico;

    3. la delega delle attivita' di valutazione.

  6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 e' motivo di revoca dell'abilitazione ai sensi dell'articolo 8.

Art 6.
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