N. 123 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 2007

IL TRIBUNALE Letti gli atti del procedimento penale suindicato, pendente nei confronti di Ehimare Timoth, nato il 14 aprile 1967 a Uromi (Nigeria), Penazzi Livio, nato il 18 marzo 1943 a Bolzano e Genise Antonio Rosario, nato il 6 ottobre 1946 a Trebisacce (Cosenza), imputati per il 'reato di cui agli artt. 110, c.p. e 5 terzo comma d.lgs. n. 153/1997, per avere in concorso tra loro, Ehimare Timoth in qualita' di titolare della ditta individuale 'Multilink Trust Communication', Penazzi Livio in qualita' di rappresentante dell'intermediario finanziario 'Omnia Finanziaria S.p.a.', Genise Antonio Rosario in qualita' di rappresentante dell'intermediario finanziario 'Euro Envios S.p.a.', esercitato per il periodo dal 21 maggio 2003 al 27 febbraio 2006 l'esercizio abusivo di attivita' finanziaria trasferendo denaro: con l'intermediario 'Omnia Finanziaria S.p.a.' sono stati inviati € 203.025,92 e ricevuti €

33.526,88; con l'intermediario 'Euro Envios S.p.a.' sono stati inviati € 792.107,70; in Novara dal 21 marzo 2003 al 27 febbraio 2006';

Viste le eccezioni di illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma terzo d.lgs. n. 153/1997 in relazione all'art. 25, comma secondo Cost., nonche' in relazione agli artt. 76 e 77 Cost. ed all'art. 15, primo comma, lett. C) legge n. 52/1996, sollevate dal difensore dell'imputato Penazzi (cui si sono associate le difese dei coimputati Ehimare e Genise) sotto due diversi profili:

lamentata violazione del principio di legalita' di cui all'art. 25 secondo comma Cost., posto che al momento dell'emanazione della delega stessa la normativa di riferimento, decreto-legge n.

143/1991, non avrebbe contenuto alcuna disposizione che prevedesse quale fattispecie di reato l'attivita' consistente nell'esercizio di trasferimento di fondi (c.d. money transfer) senza previa iscrizione negli elenchi istituiti presso le autorita' di controllo, ovvero la medesima attivita', come pure i soggetti ad essa abilitati, sarebbero stati individuati nella normativa attuativi attraverso il rimando improprio a fonti normative secondarie, quali l'art. 4, lett. A) D.M.

6 luglio 1994;

lamentato eccesso di delega in relazione agli artt. 76 e 77

Cost. ed ai criteri di cui all'art. 15, primo comma, lett. C) legge n. 52/1996, laddove la norma impugnata prevede l'estensione delle disposizioni di cui decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, in legge 5 luglio 1991, n. 197, disposizioni che tuttavia prevedono esclusivamente reati di natura contravvenzionale, mentre l'art. 5, terzo comma, legge citata che si assume incostituzionale configura una fattispecie di delitto, punibile con la sanzione congiunta di reclusione e multa;

Sentito il parere del P.M. che ha concluso come da verbale,

Osserva Il procedimento e' al suo inizio e non e' stata espletata attivita' istruttoria di sorta, pertanto il giudicante, al fine di valutare la rilevanza nel caso concreto delle doglianze difensive, non potra' che limitarsi a tener conto della prospettazione accusatoria di per se stessa, in proposito osservando come la sintetica qualificazione di 'abusivita'' riportata in epigrafe con riferimento all'attivita' asseritamente svolta dagli imputati, pur se non esplicitamente indicato nell'imputazione, tuttavia non puo' che riferirsi al fatto che i soggetti agenti non siano iscritti, come viceversa esplicitamente previsto dall'art. 5, terzo comma, nell'elenco di cui al secondo comma dello stesso art. 5.

Pare indispensabile prendere le mosse, per esaminare le questioni proposte dagli imputati, da una organica esposizione della fin troppo complessa normativa di riferimento in materia, che consta di:

Direttiva 10 giugno 1991, n. 91/308/CEE (successivamente abrogata dall'art. 44 della Direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo n. 60 del 20 ottobre 2005) che prevedeva forme di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite;

legge delega 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, il cui art. 15, primo comma, lett. C) disponeva di estendere, ai sensi della citata Direttiva CEE, 'in tutto od in parte l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attivita' particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio... La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attivita' e categorie di imprese... avverra' con uno o piu' decreti legislativi'; al secondo comma detta norma prevedeva, inoltre, che in relazione alle materie concernenti il 'trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, nonche' il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, potra' procedersi...

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