Sentenza nº 123 da Constitutional Court (Italy), 26 Marzo 2010

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione26 Marzo 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 123

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA ''

- Alfio FINOCCHIARO ''

- Alfonso QUARANTA ''

- Franco GALLO ''

- Luigi MAZZELLA ''

- Gaetano SILVESTRI ''

- Sabino CASSESE ''

- Maria Rita SAULLE ''

- Giuseppe TESAURO ''

- Paolo Maria NAPOLITANO ''

- Giuseppe FRIGO ''

- Alessandro CRISCUOLO ''

- Paolo GROSSI ''

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 25, comma 2, della legge della Regione Campania 16 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria anno 2009), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato con plico spedito il 24 marzo 2009, depositato in cancelleria il 31 marzo 2009 ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2009.

Visto l’atto di costituzione della Regione Campania;

udito nell’udienza pubblica del 9 marzo 2010 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Vincenzo Cocozza per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso spedito il 24 marzo 2009, successivamente ricevuto dalla destinataria Regione Campania e depositato il 31 marzo successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 25, comma 2, della legge della Regione Campania 16 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria anno 2009).

    Il ricorrente impugna l’art. 12, comma 1, in relazione: a) agli artt. 3 e 120 della Costituzione; b) all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in riferimento, quali norme interposte, sia agli artt. 12 e 39 «del Trattato CE» (recte : Trattato di Roma del 25 marzo 1957 – Trattato che istituisce la Comunità europea) – nella versione consolidata, in vigore dal 1° febbraio 2003 al 30 novembre 2009, pubblicata nella G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. C 325, vigente all’epoca della proposizione del ricorso – sia all’art. 7 del regolamento (CEE) 15 ottobre 1968 n. 1612/68 (Regolamento del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità); c) all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

    Il ricorrente impugna altresí il comma 2 del medesimo art. 12 in relazione: a) agli artt. 3 e 120 Cost; b) all’art. 117, primo comma, Cost., in riferimento, quale norma interposta, all’art. 43 del citato Trattato istitutivo della Comunità europea; c) all’art. 117, primo comma, Cost., in riferimento, quali norme interposte, agli artt. 87, paragrafo 1, e 88, paragrafo 3, del suddetto Trattato.

    Il ricorrente censura, inoltre, l’art. 25, comma 2, della medesima legge reg. della Campania n. 1 del 2009 in relazione: a) all’art. 97 Cost.; b) all’art. 117, primo comma, Cost.; c) all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    1.1. – Nel ricorso si premette che l’art. 12 della legge reg. della Campania n. 1 del 2009 − sotto la rubrica: «Azioni di sostegno volte a favorire il rientro di risorse umane qualificate sul territorio regionale» − stabilisce, al comma 1, che, «Al fine di favorire il rientro sul territorio di risorse umane qualificate, sono agevolabili, con lo strumento del credito d’imposta, le assunzioni di persone che abbiano avuto residenza anagrafica in Regione Campania per almeno dieci anni, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e di almeno uno dei seguenti requisiti: a) essere residenti da almeno ventiquattro mesi all’estero o nelle regioni italiane non comprese nell’obiettivo Convergenza dei fondi strutturali comunitari, non occupati ovvero occupati con contratto di lavoro non a tempo indeterminato presso unità produttive ubicate all’estero o in regioni italiane non comprese nell’obiettivo Convergenza; b) essere occupati a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi presso unità produttive ubicate all’estero o in regioni italiane non comprese nell’obiettivo Convergenza». Il medesimo articolo 12, al comma 2, prevede poi che «Annualmente una quota dei fondi destinati al finanziamento del credito di imposta regionale per gli investimenti è destinata ai soggetti di cui all’art. 2 del Reg. 28 novembre 2007, n. 5» (Regolamento di attuazione del credito di imposta per nuovi investimenti in Regione Campania) − vale a dire alle imprese iscritte al registro delle imprese, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi insediamenti sul territorio regionale − «il cui capitale sociale sia detenuto a maggioranza da soggetti con residenza storica di almeno dieci anni in Regione Campania ed in possesso di diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti: a) essere residenti da almeno ventiquattro mesi all’estero o nelle regioni italiane non comprese nell’obiettivo Convergenza e che risultino non occupati ovvero occupati con contratto di lavoro non a tempo indeterminato presso unità produttive; b) essere occupati a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi presso unità produttive ubicate all’estero o in regioni italiane non comprese nell’obiettivo Convergenza».

    1.2. – Poste tali premesse in punto di diritto, il ricorrente afferma che il censurato comma 1 dell’art. 12 della legge regionale víola gli articoli 3 e 120 Cost., perché la norma − nel prevedere agevolazioni fiscali in favore dei datori di lavoro che assumono cittadini già residenti, per oltre dieci anni, nella Regione Campania − «introduce un regime privilegiato per una particolare categoria di cittadini» che, sul piano della ragionevolezza, non appare giustificato «da ragioni di tutela di interessi di rilievo costituzionale». Lo stesso ricorrente aggiunge che la dichiarata finalità della norma censurata − e cioè favorire il rientro nel territorio regionale dei suddetti cittadini, in quanto risorse umane qualificate − si pone in contrasto con l’art. 120 Cost., il quale fa espresso divieto al legislatore regionale di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni o limitino l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

    1.3. − A parere del ricorrente, il menzionato art. 12, comma 1, della legge regionale impugnata si pone in contrasto anche con l’art. 117, primo comma, Cost., in quanto víola una serie di norme “interposte” del diritto comunitario e, segnatamente: a) l’art. 12 del Trattato istitutivo della Comunità europea, secondo il quale «è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità»; b) l’art. 39 del medesimo Trattato, il quale statuisce che «La libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità è assicurata» e che «Essa implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro» ; c) l’art. 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68, il quale ribadisce che il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato e che, inoltre, gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.

    Il ricorrente afferma che le suddette norme, secondo la costante interpretazione di esse fornita dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, vietano non soltanto le discriminazioni palesi effettuate in base alla nazionalità, ma anche «qualsiasi discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, perviene al medesimo risultato». Tale principio, secondo lo Stato, risulta valido a maggior ragione nel caso di una condizione relativa alla residenza, in quanto piú facilmente «soddisfatta da lavoratori nazionali» o da lavoratori che sono originari di una particolare Regione.

    1.4. − Il ricorrente denuncia lulteriore contrasto dellimpugnato art. 12, comma 1, con...

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