Sentenza nº 17 da Constitutional Court (Italy), 21 Gennaio 2010

RelatoreAlessandro Criscuolo
Data di Resoluzione21 Gennaio 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 17

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA “

- Alfio FINOCCHIARO “

- Franco GALLO “

- Luigi MAZZELLA “

- Gaetano SILVESTRI “

- Sabino CASSESE “

- Maria Rita SAULLE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

- Giuseppe FRIGO “

- Alessandro CRISCUOLO “

- Paolo GROSSI “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 305 del codice di procedura civile promosso dal Tribunale di Biella, nel procedimento vertente tra la Dimet s.a.s. di De Giovanni & C. e la Ge.Ber. s.n.c. di Aguiari Renata & C., con ordinanza del 6 marzo 2009, iscritta al n. 165 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto in fatto

  1. — Il Tribunale di Biella, con ordinanza depositata il 6 marzo 2009, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 305 del codice di procedura civile, nella parte in cui fa decorrere dalla interruzione del processo per l’apertura del fallimento, ai sensi dell’art. 43, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), introdotto dall’art. 41 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005 n. 80), e non dalla data di “effettiva” conoscenza dell’evento interruttivo, il termine per la riassunzione del processo «ad opera di parte diversa da quella dichiarata fallita (ovvero diversa dai soggetti che, comunque, hanno partecipato al procedimento per la dichiarazione di fallimento)».

  2. — Il rimettente riferisce che, con citazione notificata il 24 giugno 2005, la Dimet s.a.s di De Giovanni & C. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Biella, su istanza della Ge.Ber. s.n.c. di Aguiari Renata & C., per il pagamento della somma di euro 16.768,08, oltre interessi e spese, a titolo di prezzo per merce fornita, che l’opponente contestava di avere acquistato.

    Con comparsa depositata all’udienza di prima comparizione si costituiva in giudizio la convenuta e contestava in toto le circostanze allegate da controparte.

    All’udienza di prima trattazione, il giudice concedeva i termini per il deposito di memorie, ai sensi degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. (secondo la disciplina previgente), ed all’udienza del 17 maggio 2007, fissata per l’ammissione delle prove, il difensore dell’opposta dichiarava l’intervenuta pronunzia di fallimento della Ge.Ber. s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili, avvenuta con sentenza emessa dal Tribunale di Biella depositata il 17 gennaio 2007.

    Alla stessa udienza del 17 maggio 2007 il processo era dichiarato interrotto.

    Con ricorso depositato il 14 settembre 2007 l’opponente, dichiarandosi interessata alla prosecuzione del giudizio, chiedeva la fissazione di una nuova udienza; il 29 ottobre 2007 erano notificati il ricorso ed il pedissequo decreto ed all’udienza del 12 febbraio 2008 il fallimento della Ge. Ber. s.n.c. di Aguiari Renata & C. si costituiva eccependo, in via preliminare, l’estinzione del processo perché l’opponente non avrebbe riassunto tempestivamente la causa.

    In particolare, ai sensi dell’art. 305 cod. proc. civ., il fallimento riteneva che il processo dovesse essere riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall’interruzione e, tenuto conto che in virtù dell’articolo 43, terzo comma, della legge fallimentare, come introdotto dall’art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006, l’interruzione opera automaticamente a seguito dell’apertura del fallimento, la riassunzione era da considerare tardiva, atteso che il fallimento era stato dichiarato in data 17 gennaio 2007 e la riassunzione, invece, eseguita con ricorso depositato il 14 settembre 2007.

    Nel merito, gradatamente, chiedeva il rigetto dell’opposizione.

    Con ordinanza del 22 ottobre 2008, il rimettente invitava le parti alla trattazione della questione di diritto posta in evidenza; i procuratori delle parti depositavano memorie autorizzate ed erano sentiti all’udienza successiva, nella quale il giudice si riservava di provvedere.

  3. — Il rimettente ritiene la questione rilevante per una pluralità di motivi.

    In primo luogo sottolinea che il disposto dell’art. 43, terzo comma, della legge fallimentare si applica alla fattispecie in esame, in quanto la materia del contendere ha per oggetto rapporti di diritto patrimoniale dell’impresa dichiarata fallita in corso di causa; inoltre, il giudice a quo osserva che il disposto della norma è applicabile anche ratione temporis perché, ai sensi dell’art. 153 del d.lgs. n. 5 del 2006, la norma citata si applica a partire dal 16 luglio 2006, con la conseguenza che era vigente alla data del 17 gennaio 2007, nella quale è stato dichiarato il fallimento dell’opposta.

    A quest’ultimo riguardo, il giudicante pone in evidenza che non giova il richiamo, contenuto nella disciplina transitoria dettata dall’art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006, in cui è stabilito che i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare, depositate prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definite secondo la legge anteriore; il giudice a quo, infatti, rileva che, nel caso di specie, non si tratta di applicare le norme che regolano la procedura concorsuale, comunque avviata successivamente al 16 luglio 2006 e, quindi, regolata dalle nuove disposizioni, quanto piuttosto di applicare ai processi pendenti la nuova disciplina processuale già in vigore all’epoca della dichiarazione di fallimento.

    Ancora in tema di rilevanza della questione, il rimettente prosegue osservando che, ai sensi del...

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