Ordinanza nº 302 da Constitutional Court (Italy), 20 Novembre 2009

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione20 Novembre 2009
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N.302

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania – Misure per la raccolta differenziata), comma aggiunto dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania), promossi dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanze del 6 maggio e del 4 marzo 2008, rispettivamente iscritte al n. 346 del registro ordinanze 2008 e al n. 54 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2008 e n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visti gli atti di costituzione di Mauro Giovanni Salvatore ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 2009 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che, con ordinanza del 6 maggio del 2008, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 32, 35, 36, 77, comma secondo, 97, 101, 102 e 104 della Costituzione, dell’art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania – Misure per la raccolta differenziata), comma aggiunto dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania);

che la fattispecie oggetto del giudizio a quo, secondo quanto riportato dal rimettente nell’intestazione dell’ordinanza, riguarderebbe il riconoscimento, a favore dei soggetti ricorrenti nell’ambito del giudizio principale (tutti componenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco), «del diritto alla restituzione all’Ente previdenziale dei contributi sospesi per “l’emergenza Etna 2002” nei limiti e con le modalità di cui all’art. 5, comma 2», dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3254 (Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all’attività vulcanica dell’Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area);

che tale comma prevede un piano di recupero dei contributi sospesi nella misura di otto volte i mesi interi di durata della sospensione (nel caso di specie 128 mesi, secondo quanto indica il rimettente), diversamente da quanto previsto dal piano di recupero attuato dall’Amministrazione di appartenenza, stabilito, invece, in un arco temporale di 24 rate, del quale, pertanto, i ricorrenti chiedono che il TAR adito dichiari l’illegittimità;

che, però, lo stesso TAR rimettente – in contraddizione con l’iniziale identificazione del thema decidendum oggetto del giudizio principale limitato alla «declaratoria di illegittimità del piano di recupero» – viene successivamente ad affermare, nel “Fatto”, che il medesimo giudizio avrebbe ad oggetto l’accertamento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione delle somme derivanti dall’applicazione del beneficio della sospensione delle ritenute previdenziali ed assistenziali, nonché l’immediata restituzione di quelle già trattenute sullo stipendio 2002, ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 (Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, legge 27 dicembre 2002, n. 286), in combinato disposto con l’art. 5 della citata o.P.C.m. n. 3254 del 2002;

che, quanto al requisito della rilevanza, il giudice a quo osserva come il ricorso in argomento, in applicazione della normativa di cui all’art. 6, comma 1-bis, del d.l. n. 263 del 2006, che vieta ai dipendenti dei datori di lavoro pubblici, tra i quali rientrano i soggetti ricorrenti nell’ambito del giudizio a quo, l’applicazione del beneficio di cui al combinato disposto dell’art. 4 del d.l. n. 245 del 2002, e dell’art. 5 dell’o.P.C.m. n. 3254 del 2002, dovrebbe essere respinto con declaratoria di inammissibilità;

che la prima delle due norme, ricorda il rimettente, stabilisce, in ragione dell’emergenza connessa all’eruzione dell’Etna, la sospensione dei termini «anche previdenziali», mentre la seconda, più specificatamente, prevede la sospensione, nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa nel territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, dei versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti;

che il giudice rimettente ritiene pertanto che l’applicazione della disposizione censurata debba estendersi a tutti i provvedimenti che trovino il loro presupposto giuridico nella legge n. 225 del 1992 e che tale novella imponga di interpretare i provvedimenti amministrativi o normativi generali (quali, appunto, quelli contenuti nella citata o.P.C.m. n. 3254 del 2002) nel senso di escludere dal relativo ambito di operatività i soggetti diversi dai datori di lavoro privati e dai relativi dipendenti;

che, per altro verso, il giudice a quo ritiene che l’art. 4 del d.l. n. 245 del 2002 non possa neppure essere considerato come idoneo a fondare (autonomamente rispetto alla legge n. 225 del 1992, così come reinterpretata alla luce dell’art. 6, comma 1-bis, del d.l. n. 263 del 2006) il conferimento del beneficio previdenziale, ritenendo che tale ultima...

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