Sentenza nº 240 da Constitutional Court (Italy), 24 Luglio 2009

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione24 Luglio 2009
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 240

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA “

- Alfio FINOCCHIARO “

- Alfonso QUARANTA “

- Franco GALLO “

- Luigi MAZZELLA “

- Gaetano SILVESTRI “

- Sabino CASSESE “

- Maria Rita SAULLE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

- Giuseppe FRIGO “

- Alessandro CRISCUOLO “

- Paolo GROSSI “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1, 6, 9, lettera b), numero 14), e 12 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 216, nonché dell’elenco n. 1 allegato al predetto decreto-legge, promosso dalla Regione Siciliana con ricorso notificato il 25 giugno 2008, depositato in cancelleria il 30 giugno 2008 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2008.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 23 giugno 2009 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi l’avvocato Sergio Abbate per la Regione Siciliana e l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 25 giugno 2008 e depositato in cancelleria il successivo 30 giugno, la Regione Siciliana ha chiesto a questa Corte di dichiarare l’illegittimità costituzionale dei commi 1, 6, 9, lettera b), numero 14), e 12 dell’art. 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonché dell’elenco n. 1 allegato al predetto decreto-legge, per violazione dell’art. 21, terzo comma, dello statuto speciale della Regione Siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e degli artt. 2, comma 1, e 4 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 35 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana relative alla partecipazione del Presidente della Regione alle riunioni del Consiglio dei Ministri).

    1.1. - La Regione ricorrente premette che il citato decreto-legge - finalizzato all’adozione «di misure volte alla ristrutturazione dei mutui bancari, nonché di rilancio e sviluppo economico» per le famiglie, misure tra le quali è compresa l’esclusione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale - prevede che gli interventi da esso disposti siano finanziati mediante la riduzione di alcune risorse già assegnate alla medesima Regione e, in particolare, mediante la riduzione: a) dell’intero importo di € 1.363,5 milioni, destinato, per l’anno 2008, ad interventi infrastrutturali e stradali in Sicilia e Calabria (art. 5, comma 6); b) dell’intero importo di € 350 milioni, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, finalizzato alle spese per la viabilità secondaria della Regione Siciliana (art. 5, comma 9, lettera b, n. 14); c) dell’importo di € 50 milioni destinato a fronteggiare i danni provocati in Sicilia, nell’anno 2007, dalla malattia viticola denominata “peronospora” (art. 5, comma 1, in combinato con l’allegato elenco n.1); d) di tutte le risorse previste per gli interventi di miglioramento della qualità del servizio di trasporto e sicurezza nello stretto di Messina (art. 5, comma 1, in combinato con l’allegato elenco n. 1).

    1.2. - La ricorrente - nel procedere a una dettagliata ricostruzione delle fonti normative con le quali sono state asegnate le suddette risorse oggetto di successiva riduzione ad opera delle denunciate disposizioni - precisa che l’art. 5 del decreto-legge impugnato prevede, tra l’altro, che: a) alcune autorizzazioni di spesa, indicate nell’elenco n. 1 allegato al decreto, sono ridotte per gli importi ivi precisati (comma 1); b) le risorse rese disponibili da tali riduzioni di spesa sono iscritte in un fondo, già istituito dal comma 5 dell’art. 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e denominato «Fondo per interventi strutturali di politica economica» (comma 2); c) al menzionato fondo affluisce anche la «somma iscritta nel bilancio dello Stato per l’anno 2008, nell’ambito della missione “Infrastrutture pubbliche e logistica”, programma “Sistemi stradali ed autostradali”, in attuazione dell’art. 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), per l’intero importo di 1.363,5 milioni di euro […]» (comma 6).

    1.2.1. - Nell’àmbito della suddetta ricostruzione normativa, la Regione ricorrente evidenzia che il citato art. 1, comma 1155, della legge n. 296 del 2006 ha modificato i commi 92 e 93 dell’art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 24 novembre 2006, n. 286. In esito a tale modifica, il comma 92 prevede: a) l’attribuzione al Ministero dell’economia e delle finanze – una volta trasferite ad altra società controllata dallo Stato le azioni della s.p.a. Stretto di Messina possedute dalla s.p.a. Fintecna – delle risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti dalla s.p.a. Fintecna nei confronti della s.p.a. Stretto di Messina al fine della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente; b) l’iscrizione di tali risorse, previo versamento in entrata, «in due distinti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, denominati, rispettivamente, «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria» ed «Interventi di tutela dell’ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria». A sua volta, il comma 93 dell’art. 2 del decreto-legge n. 262 del 2006 prevede che le risorse di cui al comma 92, nel rispetto del principio di addizionalità, siano assegnate «per il 90 per cento alla realizzazione di opere infrastrutturali e per il 10 per cento ad interventi a tutela dell’ambiente e della difesa del suolo [e] destinate, per il 70 per cento, ad interventi nella regione Sicilia». Afferma poi la ricorrente che, in attuazione delle disposizioni da ultimo citate, il Ministero delle infrastrutture aveva già concluso con la Regione Siciliana e la Regione Calabria, in data 4 ottobre 2007, accordi preliminari finalizzati all’individuazione e selezione degli interventi infrastrutturali prioritari ricadenti nel territorio delle due Regioni, da finanziare con le risorse di cui all’art. 1, comma 1155, della legge n. 296 del 2006 (cosiddetti “fondi Fintecna”). In particolare, per la Regione Siciliana erano stati individuati quattro interventi infrastrutturali, e cioè: a) la linea metropolitana leggera di Palermo (1° stralcio funzionale), nell’area metropolitana di Palermo; b) la ferrovia Circumetnea-tratta urbana, con funzione di metropolitana (2° lotto funzionale Stesicoro-Aeroporto), nell’area metropolitana di Catania; c) il completamento della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale e relativi assi viari, nell’area metropolitana di Messina; d) il secondo lotto dell’autostrada A19 Agrigento-Caltanissetta.

    1.2.2. - La Regione ricorrente segnala ancora - quanto alle ulteriori riduzioni di spesa previste dall’impugnato comma 1 dell’art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2008, in combinato disposto con l’elenco n. 1 allegato al decreto - la riduzione di € 50 milioni, per il 2008, rispetto all’autorizzazione di spesa già prevista dall’art. 2, comma 135, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008). Tale ultima disposizione - inserendo l’art. 1-bis dopo l’art. 1 della legge 1 luglio 1997, n. 206 - ha autorizzato, per l’anno 2008, la spesa di € 50 milioni, «al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito dovuti agli attacchi della malattia fungina plasmopara viticola, nota altresí con il nome di “peronospora“, avvenuti nel 2007 in Sicilia […]». A parere della ricorrente, la riduzione dell’autorizzazione della suddetta spesa azzera integralmente l’originario intervento di spesa disposto dal comma 135 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007.

    1.2.3. - La Regione Siciliana, proseguendo nella sua disamina delle denunciate riduzioni delle risorse assegnatele, evidenzia, altresí, che il medesimo elenco n. 1, richiamato dal comma 1 dell’art. 5 del decreto-legge impugnato, contiene un’ulteriore riduzione di quanto assegnatole dal comma 234 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007 e destinato, oltre che agli interventi di ammodernamento del tratto...

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