Ordinanza nº 134 da Constitutional Court (Italy), 06 Maggio 2009

RelatoreAlessandro Criscuolo
Data di Resoluzione06 Maggio 2009
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 134

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA “

- Alfio FINOCCHIARO “

- Alfonso QUARANTA “

- Franco GALLO “

- Luigi MAZZELLA “

- Gaetano SILVESTRI “

- Sabino CASSESE “

- Maria Rita SAULLE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

- Giuseppe FRIGO “

- Alessandro CRISCUOLO “

- Paolo GROSSI “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 166 del codice di procedura civile promosso dal Tribunale di Pisa – sezione distaccata di Pontedera – nel procedimento vertente tra Colangelo Giuseppe e Colangelo Salvatore, con ordinanza del 21 marzo 2008, iscritta al n. 363 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Udito nella camera di consiglio dell’11 marzo 2009 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che il Tribunale di Pisa – sezione distaccata di Pontedera – in composizione monocratica, con ordinanza depositata il 21 marzo 2008, solleva questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 166 del codice di procedura civile, nel testo risultante dopo le modifiche di cui all’art. 10 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile) e all’art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673 (Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile), nella parte in cui non prevede che il termine di costituzione del convenuto si computi a ritroso dall’udienza fissata a norma dell’art. 168-bis, quarto comma, cod. proc. civ. nelle ipotesi previste dall’art. 82, primo e secondo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;

che, come il rimettente espone, G. C. ha convenuto in giudizio S. C. fissando l’udienza per il 30 novembre 2006, cadente di giovedì, giorno nel quale non si tengono udienze di prima comparizione presso la detta sezione distaccata, sicché essa è stata rinviata d’ufficio al giorno successivo, ai sensi dell’art. 82, primo comma, disp. att. cod. proc. civ.;

che il convenuto si è costituito in data 11 novembre 2006 ed ha proposto domanda riconvenzionale, rispettando il termine di venti giorni prima dell’udienza di comparizione con riferimento a quella effettiva (1°dicembre 2006), ma non con riguardo alla data fissata dall’attore in citazione (30 novembre 2006);

che l’attore ha eccepito il carattere tardivo della domanda riconvenzionale, ai sensi degli artt. 166 e 167, secondo comma, cod. proc. civ., profilo rilevabile peraltro anche d’ufficio;

che l’eccezione dell’attore sarebbe fondata in base al testo vigente dell’art. 166 cod. proc. civ., secondo il quale il convenuto deve costituirsi almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata in citazione, ovvero almeno venti giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ., senza prevedere analogo differimento del termine di costituzione per l’ipotesi, ricorrente nella specie, prevista dall’art. 168-bis, quarto comma, cod. proc. civ.;

che sotto il vigore del testo anteriore alla riforma attuata con la legge n. 353 del 1990, si era ritenuto che il...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT