Sentenza nº 3872 da Council of State (Italy), 21 Luglio 2014

Data di Resoluzione21 Luglio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Alessandro Palanza, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 08732/2008, resa tra le parti, concernente l'esclusione di poliambulatorio nel servizio regionale di prenotazioni sanitarie

sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2009, proposto da:

IRCCS ? Istituto di Ricovero e Cura Carattere Scientifico ? San Raffaele Pisana, in persona del legale rappresentante pro tempore, gestito da San Raffaele s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Damiani e dall'Avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, nonché Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Lait s.p.a., già Società Laziomatica s.p.a., appellata non costituita;

Comunità Capodarco di Roma Onlus, appellata non costituita;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi, per l'appellante Istituto di Ricovero e Cura di Carattere Scientifio ? San Raffaele Pisana, l'Avv. Angelo Clarizia e, per le Amministrazioni appellate, l'Avvocato dello Stato Collabolletta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. La Regione Lazio, con provvedimento prot. n. 88599 del 25.7.2006, in ottemperanza dell'ordinanza cautelare n. 364/2006 di questo Consiglio, adottava un'espressa determinazione con la quale escludeva dal servizio Re.C.U.P. e, cioè, dal servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie, gestito dal Centro Unico di Prenotazione regionale tramite call center, il Presidio di via Giolitti, n. 16, dell'IRCCS ? Istituto di Ricovero e Cura di Carattere Scientifico ? San Raffaele Pisana, sul rilievo che, ?stante l'assenza del necessario provvedimento di costituzione del rapporto? di accreditamento, ?il Poliambulatorio non può assolutamente ritenersi provvisoriamente accreditato con il S.S.R.? e, quindi, non poteva essere inserito nel servizio Re.C.U.P., in quanto ?le procedure di accreditamento provvisorio rappresentano [?]per l'Amministrazione regionale un irrinunciabile momento di valutazione strategica, volto all'individuazione dell'effettivo impatto della struttura accreditanda sul fabbisogno di assistenza per la specialità di riferimento in relazione al singolo contesto territoriale?.

  2. L'Istituto impugnava pertanto avanti al T.A.R. Lazio tale provvedimento, denunziando i seguenti vizi di legittimità:

    1. la violazione e/o la falsa applicazione del d. lgs. 502/1992, la violazione e/o la falsa applicazione del d. lgs. 288/2003, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti nonché per difetto di motivazione, perché il Presidio di via Giolitti è un presidio dell'I.R.C.C.S. regolarmente riconosciuto con D.M. del 1.2.2005,

    2. la violazione e/o la falsa applicazione del d. lgs. 502/1992, la violazione e/o la falsa applicazione del d. lgs. 288/2003, sotto un diverso profilo, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti nonché per difetto di motivazione, sotto un diverso profilo, perché la Regione Lazio, con deliberazione di Giunta regionale n. 1287 del 23.12.2004, aveva ritenuto che l'eventuale riconoscimento del carattere scientifico per la Casa di Cura ?S. Raffaele Pisana?, nel campo della riabilitazione, era coerente con la programmazione regionale;

    3. la violazione e la falsa applicazione dell'art. 97 Cost., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della l. 241/1990, la violazione e la falsa applicazione del principio di solidarietà e, in specie, dei principi di correttezza e di buona fede, la violazione e/o la falsa applicazione dei principi vigenti in materia di autotutela esecutoria, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, l'assenza ed erroneità dei presupposti, nonché per sviamento, indubbio essendovi sulla necessità di rispettare le forme procedimentali, prescritte dalla l. 241/1990, anche al fine di garantire l'affidamento incolpevole del destinatario di provvedimenti lesivi della sua sfera giuridica;

    4. la violazione di legge, la violazione e/o la falsa applicazione del principio del contrarius actus, la violazione e/o la falsa applicazione del d. lgs. 288/2003, la violazione e/o la falsa applicazione del d.P.R. 617/1980, l'eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, il difetto di istruttoria, l'assenza e/o erroneità dei presupposti, nonché per sviamento, perché l'atto amministrativo doveva essere adottato dalla Giunta Regionale, previa intesa con il Ministero della Salute, in quanto volto a...

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