DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1980, n. 617 - Ordinamento, controllo e finanziamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (art. 42, settimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833)

Coming into Force22 Ottobre 1980
Enactment Date31 Luglio 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/10/07/080U0617/CONSOLIDATED/20010608
Published date07 Ottobre 1980
Official Gazette PublicationGU n.275 del 07-10-1980 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 42, settimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente delega al Governo per il riordinamento degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico, rinnovata con l'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Viste le osservazioni delle regioni;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 79 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;

Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta commissione parlamentare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Ambito di applicazione

Le disposizioni dettate dal presente decreto si applicano agli istituti che, sulla base di programmi di ricerca definiti ai sensi degli articoli 22 e seguenti, svolgano prestazioni di ricovero e cura connesse a specifiche attivita' di ricerca scientifica biomedica.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 42, settimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente delega al Governo per il riordinamento degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico, rinnovata con l'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Viste le osservazioni delle regioni;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 79 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;

Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta commissione parlamentare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Ambito di applicazione

Le disposizioni dettate dal presente decreto si applicano agli istituti che, sulla base di programmi di ricerca definiti ai sensi degli articoli 22 e seguenti, svolgano prestazioni di ricovero e cura connesse a specifiche attivita' di ricerca scientifica biomedica. 2

Titolo I ORDINAMENTO DEGLI ISTITUTI DI DIRITTO PUBBLICO
Art 2.

L'ordinamento interno degli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico e' disciplinato, per quanto non previsto dal presente decreto, dallo statuto adottato dal consiglio di amministrazione in conformita' ai criteri generali indicati dal Ministro della sanita'.

Sono organi degli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori, il comitato tecnico-scientifico.

Art 2.

L'ordinamento interno degli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico e' disciplinato, per quanto non previsto dal presente decreto, dallo statuto adottato dal consiglio di amministrazione in conformita' ai criteri generali indicati dal Ministro della sanita'.

Sono organi degli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori, il comitato tecnico-scientifico. 2

Art 3.

Il consiglio di amministrazione e' composto da:

1) il presidente dell'istituto, nominato a norma dell'art. 7, che lo presiede;

2) un membro designato dal Ministero della sanita';

3) un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione;

4) un membro designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

5) un membro designato dal Ministro per la ricerca scientifica;

6) due rappresentanti della regione in cui ha sede l'istituto;

7) un rappresentante dell'unita' sanitaria locale nel cui territorio e' ubicato lo stabilimento ospedaliero dell'istituto;

8) due rappresentanti degli originari interessi, previsti dagli statuti, diversi da quelli di cui ai numeri precedenti, individuati ai sensi del successivo art. 41.In mancanza di essi subentrano due rappresentanti del comune dove ha sede l'istituto, di cui uno eletto dalla minoranza.

L'attuale composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto "G. Gaslini" di Genova e' integrata con un rappresentante della regione e con uno dell'unita' sanitaria locale nel cui territorio e' ubicato lo stabilimento ospedaliero dell'istituto.

Art 3.

Il consiglio di amministrazione e' composto da:

1) il presidente dell'istituto, nominato a norma dell'art. 7, che lo presiede;

2) un membro designato dal Ministero della sanita';

3) un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione;

4) un membro designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

5) un membro designato dal Ministro per la ricerca scientifica;

6) due rappresentanti della regione in cui ha sede l'istituto;

7) un rappresentante dell'unita' sanitaria locale nel cui territorio e' ubicato lo stabilimento ospedaliero dell'istituto;

8) due rappresentanti degli originari interessi, previsti dagli statuti, diversi da quelli di cui ai numeri precedenti, individuati ai sensi del successivo art. 41.In mancanza di essi subentrano due rappresentanti del comune dove ha sede l'istituto, di cui uno eletto dalla minoranza.

L'attuale composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto "G. Gaslini" di Genova e' integrata con un rappresentante della regione e con uno dell'unita' sanitaria locale nel cui territorio e' ubicato lo stabilimento ospedaliero dell'istituto. 2

Art 4.

Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro della sanita', dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Ministro della sanita', nel richiedere agli organi ed agli enti interessati le designazioni di rispettiva competenza, fissa un termine non superiore a quarantacinque giorni, scaduto inutilmente il quale, procede alla nomina, sempre che siano stati designati almeno due terzi dai componenti, salvo le successive integrazioni.

Art 4.

Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro della sanita', dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Ministro della sanita', nel richiedere agli organi ed agli enti interessati le designazioni di rispettiva competenza, fissa un termine non superiore a quarantacinque giorni, scaduto inutilmente il quale, procede alla nomina, sempre che siano stati designati almeno due terzi dai componenti, salvo le successive integrazioni. 2

Art 5.

Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno mensilmente ovvero su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dallo statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie, e' richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.

Partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, i direttori scientifici, il sovrintendente sanitario e, in mancanza, il direttore sanitario, nonche' il segretario generale.

Il segretario generale svolge le funzioni di segretario.

Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il vice presidente, il quale esercita le funzioni di presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

Art 5.

Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno mensilmente ovvero su richiesta di un...

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