Sentenza nº 217 da Constitutional Court (Italy), 18 Luglio 2014

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione18 Luglio 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 217

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Sabino CASSESE Presidente

- Giuseppe TESAURO Giudice

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto − IVA − e altre misure finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 99, promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il 19 ottobre 2013, depositato in cancelleria il 29 ottobre 2013 ed iscritto al n. 99 del registro ricorsi 2013.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 24 giugno 2014 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. − Con ricorso notificato il 19 ottobre 2013 e depositato il successivo 29 ottobre (previa deliberazione n. 2233 del 17 ottobre 2013, adottata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 54, numero 7, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol e ratificata dal Consiglio provinciale di Trento con delibera n. 4 del 18 dicembre 2013, successivamente depositata in data 2 gennaio 2014), la Giunta provinciale di Trento ha impugnato – in riferimento all’art. 8, numero 29), all’art. 9, numeri 2) e 4), e all’art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) − l’art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto – IVA − e altre misure finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 99.

    Premette la ricorrente che la Provincia autonoma di Trento è dotata di competenza legislativa primaria in materia di «addestramento e formazione professionale» (art. 8, numero 29, dello statuto speciale) nonché di competenza concorrente in materia di «apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori», ai sensi dell’art. 9, numero 4), dello statuto speciale di autonomia. In tali materie, la Provincia è titolare anche delle corrispondenti competenze amministrative, ai sensi dell’art. 16 dello statuto. Tali norme hanno ricevuto attuazione con il d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente addestramento e formazione professionale).

    Secondo la Provincia autonoma, deve in primo luogo aversi riguardo alle competenze statutarie sulla base della giurisprudenza di questa Corte secondo cui «in materia di istruzione e formazione professionale l’art. 117 Cost. non prevede una forma di autonomia più ampia di quella configurata dagli artt. 8 e 9 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» (sentenze n. 328 del 2010 e n. 213 del 2009). In ogni caso, la ricorrente segnala che in altra pronuncia (sentenza n. 328 del 2006) la Corte ha ritenuto applicabile l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 in materia di formazione professionale in quanto rientrante nella competenza residuale delle Regioni ordinarie stabilita dell’art. 117, quarto comma, Cost.

    Secondo la Provincia autonoma di Trento, ciò che assume rilievo per la soluzione del caso in esame non è tanto la titolarità della potestà legislativa, quanto il principio di leale collaborazione e di ragionevolezza.

    Nel ricorso si precisa che, nell’esercizio delle proprie competenze legislative, la Provincia autonoma di Trento ha disciplinato la materia dei tirocini formativi e di orientamento, ed in particolare i soggetti promotori (art. 4-bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, recante «Organizzazione degli interventi di politica del lavoro», e relative deliberazioni attuative, tra cui la deliberazione della Giunta provinciale 1° febbraio 2013, n. 175).

    Nella materia in questione è intervenuto il decreto-legge n. 76 del 2013, il cui art. 2, recante «Interventi straordinari per favorire l’occupazione, in particolare giovanile», prevede al comma 5-ter, oggetto d’impugnazione, che: «Per i tirocini formativi e di orientamento di cui alle linee guida di cui all’Accordo sancito il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più regioni possono fare riferimento alla sola normativa della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all’articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale».

    Il «tirocinio formativo e di orientamento» è un istituto introdotto dall’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell’occupazione), e ulteriormente disciplinato dal d.m. 25 marzo 1998, n. 142, «Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della L. 24 giugno 1957, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento».

    La Provincia segnala anche che, in attuazione dellart. 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), è stato concluso lAccordo del 24 gennaio 2013 per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento. Nel punto 2 dellAccordo sì prevede che «le regioni e province autonome, nellesercizio delle proprie competenze legislative e nella organizzazione dei relativi servizi, si impegnano a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle Linee guida entro sei mesi dalla data del presente accordo». Nel punto 4 si aggiunge che «le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono allapplicazione delle Linee guida nellambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali». Infine, nel punto 5 si stabilisce che...

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