Sentenza nº 173 da Constitutional Court (Italy), 13 Giugno 2014
Relatore | Paolo Grossi |
Data di Resoluzione | 13 Giugno 2014 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 173
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gaetano SILVESTRI Presidente
- Sabino CASSESE Giudice
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 7, comma 2, della legge della Regione autonoma Valle dAosta/Vallée dAoste del 15 aprile 2013, n. 13 (Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l8-11 luglio 2013, depositato in cancelleria il 10 luglio 2013 ed iscritto al n. 73 del registro ricorsi 2013.
Visto latto di costituzione della Regione autonoma Valle dAosta;
udito nelludienza pubblica del 6 maggio 2014 il Giudice relatore Paolo Grossi;
uditi lavvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri e lavvocato Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle dAosta.
Ritenuto in fatto
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− Con ricorso notificato in data 8-11 luglio 2013 e depositato il successivo 10 luglio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, ha impugnato in via principale gli artt. 5 e 7, comma 2, della legge della Regione autonoma Valle dAosta/Vallée dAoste 15 aprile 2013, n. 13 (Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria).
Il ricorrente osserva che lart. 5 (che abolisce le certificazioni del veterinario dellAzienda sanitaria locale (ASL), competente in materia di movimentazione del bestiame ed elimina sia la vigilanza sanitaria dellASL sugli allevamenti sia lobbligo di denuncia di malattia infettiva e diffusiva per alcune malattie degli animali) eccede dalle competenze legislative attribuite alla Regione dallart. 3, primo comma, lettera l), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle dAosta), in materia di «igiene sanità, assistenza ospedaliera e profilattica», in quanto adotta misure che non sono di mera integrazione o attuazione della normativa statale di riferimento. Secondo lAvvocatura dello Stato, infatti, la norma censurata interviene in particolare su disposizioni e misure stabilite dal d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), e segnatamente sugli artt. 1, 2, 31, 41 e 42, che sono riconducibili alla materia della «profilassi internazionale», riservata alla legislazione statale esclusiva dallart. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione, al fine di assicurare unindispensabile uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale (come affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 72 del 2013, in cui si evidenzia il coinvolgimento in materia anche di profili riguardanti la tutela dellambiente e dellecosistema, anchessa riservata alla competenza legislativa dello Stato, in linea con quanto previsto in sede comunitaria e UE).
Quanto poi, allart. 7, comma 2, della medesima legge regionale, esso prevede che «I vitelli di aziende ubicate nel territorio regionale nei quali lallevamento è condotto con modalità diverse da quelle indicate al comma 1 possono essere stabulati indifferentemente sia alla posta fissa sia in gruppo». Il ricorrente ne denuncia il contrasto con i princípi fondamentali in materia di tutela della salute di cui al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 (Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli), il quale (nellAllegato 1, punto 8), stabilisce che «I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di unora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte». Secondo la difesa dello Stato, la disposizione regionale «eccede dalle competenze legislative attribuite alla regione dallart. 3, comma 1, lettera l), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle dAosta) in materia di igiene sanità, assistenza ospedaliera e profilattica introducendo una norma che non si limita alla mera integrazione ed attuazione di Leggi della Repubblica e viola altresì lart. 117, terzo comma, della Costituzione, derogando i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di tutela della salute».
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− Si è costituita la Regione autonoma Valle dAosta, che ha preliminarmente eccepito linammissibilità del ricorso, assumendo la prospettazione alternativa dei parametri statutari e costituzionali evocati, la mancanza di argomentazioni circa il rapporto in cui detti parametri si porrebbero, nonché lerrata e generica individuazione di essi.
Nel merito, la resistente deduce la non fondatezza delle censure. Essa, infatti, rileva di essere titolare (in virtù della clausola di favore di cui allart. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2010, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») della competenza in materia di «polizia veterinaria», che le consente di adottare norme di dettaglio in materia di «tutela della salute», oltre che di competenza primaria in materia di «agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna» e di competenza concorrente in materia di «igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica», rispettivamente ai sensi degli artt. 2, comma 1, lettera d), e 3, comma 1, lettera l), dello statuto speciale.
La Regione osserva, altresì, che lintervento legislativo non si spinge oltre il confine del dettaglio, limitandosi a semplificare specifici adempimenti, in linea con le attuali posizioni scientifiche affermatesi nellàmbito della prevenzione delle malattie degli animali. Da ciò rileva linconferenza del richiamo alla sentenza n...
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