Sentenza nº 72 da Constitutional Court (Italy), 23 Aprile 2013

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione23 Aprile 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 72

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Luigi MAZZELLA Presidente

- Gaetano SILVESTRI Giudice

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 19 e 32 della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2011, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Basilicata - legge finanziaria 2012), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso spedito il 28 febbraio, notificato il 2 marzo 2012, depositato in cancelleria il 6 marzo 2012 ed iscritto al n. 57 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione Basilicata;

udito nell’udienza pubblica del 12 marzo 2013 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi l’avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Basilicata.

Ritenuto in fatto

  1. — Con ricorso spedito il 28 febbraio 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli articoli 19 e 32 della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2011, n. 26 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Basilicata - legge finanziaria 2012», pubblicata sul B.U.R. n. 44 del 30 dicembre 2011.

    Il ricorrente deduce, in particolare, che l’art. 19 della citata legge regionale contrasterebbe con i princìpi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 nonché con l’art. 136 della Costituzione.

    La predetta disposizione prevede un contributo regionale per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU), di cui all’art. 14, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Basilicata - legge finanziaria 2009), come modificato dall’art. 33 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011); il quale, a sua volta, prevedeva che la Regione promuovesse detta stabilizzazione per il personale impiegato da almeno tre anni presso i Comuni e gli enti pubblici nonché per i lavoratori ex LSU che avevano avuto contratti Co.Co.Co. per la durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 o in essere. Tale ultima disposizione era stata così sostituita, dapprima, dall’art. 11, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Basilicata - legge finanziaria 2010) e, poi, dall’art. 1 della legge regionale 29 gennaio 2010, n. 10 (Modifiche all’art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42). Di entrambe queste disposizioni modificative era stata poi dichiarata l’illegittimità costituzionale con sentenza n. 67 del 2011, in quanto esse non prevedevano alcuna procedura selettiva del personale ai fini della relativa stabilizzazione, in violazione dell’art. 97 Cost.

    La norma ora censurata, prevedendo nuovamente il finanziamento della stabilizzazione del medesimo personale per l’esercizio 2012, violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost. nonché l’art. 136 Cost. La sua natura provvedimentale esigerebbe, infatti, un rigoroso scrutinio di ragionevolezza e di non arbitrarietà, nonché il rispetto del principio di legalità della azione amministrativa; mirando, d’altra parte, «a preservare e a rinnovare l’efficacia» di disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime, essa presenterebbe gli stessi vizi di queste.

    Quanto all’impugnato art. 32 – secondo cui, per motivi di compravendita, è consentita la movimentazione di animali da vita della specie bovina ed ovicaprina con documentazione di scorta (“modello 4”) priva della vidimazione del Servizio Veterinario ufficiale della ASL competente in ordine alla avvenuta vaccinazione –, esso sarebbe in contrasto con gli artt. 117, primo comma, e 117, secondo comma, lettere q) ed s), della Costituzione.

    Sottolinea il ricorrente che il regolamento CE/1266/2007 (Regolamento della Commissione relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale), richiamato dalla disposizione in esame, si riferisce alle misure applicative della direttiva 2000/75/CE (Direttiva del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini), concernente la lotta alla febbre catarrale (blue tongue) di alcune specie animali: la materia sarebbe, dunque, riconducibile alla “profilassi internazionale”, di competenza esclusiva dello Stato a norma dell’art. 117, secondo comma, lettera q), Cost., con profili incidenti anche sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, anch’essa riservata alla competenza dello Stato, ai sensi della lettera s)...

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