n. 173 SENTENZA 11 - 13 giugno 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 7, comma 2, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste del 15 aprile 2013, n. 13 (Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l'8-11 luglio 2013, depositato in cancelleria il 10 luglio 2013 ed iscritto al n. 73 del registro ricorsi 2013. Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Valle d'Aosta;

udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 2014 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi l'avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d'Aosta. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato in data 8-11 luglio 2013 e depositato il successivo 10 luglio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato in via principale gli artt. 5 e 7, comma 2, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 15 aprile 2013, n. 13 (Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria). Il ricorrente osserva che l'art. 5 (che abolisce le certificazioni del veterinario dell'Azienda sanitaria locale (ASL), competente in materia di movimentazione del bestiame ed elimina sia la vigilanza sanitaria dell'ASL sugli allevamenti sia l'obbligo di denuncia di malattia infettiva e diffusiva per alcune malattie degli animali) eccede dalle competenze legislative attribuite alla Regione dall'art. 3, primo comma, lettera l), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), in materia di «igiene sanita', assistenza ospedaliera e profilattica», in quanto adotta misure che non sono di mera integrazione o attuazione della normativa statale di riferimento. Secondo l'Avvocatura dello Stato, infatti, la norma censurata interviene in particolare su disposizioni e misure stabilite dal d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), e segnatamente sugli artt. 1, 2, 31, 41 e 42, che sono riconducibili alla materia della «profilassi internazionale», riservata alla legislazione statale esclusiva dall'art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione, al fine di assicurare un'indispensabile uniformita' di disciplina su tutto il territorio nazionale (come affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 72 del 2013, in cui si evidenzia il coinvolgimento in materia anche di profili riguardanti la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, anch'essa riservata alla competenza legislativa dello Stato, in linea con quanto previsto in sede comunitaria e UE). Quanto poi, all'art. 7, comma 2, della medesima legge regionale, esso prevede che «I vitelli di aziende ubicate nel territorio regionale nei quali l'allevamento e' condotto con modalita' diverse da quelle indicate al comma 1 possono essere stabulati indifferentemente sia alla posta fissa sia in gruppo». Il ricorrente ne denuncia il contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 (Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli), il quale (nell'Allegato 1, punto 8), stabilisce che «I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte». Secondo la difesa dello Stato, la disposizione regionale «eccede dalle competenze legislative attribuite alla regione dall'art. 3, comma 1, lettera l), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) in materia di "igiene sanita', assistenza ospedaliera e profilattica" - introducendo una norma che non si limita alla mera integrazione ed attuazione di Leggi della Repubblica - e viola altresi' l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, derogando i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di tutela della salute». 2.- Si e' costituita la Regione autonoma Valle d'Aosta, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilita' del ricorso, assumendo la prospettazione alternativa dei parametri statutari e costituzionali evocati, la mancanza di argomentazioni circa il rapporto in cui detti parametri si porrebbero, nonche' l'errata e generica individuazione di essi. Nel merito, la resistente deduce la non fondatezza delle censure. Essa, infatti, rileva di essere titolare (in virtu' della clausola di favore di cui all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2010, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») della competenza in materia di «polizia veterinaria», che le consente di adottare norme di dettaglio in materia di «tutela della salute», oltre che di competenza primaria in materia di «agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna» e di competenza concorrente in materia di «igiene e sanita', assistenza ospedaliera e profilattica», rispettivamente ai sensi degli artt. 2, comma 1, lettera d), e 3, comma 1, lettera l), dello statuto speciale. La Regione osserva, altresi', che l'intervento legislativo non si spinge oltre il confine del dettaglio, limitandosi a semplificare specifici adempimenti, in linea con le attuali posizioni scientifiche affermatesi nell'ambito della prevenzione delle...

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