Sentenza nº 36 da Constitutional Court (Italy), 06 Marzo 2014
Relatore | Alessandro Criscuolo |
Data di Resoluzione | 06 Marzo 2014 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 36
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-     Gaetano                     SILVESTRI                                     Presidente
-     Luigi                          MAZZELLA                                    Giudice
-     Sabino                       CASSESE                                              â
-     Giuseppe                   TESAURO                                             â
-     Paolo Maria               NAPOLITANO                                      â
-     Giuseppe                   FRIGO                                                   â
-     Alessandro                CRISCUOLO                                        â
-     Paolo                         GROSSI                                                 â
-     Giorgio                      LATTANZI                                            â
-     Aldo                          CAROSI                                                 â
-     Marta                         CARTABIA                                           â
-     Sergio                         MATTARELLA                                                â
-     Mario Rosario            MORELLI                                              â
-     Giancarlo                   CORAGGIO                                          â
-     Giuliano                     AMATO                                                 â[ELG:PREMESSA]
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellâart. 16, commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dallâart. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, promosso dalla Regione Piemonte con ricorso notificato il 12-16 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 22 ottobre 2012 ed iscritto al n. 161 del registro ricorsi 2012.
Visto lâatto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nellâudienza pubblica del 28 gennaio 2014 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;
uditi lâavvocato Giovanna Scollo per la Regione Piemonte e lâavvocato dello Stato Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
[ELG:FATTO]
Ritenuto in fatto
-
â Con ricorso notificato il 12-16 ottobre 2012, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 22 ottobre 2012 (reg. ric. n. 161 del 2012), la Regione Piemonte ha promosso questioni di legittimità costituzionale, tra lâaltro, dellâart. 16, commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dallâart. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, per violazione degli artt. 5, 97, 117, secondo comma, lettera p), quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.
-
â La ricorrente premette di essere legittimata a proporre il ricorso, sia per far valere la diretta lesione derivante dalle norme censurate, sia per tutelare le prerogative costituzionali degli enti locali; a tal fine richiama le sentenze n. 289 del 2009, n. 169 e n. 95 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 196 del 2004.
Essa, inoltre, dà atto che il Consiglio delle autonomie locali del Piemonte, istituito con legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali «CAL» e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 «Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali»), con risoluzione del 21 settembre 2012, ai sensi dellâart. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come modificato dallâart. 9, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per lâadeguamento dellâordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), ha avanzato al Presidente della Giunta regionale la proposta di impugnare, innanzi alla Corte costituzionale, tra gli altri, lâart. 16, commi 7 e 8, del d.l. n. 95 del 2012.
-
â La ricorrente, dopo aver riportato il disposto dellâart. 16, comma 7, del detto d.l., rileva che esso, prevedendo un drastico taglio delle risorse destinate alle Province, si porrebbe in contrasto con gli artt. 5, 117, secondo comma, lettera p), quarto e sesto comma, 118 e 119 Cost. e, ancora, con il principio di leale collaborazione.
La Regione pone in evidenza come detta disposizione, comportando una grave compromissione dellâautonomia regionale e dellâassetto ordinamentale, violerebbe lâart. 5 Cost., il quale riconosce rilievo costituzionale alle autonomie locali, il principio del più ampio decentramento amministrativo e lâadeguamento della legislazione statale alle esigenze dellâautonomia e del decentramento.
Essa sostiene, inoltre, che il suddetto taglio dei trasferimenti, intervenendo nella programmazione del bilancio in corso, determinerebbe lâimpossibilità di far fronte alle spese programmate, con conseguente sforamento del patto di stabilità interno, senza considerare le differenziazioni tra le diverse Regioni, relativamente allâattribuzione delle funzioni alle Province.
A tal riguardo, osserva come anche il Servizio Bilancio del Senato abbia formulato dubbi sulla coerenza di tagli lineari «così pesanti ed indiscriminati», tali da incidere sullâesistenza stessa delle Province; in tal modo, il fondo sperimentale di riequilibrio appena istituito dallâart. 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), ed il fondo perequativo di cui allâart. 13 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), sarebbero neutralizzati proprio nelle specifiche modalità di riparto e di determinazione.
La Regione sottolinea, inoltre, che lâart. 117, secondo comma, lettera p), Cost. attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», sicché i tagli lineari decisi dal Governo proprio sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, per di più «in corso dâopera», non consentirebbero proprio quellâesercizio di funzioni fondamentali garantito e imposto dalla Costituzione; il Governo avrebbe violato le competenze residuali e concorrenti delle Regioni e la stessa potestà regolamentare, in considerazione delle attività trasferite e delegate dalle Regioni alle Province, per conseguenza, anchâesse incise dalla norma impugnata.
La ricorrente richiama anche lâart. 119 Cost., il quale, attraverso la previsione della compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio e con lâistituzione di un fondo...
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