Sentenza nº 21 da Council of State (Italy), 09 Gennaio 2014

Data di Resoluzione09 Gennaio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Stefano Baccarini, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

per la riforma:

quanto al ricorso n. 6736 del 2008, della sentenza del T.A.R del Veneto, Sezione II, 15 novembre 2007, n. 3630;

- quanto al ricorso n. 2527 del 2009: della sentenza del T.A.R. del Veneto, Sezione I, 25 novembre 2008, n. 3651

sul ricorso numero di registro generale 6736 del 2008, proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

Mosconi Alessandro;

Comune di S. Martino Buon Albergo;

Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Manzi, G. Paolo Sardos Albertini e Paolo Piva, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

Consiglio Nazionale degli Ingegneri, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Nascimbene e Augusto Moretti, con domicilio eletto presso Augusto Moretti in Roma, corso Vittorio Emanuele II 154;

Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Vanni, con domicilio eletto presso l'avvocato Ugo De Luca - Studio BDL in Roma, via Bocca di Leone, 78

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2013 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Biagini, l'avvocato Piva, l'avvocato Nascimbene, l'avvocato Angelini per delega dell'avvocato Vanni Curato, l'avvocato Romanelli, l'avvocato Pesce per delega dell'avvocato Anelli e l'avvocato Nascimbene;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

sul ricorso numero di registro generale 2527 del 2009, proposto dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova, dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso, dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza, dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo e dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Belluno, rappresentati e difesi dagli avvocati Guido Francesco Romanelli e Francesco M. Curato, con domicilio eletto presso Guido Francesco Romanelli in Roma, via Cosseria, n. 5

IRE - Istituzioni di Ricovero e di Educazione Venezia, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Marcone, Mario Barioli e Lorenzo Anelli, con domicilio eletto presso Lorenzo Anelli in Roma, piazza dell'Orologio, 7;

Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia

Faccio Engineering S.r.l. in proprio e in qualità di capogruppo mandataria di R.T.I.; TIFS Ingegneria S.r.l. in proprio e in qualità di mandante di R.T.I.; Lithos S.n.c. in proprio e in qualità di mandante di R.T.I.

ad adiuvandum: Consiglio Nazionale degli Ingegneri, rappresentato e difeso dagli avvocati Augusto Moretti e Bruno Nascimbene, con domicilio eletto presso Augusto Moretti in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 154

FATTO

Ai fini della ricostruzione della vicenda di causa si può fare rinvio a quanto esaustivamente riportato nell'ordinanza di questa Sezione n. 386 del 27 gennaio 2012, che si esprime nei termini che seguono.

Entrambi i ricorsi in epigrafe, sia pur con distinta graduazione dei motivi di censura, hanno ad oggetto controversie insorte in ordine alla legittimità di determinazioni amministrative consistite essenzialmente nell'escludere professionisti italiani appartenenti alla categoria degli ingegneri dal conferimento in Italia di incarichi afferenti la direzione di lavori da eseguirsi su immobili di interesse storico-artistico.

In particolare, nel ricorso n. 6736 del 2008 viene in rilievo il diniego implicito adottato dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Verona in ordine alla comunicazione di subentro dell'ingegnere Alessandro Mosconi nell'incarico di direttore dei lavori relativi alla concessione edilizia n. 29 del 2001 rilasciata dal Comune di San Martino Buon Albergo (Verona) per la realizzazione di lavori su un immobile di interesse storico-artistico e in quanto tale sottoposto al vincolo di tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (?Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352? ? in seguito: decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 -).

Il provvedimento è stato adottato sull'assunto che l'attività professionale in oggetto debba ritenersi inibita agli ingegneri, essendo riservata agli architetti, ai sensi dell'art. 52, secondo comma, del r.d. n. 2537 del 23 ottobre 1925 (recante il regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto).

L'ingegnere Mosconi, unitamente all'Ordine degli ingegneri di Verona, ha impugnato il provvedimento negativo, deducendo in via principale la sua illegittimità per contrasto con la direttiva del Consiglio CE 10 giugno 1985 n. 384 (cui l'Italia ha dato esecuzione con il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 129) nella parte in cui la stessa, con il proposito di uniformare in ambito europeo le condizioni minime di formazione di coloro che operano nel settore dell'architettura, avrebbe sostanzialmente parificato i titoli di laurea in ingegneria ed in architettura, ricorrendo alcune condizioni minime in relazione ai percorsi formativi dei distinti corsi di laurea ovvero - a titolo transitorio - in relazione ad alcuni titoli rilasciati fino ad una certa data da istituzioni europee di formazione tassativamente indicate.

Da tanto i ricorrenti hanno tratto la conclusione secondo cui ogni discriminazione tra le due categorie professionali sarebbe illegittima alla luce del diritto comunitario e dei principi dallo stesso desumibili.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, investito della decisione sul ricorso, ha ritenuto prioritario rimettere alla Corte di Giustizia la questione interpretativa in relazione al contenuto degli articoli 10 e 11 della direttiva n. 85/384/CE, richiedendo in particolare se le predette disposizioni comunitarie impongano ad uno Stato membro di non escludere dall'accesso alle prestazioni dell'architetto i propri laureati in ingegneria civile che abbiano seguito un percorso didattico conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva stessa o che comunque versino nelle condizioni per l'automatico riconoscimento del titolo in base al regime transitorio previsto dalla stessa direttiva.

Con ordinanza 5 aprile 2004 (resa nel procedimento C-3/02) la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla questione statuendo che la direttiva n. 85/384/CE non incide sul regime giuridico di accesso alla professione di architetto vigente in Italia ma ha ad oggetto soltanto il reciproco riconoscimento, da parte degli Stati membri, dei certificati e degli altri titoli rispondenti a determinati requisiti qualitativi e quantitativi in materia di formazione, allo scopo di agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi per le attività del settore dell'architettura. Ha altresì precisato la Corte che ove, in applicazione della richiamata normativa comunitaria, dovesse porsi all'interno dell'ordinamento giuridico italiano un problema di discriminazione in danno della sola categoria degli ingegneri italiani, esclusi da attività riservate agli architetti, cui invece hanno accesso i professionisti migranti di altri Stati membri in virtù delle disposizioni della ricordata direttiva, si potrebbe porre un problema di discriminazione alla rovescia in danno dei soli cittadini: ma anche tale questione sarebbe da risolvere ad opera del giudice nazionale in quanto giuridicamente non rilevante per il diritto dell'Unione europea.

A seguito di tale decisione i Giudici di primo grado hanno rimesso alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, del R.D. n. 2537 del 23 ottobre 1925, ravvisando nella disposizione che riserva ai soli architetti (e non anche agli ingegneri civili) gli interventi professionali sugli immobili di pregio storico-artistico un possibile contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione italiana.

Tuttavia la Corte costituzionale, con ordinanza 16-19 aprile 2007, n. 130, ha dichiarato la manifesta inammissibilità, stante la natura regolamentare e non legislativa delle disposizioni censurate, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

Infine, con sentenza 15 novembre 2007 n. 3630, il Tar del Veneto ha accolto il ricorso di primo grado, previa disapplicazione per quanto di interesse dell'art. 52 del regio decreto n. 2537 del 1925, sull'assunto della impossibilità di configurare, alla stregua dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione desumibili anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, effetti discriminatori tra professionisti migranti da Paesi membri diversi dall'Italia e professionisti nazionali.

Tale sentenza ha formato oggetto di ricorso in appello dinanzi a questo Consiglio di Stato da parte del Ministero per i beni e le attività culturali (ricorso n. 6736/2007).

Nel ricorso in appello n. 2527 del 2009, a formare oggetto della impugnazione di primo grado è invece un bando di gara redatto dall'IRE ? Istituzioni di Ricovero e di Educazione Venezia - per l'affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di restauro e recupero funzionale di Palazzo Contarini del Bovolo in Venezia...

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