DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 129 - Attuazione delle direttive n. 85/384/CEE, n. 85/614/CEE e n. 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura

Coming into Force05 Marzo 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/19/092G0141/CONSOLIDATED/20031014
Published date19 Febbraio 1992
Enactment Date27 Gennaio 1992
Official Gazette PublicationGU n.41 del 19-02-1992
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985, n. 85/614/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 e n. 86/17/CEE del Consiglio del 27 gennaio 1986, concernenti il riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Oggetto e scopi del decreto

  1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati a cittadini comunitari dagli Stati membri delle Comunita' europee per l'esercizio di attivita' nel settore dell'architettura e detta disposizioni per assicurare l'effettivo esercizio del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nello stesso settore.

  2. Restano in vigore le disposizioni che regolano l'esercizio in Italia delle attivita' di cui al comma 1 da parte di persone in possesso di titolo professionale idoneo in base alle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art 1.

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli rilasciati a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo per l'accesso o l'esercizio in Italia dell'attivita' di architetto a titolo permanente o con carattere di temporaneita'.

Art 2.

Condizioni del riconoscimento

  1. Sono riconosciuti i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati a conclusione di un corso di studi di livello universitario, che presenti i seguenti requisiti:

    1. la formazione deve riguardare principalmente l'architettura ed essere equilibratamente ripartita tra gli aspetti tecnici e pratici;

    2. la durata della formazione deve comprendere almeno quattro anni di studi a tempo pieno presso un'universita' o un istituto d'istruzione analogo, ovvero almeno sei anni di studio presso un'universita' o analogo istituto, di cui non meno di tre a tempo pieno, ed essere sancita, a conclusione del corso di studi, dal superamento di un esame di livello universitario.

  2. La formazione data dal corso di studi deve assicurare:

    1. la capacita' di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;

    2. un'adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonche' delle arti, tecnologie e scienze umane ad esse attinenti;

    3. una conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualita' della concezione architettonica;

    4. un'adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;

    5. la capacita' di cogliere i rapporti tra uomo e creazioni architettoniche e tra queste e il loro ambiente, nonche' la capacita' di cogliere la necessita' di adeguare tra loro creazioni architettoniche e spazi in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo;

    6. la capacita' di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella societa', in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;

    7. una conoscenza di metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione;

    8. la conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;

    9. una conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonche' della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici;

    10. una capacita' tecnica, che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;

    11. una conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione.

Art 2.

Condizioni del riconoscimento

  1. Sono riconosciuti i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati a conclusione di un corso di studi di livello universitario, che presenti i seguenti requisiti:

    1. la formazione deve riguardare principalmente l'architettura ed essere equilibratamente ripartita tra gli aspetti tecnici e pratici;

    2. la durata della formazione deve comprendere almeno quattro anni di studi a tempo pieno presso un'universita' o un istituto d'istruzione analogo, ovvero almeno sei anni di studio presso un'universita' o analogo istituto, di cui non meno di tre a tempo pieno, ed essere sancita, a conclusione del corso di studi, dal superamento di un esame di livello universitario.

  2. La formazione data dal corso di studi deve assicurare:

    1. la capacita' di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;

    2. un'adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonche' delle arti, tecnologie e scienze umane ad esse attinenti;

    3. una conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualita' della concezione architettonica;

    4. un'adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;

    5. la capacita' di cogliere i rapporti tra uomo e creazioni architettoniche e tra queste e il loro ambiente, nonche' la capacita' di cogliere la necessita' di adeguare tra loro creazioni architettoniche e spazi in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo;

    6. la capacita' di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella societa', in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;

    7. una conoscenza di metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione;

    8. la conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;

    9. una conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonche' della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici;

    10. una capacita' tecnica, che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;

    11. una conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione.

    ((2-bis. I diplomi, certificati e altri titoli, di cui ai commi 1 e 2, rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea, sono elencati nella comunicazione della Commissione europea 2001/C333/02 del 28 novembre 2001, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 85/384/CEE.

    2-ter. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, e' riconosciuta la formazione delle "Fachhochschulen" nella Repubblica Federale di Germania, purche' sia impartita in tre anni, esista al 10 maggio 1985, corrisponda ai requisiti definiti all'articolo 4 e dia nella Repubblica Federale di Germania accesso all'attivita' di architetto con il titolo professionale di architetto e purche' detta formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale nella Repubblica Federale di Germania della durata di quattro anni, comprovato da un apposito certificato rilasciato dall'ordine professionale cui e' iscritto l'architetto.

    2-quater. Sono, altresi', ammessi alla procedura di riconoscimento di cui all'articolo 4, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti in Paesi terzi da cittadini di cui all'articolo 1, qualora tali diplomi, certificati e altri titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro dell'Unione europea e corrispondano ai diplomi, certificati e titoli elencati nella comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2-bis o nell'allegato A.

    2-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica alla Commissione europea e contemporaneamente a tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea e agli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati in Italia e che rispondono ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, con l'indicazione delle Universita' che li rilasciano.))

Art 2.

Condizioni del riconoscimento

  1. Sono riconosciuti i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati a conclusione di un corso di studi di livello universitario, che presenti i seguenti requisiti:

    1. la formazione deve riguardare principalmente l'architettura ed essere equilibratamente ripartita tra gli aspetti tecnici e pratici;

    2. la durata della formazione deve comprendere almeno quattro anni di studi a tempo pieno presso un'universita' o un istituto d'istruzione analogo, ovvero almeno sei anni di studio presso un'universita' o analogo istituto, di cui non meno di...

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