Sentenza nº 251 da Constitutional Court (Italy), 28 Ottobre 2013

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione28 Ottobre 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 251

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 17, 18, 19, 22 e 26 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50 (Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1° marzo 2013, depositato il successivo 5 marzo e iscritto al n. 36 del registro ricorsi 2013.

Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nell’udienza pubblica dell’8 ottobre 2013 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l’avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Luigi Manzi per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 1° marzo 2013, depositato il successivo 5 marzo e iscritto al n. 36 del registro ricorsi dell’anno 2013, ha impugnato gli articoli 17, 18, 19, 22 e 26 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50 (Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto), relativi al commercio al dettaglio su area privata, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

    1.1.– Gli artt. 17, 18 e 19 della legge reg. Veneto n. 50 del 2012 presenterebbero tutti, secondo il ricorrente, un identico profilo d’illegittimità costituzionale in quanto prevedrebbero che le varianti conseguenti a procedura svolta presso lo sportello unico per le attività produttive (d’ora innanzi SUAP) e afferenti a strutture di vendita non debbano essere sottoposte a valutazione ambientale strategica (VAS), ciò che contrasterebbe con la disciplina statale relativa a quest’ultima e conseguentemente con la competenza legislativa statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    In particolare, l’art. 17 dispone che l’apertura, l’ampliamento o la riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede e il subingresso degli esercizi di vicinato non ubicati all’interno di grandi e medie strutture di vendita siano soggetti a segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), da presentarsi allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

    L’art. 18, al primo comma, si riferisce alle medie strutture di vendita, con superficie non superiore a 1.500 metri quadrati, disponendo ugualmente che le aperture, gli ampliamenti, i trasferimenti di sede, i mutamenti di settore merceologico e i subingressi siano soggetti a SCIA da presentarsi al SUAP. I commi 2 e 3 dell’art. 18 riguardano invece medie strutture con superficie di vendita oltre i 1.500 metri quadrati. Il comma 2, in particolare, prevede che le aperture, gli ampliamenti, i trasferimenti di sede e le trasformazioni di tipologia siano soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP. Al comma 3 si prevede, invece, che le riduzioni di superficie, i mutamenti del settore merceologico e i subingressi relativi a tali strutture siano soggetti a SCIA, da presentarsi al SUAP.

    L’art. 19, disciplinando le grandi strutture di vendita, prevede, al primo comma, che l’apertura, l’ampliamento, il trasferimento di sede, la trasformazione di tipologia siano soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP al soggetto titolare dell’attività commerciale o, in caso di grande centro commerciale, al soggetto promotore, mentre il secondo comma dispone che le relative riduzioni di superficie, i mutamenti del settore merceologico, la modifica della ripartizione interna, nonché il subingresso siano soggetti a SCIA, da presentarsi al SUAP.

    1.2.– Il ricorrente lamenta che, in base ai tre articoli sopra menzionati, il SUAP possa concedere le autorizzazioni previste dalla disciplina regionale, omettendo la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

    Più specificamente, secondo il Presidente del Consiglio tali articoli disporrebbero che la VAS non venga svolta nei casi di varianti urbanistiche conseguenti a procedure SUAP. Secondo la doglianza, ai sensi della normativa statale, una variante urbanistica conseguente alla procedura di SUAP relativa a strutture di vendita dovrebbe essere sottoposta alle procedure di approvazione previste per tutte le altre varianti urbanistiche, e dunque, eventualmente, a valutazioni di compatibilità ambientale; non potrebbe godere, invece, delle semplificazioni previste per altre tipologie di progetti presentati al SUAP.

  2. – Il ricorrente censura inoltre l’art. 22 della legge reg. n. 50 del 2012. Tale articolo dispone che le grandi strutture di vendita, aventi superficie di vendita superiore agli 8.000 metri quadrati, siano assoggettate alla valutazione d’impatto ambientale (VIA), mentre le strutture aventi superficie di vendita compresa tra i 2.501 e gli 8.000 metri quadrati sono assoggettate alla procedura di verifica o screening.

    2.1.– La norma regionale censurata sarebbe manifestamente difforme da quanto stabilito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Allegato IV alla Parte II, punto 7, lettera b), il quale richiede che sia sottoposta alla verifica di assoggettabilità ambientale la costruzione di tutti i centri commerciali. La norma censurata, al contrario, limiterebbe l’applicazione della normativa sulla VIA alle sole grandi strutture aventi le caratteristiche sopra descritte. In tal modo, la disciplina regionale escluderebbe indistintamente dall’applicazione della verifica di assoggettabilità a VIA o screening i centri commerciali dalla superficie di vendita superiore a 150 e fino a 1.500 metri quadrati, nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, e superiori a 250 e fino a 2.500 metri quadrati nei Comuni con popolazione oltre i 10.000 abitanti.

    Pertanto, la disposizione regionale restringerebbe illegittimamente il campo di applicazione della disciplina della VIA, come definito dal legislatore statale nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia ambientale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

  3. – Viene infine censurato l’art. 26 della legge reg. n. 50 del 2012, il quale, dopo aver individuato, al comma 1, le strutture di vendita a rilevanza regionale, al comma 2 dispone che gli interventi su tali strutture siano soggetti a un accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), anche in variante urbanistica e ai piani territoriali e d’area.

    Tale norma consentirebbe all’accordo di...

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