Ordinanza nº 247 da Constitutional Court (Italy), 24 Ottobre 2013
Relatore | Paolo Maria Napolitano |
Data di Resoluzione | 24 Ottobre 2013 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 247
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gaetano SILVESTRI Presidente
- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellarticolo 186, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Tribunale ordinario di Prato nel procedimento penale a carico di S. M. con ordinanza del 26 aprile 2012, iscritta al n. 308 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dellanno 2013.
Visto latto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2013 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.
Ritenuto che, con ordinanza del 26 aprile 2012, il Tribunale ordinario di Prato, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dellarticolo 186, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui consente, per il reato di guida sotto linfluenza dellalcool, la sostituzione della pena pecuniaria e detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità di cui allart. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dellarticolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), solo «al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo», per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;
che il rimettente premette che il giudizio a quo ha ad oggetto unimputazione per il reato previsto e punito dallart. 186, commi 1 e 2, lettera c), 2-bis e 2-sexies, del d.lgs. n. 285 del 1992, perché limputato «circolava alla guida del veicolo omissis − in stato di ebbrezza dovuto alluso di bevande alcoliche presentando un tasso alcolemico pari a 1,66 g/l», «con laggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7,00 e di aver provocato un incidente stradale»;
che alludienza precedente quella relativa alla dichiarazione di apertura del dibattimento limputato presentava, ex art. 444, comma 1, del codice di procedura penale, richiesta di applicazione della pena di euro 31.600 di ammenda, sostituita, ai sensi dellart. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, con quella del lavoro di pubblica utilità;
che il pubblico ministero non prestava il consenso allapplicazione della pena così determinata, ritenendo che, nel caso di specie, non potesse escludersi laggravante dellavere il conducente, in stato di ebbrezza, provocato un incidente stradale, aggravante, tra laltro, ostativa alla sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità;
che, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, le parti concordavano per lacquisizione al fascicolo del dibattimento di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero;
che da tali atti emergeva che limputato si trovava alla guida del veicolo di proprietà della sua convivente quando, improvvisamente, perdeva il controllo dellautovettura e andava ad urtare lo spigolo posteriore sinistro di altro veicolo che si trovava in sosta;
che limputato veniva poi condotto con autoambulanza presso il pronto soccorso dellospedale di Prato, ove veniva sottoposto ad accertamento del tasso alcolemico che risultava pari a 1,66 g/l, e gli veniva diagnosticato un «trauma cranico» con «infrazione delle ossa nasali», con prognosi di giorni 6 salvo complicazioni;
che il rimettente, così descritti i fatti di causa...
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