Sentenza nº 300 da Constitutional Court (Italy), 19 Dicembre 2012

RelatoreSergio Mattarella
Data di Resoluzione19 Dicembre 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 300

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, promossi dalla Regione autonoma della Sardegna e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con ricorsi notificati il 24 ed il 25 febbraio 2012, depositati in cancelleria il 2 ed il 5 marzo 2012 ed iscritti al n. 47 e n. 50 del registro ricorsi 2012.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 7 novembre 2012 il Giudice relatore Sergio Mattarella;

uditi gli avvocati Massimo Luciani per la Regione autonoma della Sardegna, Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. — Con due ricorsi, il primo notificato il 24 febbraio 2012 e depositato il 2 marzo 2012, il secondo notificato il 25 febbraio 2012 e depositato il 5 marzo 2012, le Regioni autonome Sardegna e Friuli-Venezia Giulia hanno promosso questioni di legittimità costituzionale relative a diverse disposizioni del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  2. — La presente decisione ha ad oggetto unicamente l’art. 16 del citato decreto-legge, censurato dalla Regione Sardegna per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, nonché degli articoli 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per violazione degli articoli 3, 117, terzo comma, e 119 Cost., degli articoli 4, 5, 8, 48 e 51, primo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché degli articoli 1 e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), e degli articoli 9 e 11, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti).

  3. — La Regione Sardegna impugna le seguenti norme: il comma 2, che, a decorrere dal 1° maggio 2012, assoggetta le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, al pagamento di una tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, in misure parametrate a nove categorie di lunghezza dello scafo; il comma 3, che prevede una riduzione della tassa per le unità con scafo di lunghezza fino a dodici metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti nei comuni ubicati nelle isole minori e nella laguna di Venezia; il comma 4, che prevede ulteriori esenzioni per le unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici e per quelle che si trovino in un’area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio; il comma 5, che esenta dalla tassa le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente a fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso; il comma 5-bis, che prevede ulteriori esenzioni per la promozione della nautica da diporto; i commi 6, 7, 8, 9 e 10, che disciplinano le modalità di determinazione degli importi da versare, i controlli, le sanzioni e il relativo contenzioso; il comma 11, che istituisce un’imposta erariale sugli aeromobili privati in misure parametrate a sette categorie di velivoli con riguardo al peso massimo al decollo e alla tipologia degli aeromobili e una diversa imposta per i mezzi ad ala rotante, nonché per alianti, moto alianti, autogiri e aerostati; i commi 12 e 13, che disciplinano i soggetti passivi d’imposta, le misure ed i tempi dei versamenti da effettuare; il comma 14, che esenta dall’imposta gli aeromobili di Stato, quelli ad essi equiparati ed ulteriori categorie di velivoli; il comma 14-bis, che estende l’imposta agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale in sosta nel territorio italiano; i commi 15 e 15-bis, che dettano le modalità di versamento dell’imposta – anche mediante rinvio a provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate – e disciplinano le sanzioni e il relativo contenzioso.

    3.1.— Osserva la Regione ricorrente che l’art. 16, commi da 2 a 15-bis, del d.l. n. 201 del 2011 istituisce una «tassa sul turismo», in contrasto con le norme costituzionali (artt. 117 e 119 Cost.) e statutarie (artt. 7 e 8). Mentre tali parametri riservano la competenza in materia di «turismo» alla Regione, risulterebbe invece evidente l’intento del legislatore statale di utilizzare, quale presupposto di imposta, beni ad uso turistico tanto in riferimento alle unità da diporto quanto agli aeromobili privati.

    La Regione Sardegna deduce, quindi, la lesione dell’autonomia finanziaria regionale (art. 119 Cost., in relazione anche all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e delle proprie prerogative connesse alla materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» (art. 117, terzo comma, Cost., sempre in riferimento alla summenzionata “clausola di maggior favore”), in violazione degli artt. 7 (finanza regionale) e 8 (entrate della Regione) dello statuto speciale. La Regione asserisce che il legislatore statale ha, infatti, introdotto una forma di imposizione tributaria in violazione dell’art. 8, comma 1, lettera h), dello statuto speciale, il quale prevede che le entrate della Regione sono costituite, tra l’altro, da «imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la Regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato». Al riguardo, la Regione Sardegna richiama la sentenza n. 102 del 2008 di questa Corte, che – nel sottoporre a scrutinio di costituzionalità l’art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4...

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