DECRETO LEGISLATIVO 1 aprile 2004, n. 111 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilita' e trasporti

Coming into Force19 Maggio 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/05/04/004G0142/CONSOLIDATED/20070329
Enactment Date01 Aprile 2004
Published date04 Maggio 2004
Official Gazette PublicationGU n.103 del 04-05-2004
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Funzioni trasferite in materia di viabilita'

  1. Sono trasferite alla Regione, in base all'articolo 4, primo comma, n. 9), e all'articolo 8 dello statuto, tutte le funzioni amministrative in materia di pianificazione, di programmazione, di progettazione, di esecuzione, di manutenzione, di gestione, di nuova costruzione o di miglioramento, nonche' vigilanza delle reti stradali regionale e nazionale ricadenti sul territorio regionale come individuate, rispettivamente, negli elenchi allegati sub A) e B), fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3, lettera f).

Art 2.

Funzioni statali in materia di viabilita'

  1. Rimane in capo allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di grandi reti viarie di trasporto. Spetta, in particolare allo Stato:

    1. la fissazione di indirizzi normativi generali per la pianificazione pluriennale, la programmazione, la progettazione e la realizzazione della rete stradale nazionale;

    2. la determinazione di criteri normativi omogenei per la fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni, nonche' per l'esposizioni di pubblicita' lungo o in vista delle strade statali costituenti la rete nazionale;

    3. la fissazione dei principi fondamentali in materia di informazione stradale.

  2. Resta ferma la competenza normativa esclusiva dello Stato nelle materie concernenti:

    1. la disciplina della circolazione veicolare ai fini di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblici e della difesa;

    2. la definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e alle loro pertinenze ed alla segnaletica stradale;

    3. la disciplina della prevenzione degli incidenti e della sicurezza della circolazione stradale.

  3. Rimangono altresi' in capo allo Stato, in relazione ad esigenze di unitarieta', le funzioni amministrative relative:

    1. alla relazione annuale al Parlamento sull'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285;

    2. alla informazione dell'opinione pubblica con finalita' prevenzionali ed educative ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285;

    3. alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade;

    4. alla pianificazione e programmazione, nonche' progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione della rete autostradale e dei trafori, sia direttamente che in concessione;

    5. alla pianificazione e programmazione, nonche' progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione della rete stradale nazionale di collegamento confinario di cui all'elenco allegato sub C);

    6. all'intesa con la Regione sulla pianificazione e programmazione della rete stradale nazionale di cui all'elenco allegato sub B);

    7. alla determinazione delle tariffe autostradali ed ai criteri di determinazione dei piani finanziari delle societa' concessionarie;

    8. all'adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale;

    9. all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade;

    10. al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe ed alla stipula delle relative convenzioni;

    11. alla determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze e concessioni ed alla esposizione della pubblicita';

    12. alla regolamentazione della circolazione veicolare, anche ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per esigenze di sicurezza pubblica e della circolazione, di tutela della salute e di carattere militare.

  4. Ai sensi dell'articolo 47 dello statuto le funzioni di cui al comma 3, lettera e), sono esercitate dallo Stato d'intesa con la Regione.

  5. Le funzioni concernenti la pianificazione e programmazione delle grandi opere relative alla rete autostradale e ai trafori sono esercitate sulla base di intese generali quadro con la Regione.

Art 3.

Rete stradale nazionale

  1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, la rete stradale di interesse nazionale di cui alla tabella allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, relativa alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, come sostituita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2001, recante: «Modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che individua la rete autostradale e stradale nazionale, in attuazione dell'articolo 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340», viene rideterminata come risultante negli elenchi allegati sub B) e C).

Art 4.

Trasferimento delle strade di interesse regionale

  1. Sono trasferiti al demanio della Regione le strade ed i tronchi di strade, gia' appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo 822 del codice civile, indicati nell'elenco allegato sub A), con le pertinenze e gli accessori relativi, incluse le case cantoniere non dismesse, a norma dell'articolo 44, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di consegna, a condizione che ne siano accertati funzionalita' e ordinario stato di manutenzione.

  2. Con successive norme di attuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, potranno essere modificati gli elenchi allegati sub A), B) e C), con i relativi beni e risorse strumentali, finanziarie, umane ed organizzative.

  3. La Regione puo' trasferire i beni di cui al comma 1 al demanio degli enti locali.

  4. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 decorre dalla data della consegna. Fino al predetto termine, restano affidati all'ANAS S.p.a. i compiti e le funzioni svolti sulla rete stradale gia' di competenza dello stesso ente.

  5. Ai fini della declassificazione delle strade statali, il trasferimento previsto al comma 1 produce gli effetti giuridici dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con la decorrenza di cui al comma 4.

  6. Restano di proprieta' dei comuni i tratti interni delle strade previste al comma 1 aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 2, comma 2, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraversanti i centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti.

Art 5.

Operazioni di consegna

  1. La filiale dell'Agenzia del demanio di Udine, entro sei mesi dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, con l'intervento dei rappresentanti dell'ANAS S.p.a., provvede alla consegna alla Regione dei beni di cui all'articolo 4 per mezzo della redazione dei relativi verbali.

  2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti.

  3. Qualora in sede di consegna non sia accertata la funzionalita' e l'ordinario stato di manutenzione dei beni di cui all'articolo 4, comma 1, la competente amministrazione statale sara' tenuta a provvedervi ovvero a riconoscere all'amministrazione regionale il costo dei lavori necessari al ripristino della funzionalita' e ordinario stato di manutenzione.

  4. L'accertamento di cui al comma 3 e' demandato a specifica commissione tecnica paritetica di designazione ministeriale e regionale.

Art 6.

Successione nei rapporti giuridici

  1. La Regione subentra, dalla data della consegna, in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti. Dalla stessa data spettano alla Regione i proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti, ivi compresi quelli relativi agli indennizzi di usura previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

  2. L'ANAS S.p.a. provvede, a proprie spese, all'ultimazione dei lavori gia' appaltati sulle strade trasferite che, alla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, abbiano gia' comportato impegno contabile di spesa.

  3. Restano in capo all'ANAS S.p.a. gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originanti da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.

  4. In relazione alle funzioni relative alla rete stradale individuata nell'elenco allegato sub B), la Regione succede allo Stato ed all'ANAS S.p.a. nei rapporti giuridici in atto con i terzi alla data di cessazione dell'avvalimento di cui all'articolo 7, comma 4.

Art 7.

Funzioni del Compartimento dell'ANAS S.p.a. del Friuli-Venezia Giulia

  1. Le funzioni previste dal presente decreto in capo all'ANAS S.p.a. sono dallo stesso esercitate attraverso l'attuale Compartimento ovvero attraverso altra struttura autonoma per il...

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