Ordinanza nº 233 da Constitutional Court (Italy), 12 Ottobre 2012

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione12 Ottobre 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 233

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 22 settembre 2010 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’on. Silvio Berlusconi nei confronti dell’on. Antonio Di Pietro, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bergamo con ricorso notificato il 9 maggio 2012, depositato in cancelleria il 7 giugno 2012 ed iscritto al n. 10 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2010, fase di merito.

Udito nella camera di consiglio del 19 settembre 2012 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bergamo, con ricorso del 23 novembre 2010, depositato il 6 dicembre successivo, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione del 22 settembre 2010 della Camera dei deputati, con cui si è affermato che i fatti per i quali è in corso procedimento penale a carico del deputato Silvio Berlusconi, per il reato di diffamazione aggravata, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, e sono pertanto insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il ricorrente procede nei confronti del deputato Silvio Berlusconi, in particolare, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale (Diffamazione), 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), commesso ai danni del deputato Antonio Di Pietro, il quale ha proposto querela ritenendo che la sua reputazione sia stata offesa da alcune dichiarazioni rese dall’imputato nel corso della trasmissione televisiva “Porta a Porta”, in data 10 aprile 2008;

che il deputato Berlusconi avrebbe tra l’altro affermato: «Di Pietro è un altro emerito bugiardo...

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