Sentenza nº 323 da Constitutional Court (Italy), 25 Novembre 2011
Relatore | Franco Gallo |
Data di Resoluzione | 25 Novembre 2011 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 323
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 27, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento legge finanziaria provinciale 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 febbraio - 4 marzo 2011, depositato in cancelleria l8 marzo 2011 ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 2011.
Visto latto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;
udito nelludienza pubblica dell8 novembre 2011 il Giudice relatore Franco Gallo;
uditi lavvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento.
Ritenuto in fatto
-
Con ricorso notificato tramite il servizio postale, spedito il 28 febbraio 2011 e depositato il successivo 8 marzo 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dellart. 27, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento − legge finanziaria provinciale 2011), per violazione degli artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
La disposizione censurata stabilisce che: «Per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2011 e per i due successivi, nei confronti dei soggetti passivi che versano contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale, è riconosciuta una detrazione dellIRAP dovuta alla Provincia pari al 90 per cento dellimporto del contributo versato nel corrispondente periodo di imposta ai predetti enti bilaterali. La predetta detrazione non può in ogni caso comportare, se cumulata con altre agevolazioni daliquota IRAP spettanti nel periodo dimposta, unagevolazione IRAP complessiva superiore a 0,92 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale. Con provvedimento della Giunta provinciale sono inoltre individuati gli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito che danno diritto alla detrazione dimposta disciplinata da questo comma».
Il ricorrente afferma che tale normativa regionale si pone in contrasto con lart. 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dellimposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dellIrpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), il quale (nel testo anteriore alle modifiche apportate dallart. 23, comma 5, lettera b, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) consente alle Regioni e, quindi, alle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol di variare laliquota dellIRAP, ma non di introdurre detrazioni dimposta («A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare laliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi»).
Sempre secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la previsione di detrazioni dimposta non è consentita alla Provincia autonoma neppure dal comma 1-bis dellart. 73 del d.P.R. n. 670 del 1972 (aggiunto dallart. 2, comma 107, lettera c, numero 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2010»), secondo il quale: «Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale». Infatti, detta disposizione statutaria consentirebbe alle Province autonome del Trentino-Alto Adige di introdurre detrazioni relativamente a un tributo erariale solo se la legge statale che disciplina quello specifico tributo preveda espressamente tale facoltà; facoltà che nella specie, però, il citato art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, non prevedrebbe in relazione allIRAP.
Né, sostiene ancora il ricorrente, il comma 3 dellart. 16 del d.lgs. n. 446 del 1997 potrebbe essere interpretato nel senso di permettere alle Regioni «una qualsiasi rimodulazione del tributo» (compresa, quindi, lintroduzione di detrazioni) purché allinterno del...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA-
Sentenza nº 60 da Constitutional Court (Italy), 05 Aprile 2013
...sensi degli articoli 104 e 107 dello statuto di autonomia. Al riguardo, la ricorrente richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 323 del 2011, n. 287 e n. 263 del 2005 e n. 520 del 2000, con le quali è stata tra l’altro riconosciuta la facoltà di integrare il parametro del giudizio ......
-
n. 60 SENTENZA 26 marzo - 5 aprile 2013 -
...sensi degli articoli 104 e 107 dello statuto di autonomia. Al riguardo, la ricorrente richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 323 del 2011, n. 287 e n. 263 del 2005 e n. 520 del 2000, con le quali e' stata tra l'altro riconosciuta la facolta' di integrare il parametro del giudizi......
-
Sentenza nº 60 da Constitutional Court (Italy), 05 Aprile 2013
...sensi degli articoli 104 e 107 dello statuto di autonomia. Al riguardo, la ricorrente richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 323 del 2011, n. 287 e n. 263 del 2005 e n. 520 del 2000, con le quali è stata tra l’altro riconosciuta la facoltà di integrare il parametro del giudizio ......