DECRETO 4 agosto 2011, n. 155 - Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell''articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi'' come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. (11G0198)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, cosi' come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante «Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99»;

Visto in particolare l'articolo 10, comma 3, della legge n. 580 del 1993, come modificato dal decreto legislativo n. 23 del 2010, relativo alla composizione dei consigli camerali, che stabilisce che con un decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri sulla base della classificazione ISTAT delle attivita' economiche e tenuto conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore nonche' dell'ammontare del diritto annuale versato, ai sensi dell'articolo 18, ad ogni singola camera di commercio dalle imprese di ogni settore;

Visti l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 25 maggio 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 2011;

Vista la nota del 29 luglio 2011, con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

  1. «Ministero» indica il Ministero dello sviluppo economico;

  2. «camera di commercio» indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

  3. «legge» indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

  4. «parametri» indica il numero delle imprese, l'indice di occupazione, il valore aggiunto di ogni settore e il diritto annuale versato dalle imprese di ogni settore ad ogni singola camera di commercio;

  5. «numero delle imprese» indica il numero complessivo delle imprese, delle unita' locali e delle sedi secondarie operanti nelle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio e iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative;

  6. «addetti» indica le persone occupate nelle sedi delle imprese, nelle sedi secondarie e nelle unita' locali, con una posizione di lavoro indipendente o dipendente;

  7. «indice di occupazione» indica il rapporto tra il numero degli addetti nella circoscrizione provinciale delle imprese di un settore e il numero degli addetti, nella stessa circoscrizione, delle imprese di tutti i settori;

  8. «valore aggiunto» indica l'incremento di valore che le imprese dei diversi settori apportano con l'impiego dei propri fattori produttivi al valore dei beni e servizi ricevuti da altri settori valutato al costo dei fattori;

  9. «diritto annuale versato» indica l'ammontare del diritto annuale di competenza dell'anno riscosso da ciascuna camera di commercio, per ogni singola impresa, comprese le sedi secondarie e le unita' locali, appartenente a ciascun settore economico di cui alla legge o allo statuto camerale;

  10. «ISIC» International Standard Industries Classification - indica la classificazione delle attivita' economiche stabilita a livello delle Nazioni unite;

  11. «NACE» Nomenclatura attivita' Comunita' europee - indica la classificazione delle attivita' economiche stabilita a livello di Unione europea;

  12. «ATECO» - indica la classificazione delle attivita' economiche stabilita dall'ISTAT per l'Italia.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Si riporta il testo degli articoli 117 e 118 della

    Costituzione:

    Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della

    Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

    Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

    a) politica estera e rapporti internazionali dello

    Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

    b) immigrazione;

    c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

    d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

    e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

    tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

    f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;

    referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

    g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello

    Stato e degli enti pubblici nazionali;

    h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

    i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

    l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

    m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

    n) norme generali sull'istruzione;

    o) previdenza sociale;

    p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane;

    q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

    r) pesi, misure e determinazione del tempo;

    coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

    s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

    Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

    previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

    Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non...

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