Sentenza nº 3561 da Council of State (Italy), 13 Giugno 2011

Data di Resoluzione13 Giugno 2011
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giancarlo Coraggio, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA ? FIRENZE, SEZIONE III, n. 2909/2006, resa tra le parti, concernente ESPROPRIAZIONE COMPLESSO IMMOBILIARE REALIZZAZ. III CORSIA AUTOSTRADA ?RISARCIMENTO DEL DANNO

sul ricorso numero di registro generale 10324 del 2006, proposto da Aziende Agricole Lorenzo Gori e Figli s.r.l., e da Gori Lorenzo, rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Grassi, con domicilio eletto presso Stefano Grassi in Roma, piazza Barberini, n. 12;

Società Autostrade per l'Italia s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Colzi, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;

Comune di Scandicci, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Barontini, Giulio Pizzuti, con domicilio eletto presso Giulio Pizzuti in Roma, via Ottorino Lazzarini, n. 19;

Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Athena Lorizio, Claudio Visciola, con domicilio eletto presso Athena Lorizio in Roma, via Dora, n. 1;

Provincia di Firenze, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto presso Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, n. 43;

Regione Toscana, rappresentata e difesa dagli avv. Lucia Bora, Fabio Ciari, Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto presso Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, n. 43;

Arpat - Agenzia regionale protezione ambientale toscana, A.N.A.S. s.p.a. - Consorzio di Bonifica delle Colline del Chianti, Consorzio di Bonifica Area Fiorentina, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Comune di Impruneta, Comune di Calenzano, Comune di Sesto Fiorentino, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Bagno A Ripoli, Serv. Integrati Infrastrutt.Toscana-Siit-Umbria-Sett.Finanze, non costituiti;

Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Ministero della difesa;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2011 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti gli avvocati Sanalitro per delega di Grassi, Colzi, Barontini, Pizzuti, Lorizio, Lorenzoni per sè e per delega di Gualtieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Con il ricorso di primo grado e successivi motivi aggiunti il signor Lorenzo Gori e la società Aziende agricole Lorenzo Gori e figli hanno adito il T.a.r. della Toscana esponendo quanto segue.

    1.1. Il sig. Lorenzo Gori è proprietario di un complesso immobiliare ubicato in Firenze, nei pressi del Galluzzo fra via delle Romite, via di Rocca Pilucco, via delle Bagnese e il torrente Greve.

    I fabbricati sono composta da: una villa di sedici vani, corredata da servizi, garage e giardino, abitata dal sig. Gori; da una casa ex colonica completamente ristrutturata a villa, suddivisa in tre unità immobiliari autonome, rispettivamente di 8, 7, 5 e 12 vani catastali, tutti corredati da servizi e accessori, abitata dai suoi figli; da un altro edificio di tre locali adibito a magazzino e garage; da un immobile ad un piano di 5 vani utilizzato come ufficio, corredato da servizi.

    I terreni si estendono intorno agli edifici per una superficie di circa 19 ettari, a varia cultura.

    I beni in questione sono rappresentati al Foglio 148 del Comune di Firenze.

    1.2. In data 23 gennaio 2001, il sig. Lorenzo Gori ha concesso in affitto i terreni di sua proprietà per la superficie complessiva pari ad ettari 19.56.14, alla società Aziende Agricole Lorenzo Gori & figli s.r.l. (risultante dalla fusione per incorporazione fra le società ? Fattoria i Casoni s.r.l.? e ?Montefalconi s.r.l.? e contestuale cambio di destinazione sociale: cfr. atto del 20.11.1992.

    Tali terreni vengono utilizzati dall'Azienda agricola per la produzione dell'olio di oliva, oltre che per la coltivazione di cereali (granturco o girasole, alternativamente) e usufruiscono di contributi provinciali e statali.

    Per la coltivazione dei terreni vengono utilizzati gli operai dell'Azienda (5 dipendenti), con l'ulteriore ricorso alla manodopera avventizia quando necessaria, l'Azienda è dotata di un adeguato parco macchine agricole, composto da trattori cingolati e gommati, mietitrebbia ed altre attrezzature specifiche.

    1.3. Con nota del 30 maggio 2005, notificata il 14 giugno successivo, la società Autostrade per l'Italia s.p.a. ha comunicato al sig. Lorenzo Gori che parte dei suoi terreni sarebbero stati prima occupati in via d'urgenza e poi espropriati per consentire la realizzazione di un'opera stradale denominata ?by pass Galluzzo raccordo con il Viale dei colli bis?, destinata a collegare l'uscita autostradale di Firenze-Certosa con la via delle Bagnese e la via Senese e quindi il centro di Firenze.

    Con tale nota si informa il sig. Lorenzo Gori che la società Anas con provvedimento n. 6937 del 13 settembre 2004 ha approvato il progetto esecutivo dell'opera, con efficacia di pubblica utilità e che, con successivo provvedimento n. 14480 del 24 maggio 2005, il dirigente dell'ufficio espropriazioni della società Autostrade per l'Italia ha disposto l'occupazione d'urgenza dei terreni di proprietà del sig. Gori, con contestuale determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione, asservimento e occupazione temporanea nella misura di ?. 30.279,04, ai sensi dell'art. 22-bis, d.P.R. n. 327/2001.

    L'occupazione interessa circa 47.000 mq. della proprietà Gori.

    Con la nota del 30 maggio 2005 si invitava inoltre la ditta proprietaria a presenziare il 7 luglio 2005 alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso degli immobili di cui al decreto d'occupazione. Si avvertiva inoltre della possibilità di accettare l'indennità offerta entro trenta giorni dalla data di immissione in possesso e, in alternativa, della possibilità di nominare nello stesso termine un tecnico per partecipare al collegio ei periti per la determinazione dell'indennità definitiva ai sensi dell'art. 21 del testo unico sugli espropri. In mancanza di comunicazione, la società Autostrade informava che avrebbe chiesto la determinazione dell'indennità alla Commissione provinciale per le espropriazioni.

    Il 7 luglio 2005 la società Autostrade ha quindi proceduto alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei terreni.

  2. Avverso i provvedimenti del procedimento espropriativo gli esponenti hanno proposto ricorso al T.a.r. della Toscana, che lo ha respinto con la sentenza in epigrafe (n. 2909/2006).

    Gli originari ricorrenti hanno proposto appello, con cui ripropongono le censure di cui al ricorso di primo grado e muovono critiche motivate alla sentenza.

  3. Con il primo mezzo di appello vengono riproposti il primo motivo del ricorso di primo grado e il primo dei motivi aggiunti di primo grado, lamentandosi l'omissione dell'avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, in violazione dell'art. 11, d.P.R. n. 327/2001, e lamentandosi inoltre l'omissione dell'avviso di avvio del procedimento in relazione alla dichiarazione di pubblica utilità, in violazione dell'art. 16, d.P.R. n. 327/2001.

    3.1. Il T.a.r. ha disatteso la censura osservando che:

    - il vincolo preordinato all'esproprio deriva, nel caso di specie, dall'intesa Stato-Regione ai sensi del d.P.R. n. 384/1994 conclusasi con l'approvazione del progetto dell'opera da parte della conferenza di servizi in data 8 ottobre 1999;

    - alla data di apposizione del vincolo non era ancora in vigore il d.P.R. n. 327/2001, sicché l'invocato art. 11 era inapplicabile;

    - quanto all'omesso avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità, l'avviso individuale non era necessario essendo il numero degli espropriandi superiore a 50;

    - per le stesse ragioni sarebbe infondata l'analoga censura mossa al decreto di occupazione di urgenza.

    3.2. Parte appellante critica tale capo di sentenza osservando che:

    - l'art. 57, d.P.R. n. 327/2001 rende la nuova disciplina applicabile ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, se non sia ancora intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità: pertanto il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione avrebbe dovuto essere rinnovato con applicazione delle norme di partecipazione procedimentale di cui al citato art. 11;

    - non corrisponderebbe al vero che l'opera in questione coinvolgeva più di 50...

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