DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 384 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all'apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi di vendita e di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio (REC) e del procedimento, ad essi connesso, di adozione del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita

Coming into Force15 Dicembre 1994
End of Effective Date23 Aprile 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/06/18/094G0356/CONSOLIDATED/19980424
Enactment Date18 Aprile 1994
Published date18 Giugno 1994
Official Gazette PublicationGU n.141 del 18-06-1994 - Suppl. Ordinario n. 94
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto Part. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n.537, ed in particolare l'art. 2. commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 11 giugno 1971. n. 426;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'U febbraio 1994;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati:

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri. adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e definizioni

  1. Il presente regolamento modifica la disciplina del procedimento di autorizzazione all'apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi di vendita, del procedimento di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio.

  2. Ai sensi del presente regolamento si intende per "legge" la legge 11 giugno 1971, n. 426 e si intende per "regolamento di esecuzione" il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

Art 2.

Iscrizione nel registro

  1. E' soppressa la commissione per la tenuta del registro degli esercenti il commercio, prevista dall'articolo 4 della legge, e di cui all'articolo 8 della stessa legge ed agli articoli 9, 10 e 11 del regolamento di esecuzione. Le relative competenze in materia di iscrizione e cancellazione dal registro sono attribuite al presidente della camera di commercio.

  2. L'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, di cui all'articolo 1 della legge, e' disposta con provvedimento del presidente della camera di commercio, previa verifica del possesso dei requisiti professionali e morali. Qualora il presidente della camera di commercio non si pronunci entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, quest'ultima si intende accolta.

Art 3.

Autorizzazione all'apertura, ampliamento o trasferimento dell'esercizio commerciale

  1. Salvo quanto disposto negli articoli 26 e 27 della legge, la domanda di autorizzazione all'apertura, ampliamento o trasferimento di esercizi di vendita si...

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